Trasparenza Pa: scheda degli obblighi di pubblicità introdotti dal d.lgs. 33/2013

Il D. Lgs. 33/2013, entrato in vigore lo scorso 20 aprile, riordina interamente la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, per un’ “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni” finalizzata a “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (art.1).

In questa sede si esamineranno, preliminarmente, le disposizioni (in considerazione della loro più immediata rilevanza) che più da vicino riguardano gli obblighi di pubblicazione in merito a:
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27);
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37 e art. 1, comma 32 della legge 190/2012).
Per i primi si deve notare che sono un precipitato del famigerato art. 18 legge 134/2012, che ha creato non pochi problemi interpretativi agli operatori chiamati a darvi attuazione. Oltre tutto, il legislatore, nel passaggio alla nuova previsione ha tentato, non riuscendo per altro pienamente nell’intento, di correggere le precedenti storture.
Per i secondi, l’art. 37 del decreto 33 riprende, con piccoli ritocchi, la previsione dell’art. 1, comma 32 della legge 190/2012, richiamata espressamente. Oltre agli obblighi di pubblicazione, in questo caso, si innestano gli obblighi di trasmissione all’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, che si è pronunciata con la recente deliberazione n. 26 del 22/5/2013 relativamente ai dettagli tecnici e all’indicazione dei dati da trasmettere e alle modalità operative per l’invio dei dati.

– Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Gli articoli 26 e 27 prendono il posto, apportando modifiche rilevanti, del confusionario art. 18 della legge 134/2012. L’art. 26 prevede gli obblighi di pubblicazione degli
1) atti di concessione di:
a. sovvenzioni,
b. contributi,
c. sussidi
d. ausili finanziari:
i. alle imprese,
2) e comunque di:
a. vantaggi economici di qualunque genere a:
I. persone
II. enti pubblici e privati.

La norma ha eliminato il riferimento a “compensi e corrispettivi”, già presente nell’abrogato art. 18. Ciò restringe il campo degli artt. 26 e 27 certamente ai contributi ma, secondo le prime interpretazioni, anche agli incarichi professionali (in essi ricompresi anche incarichi di collaborazione, studio, ricerca), da raccordare all’obbligo di pubblicazione, previsto sempre per gli incarichi in parola, dall’art. 15. Sono esclusi dalla pubblicazione nella sezione in parola gli appalti e contratti, per i quali ora occorre fare riferimento esclusivo all’art. 37 (che, come detto, a sua volta riprende l’art. 1, comma 32 della legge 190/2012).
E’ obbligatorio pubblicare:
1) gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità di concessione o attribuzione;
2) gli atti di concessione/attribuzione di importo superiore ad €.1000.
Tali pubblicazioni costituiscono condizione di efficacia dei provvedimenti (e non più del “titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni,” come recitava l’abrogato art. 18) che dispongano concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare a favore del medesimo beneficiario.
La mancata, incompleta pubblicazione è rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione, rilevata d’ufficio dagli organi di controllo, è, altresì, rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione.
L’art. 26, diversamente dal precedente art. 18, pone l’obbligo di pubblicazione per concessioni o sovvenzioni anche a favore di persone fisiche, prescrivendo però l’ “esclusione dei dati identificativi delle persone fisiche, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.“ (comma 4). In merito agli obblighi di cui al citato art. 26, il successivo art. 27, prevede la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari modificandoli in parte rispetto al precedente art. 18. Da notare anche che, nel caso di persona fisica, oltre alle esclusioni di cui al precedente comma 4 dell’art. 26, va pubblicato solo il nome del soggetto beneficiario e nessun altro elemento.
Il data base della pubblicazione ai sensi dell’art. 27 si può configurare nel seguente modo:

1 Nome del soggetto beneficiario
2 Codice fiscale/partita iva del beneficiario (se impresa o ente pubblico o privato)
3 Tipo di rapporto
 Contributo
 Incarico professionale
4 Importo
5 Norma o titolo a base dell’assegnazione
6 Provvedimento di attribuzione o concessione
7 Ufficio
8 Responsabile del procedimento
9 Modalità utilizzata per individuare il beneficiario
10 Link al progetto selezionato
11 Curriculum del soggetto incaricato

Chiarito che la pubblicazione in questione non riguarda gli appalti (cui è dedicata altra sezione e comunque essendo ormai escluso tale riferimento dal testo riformulato della norma), il link al progetto (n. 10) può essere quello eventualmente collegato all’istanza di contributo, oppure riguardare la collaborazione esterna.
I suddetti dati andranno riportati nell’home page del sito istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” (cfr. art. 9 del decreto de quo), secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo (cfr. art. 7), e devono essere organizzati annualmente in unico elenco per singola amministrazione (non sono quindi possibili distinti elenchi settoriali).
In grassetto è segnalato il provvedimento dal quale discende l’efficacia stessa della concessione o attribuzione, dal momento che il legislatore ha piuttosto stranamente dimenticato di elencarlo nell’art. 27, pur attribuendo a tale pubblicazione il ruolo essenziale di condizione di efficacia.
Per gli incarichi di collaborazione, consulenze, ecc., il tracciato record dei dati da pubblicare va elaborato coordinando le disposizioni dell’art. 15 e dell’art. 27 comma 1 del d.lgs. 33/2013, nel seguente modo:
Scheda incarichi (consulenze, collaborazioni, studi, ricerche)
1 Nome del soggetto beneficiario (*)
2 Codice fiscale/partita iva del beneficiario
3 Tipo di rapporto  consulenza collaborazione studio
 ricerca
4 Importo (*)
5 Norma o titolo a base dell’assegnazione
6 Provvedimento di attribuzione o concessione
7 Ragione dell’incarico (*)
8 Comunicazione alla P.C.M. Dipartimento Funzione Pubblica, dei relativi dati ai sensi dell’art. 53, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. 165/2001 (nel caso di collaboratori che siano dipendenti pubblici) (*)
9 Ufficio
8 Responsabile del procedimento
9 Modalità utilizzata per individuare il beneficiario
10 Link al progetto selezionato
11 Curriculum del soggetto incaricato

(*) Dato richiesto dall’art. 15 del decreto 33.

Obblighi di pubblicazione in merito ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Come evidenziato sopra, nelle previsioni degli articoli 26 e 27 non ricadono le attribuzioni di corrispettivi e compensi; il testo di riordino prevede la loro disciplina in altri disposizioni.

In particolare, per quel che concerne gli obblighi di pubblicazione relativamente ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’art. 37 rimanda agli obblighi di pubblicità legale e alle pubblicazioni previste dal Codice degli Appalti, e quindi riprese testualmente dall’art. 1 comma 32, della legge 190/2012, prevedendo, altresì e in aggiunta, l’obbligo di pubblicare la deliberazione a contrarre, nelle ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6 del Dlgs n. 163/2006 (appalti affidati mediante procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara).
Si segnala, inoltre, che:
– l’art. 23, primo comma, punto b) prevede la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di “ scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture” (Dlgs 163/2006).
– La Deliberazione Autorità Vigilanza Contratti Pubblici n. 26 del 22 maggio 2013 ha previsto quali dati vanno pubblicati e trasmessi alla stessa Autorità di Vigilanza, in elenco riassuntivo annuale, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge 190/2012.
Tenendo a mente quanto appena esposto, si indica di seguito come potrebbe impostarsi il data base della pubblicazione ai sensi dell’art. 37, con i dati da pubblicare (e trasmettere annualmente all’AVCP) ai sensi della legge 190/2012; sono evidenziati in grassetto e in coda, gli ulteriori dati la cui pubblicazione è obbligatoria, con indicato a fianco la norma di previsione.

Dato Descrizione note
1 CIG Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità
2 Struttura proponente Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente
3 Oggetto del bando Oggetto del lotto identificato dal CIG
4 Procedura di scelta del contraente Procedura di scelta del contraente
5 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti tale elenco, ovviamente, va pubblicato a conclusione della gara
6 Aggiudicatario Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
7 Importo di aggiudicazione Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA
8 Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture.
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture.
9 Importo delle somme liquidate Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA (importo liquidato, non provvedimenti di liquidazione)
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10 Determina a contrarre E’ prevista dalla norma solo per la procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando di gara (ipostesi di cui all’art. 57, comma 6 del d.lgs. 163/200) (il legislatore usa erroneamente il termine “delibera” anziché “determina”. Tale dato è da pubblicarsi ai sensi dell’art. 37, comma 2, d. lgs. 33/2013
11 Determina di aggiudicazione definitiva o altro provvedimento conclusivo del procedimento La norma prevede che va pubblicato il “Provvedimento finale del procedimento di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi” Tale dato è da pubblicarsi ai sensi dell’art. 23, comma 1 punto b) del d. lgs. 33/2013
I punti da 1 a 9 corrispondo a quanto previsto dall’Autorità di Vigilanza per l’applicazione degli obblighi dell’art. 1, comma 32 della legge 190 e, pertanto, in tale formato sono utilizzabili anche ai fini della trasmissione previsti dalla medesima norma. Anche per tale motivo è opportuno aggiornare costantemente le pubblicazioni in parola. I punti 10 e 11 non sono tra i dati da trasmettere ma, in ogni caso, sono oggetto di pubblicazione obbligatoria e quindi, dal momento che la trasmissione deve avvenire previa conversione dei dati in formato telematico specifico (per come indicato dall’AVCP, al cui sito si rimanda per tutti tali aspetti tecnici www.avcp.it), si dovrebbero estrapolare a tal fine, dall’elenco in pubblicazione, i soli dati da 1 a 9.

Francesco Donato Minniti

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