Avverso detta decisione è stato proposto ricorso per Cassazione per ragioni prevalentemente procedurali.
Ciò che rileva è che la Suprema Corte, con propria decisione n. 46307 del 20.11.2013, ha tenuto fermo un principio già dalla stessa enunciato: il detentore di un cane che, per negligenza, imprudenza o imperizia lasci l’animale libero, privo di museruola, in un luogo pubblico risponde del reato di lesioni colpose arrecate a chi, eventualmente, venisse aggredito dall’animale stesso.
Andando a ritroso con la memoria alle più recenti decisioni di legittimità in materia, si può evidenziare come la sentenza in esame, dal momento che l’evento si sarebbe verificato in luogo pubblico, abbia deciso di confermare la punibilità di un comportamento che, di per sé, è più grave di quello già sanzionato in precedenza, allorquando è stata pronunciata condanna, per lesioni colpose a danno di terzi, nei confronti di chi deteneva un cane all’interno della propria abitazione (Cassazione Penale, sentenza n. 18814 del 16.12.2011 ) o in luogo privato e recintato (Cassazione Penale, sentenza n. 14829 del 14.03.2006).
Per evitare problemi di carattere (anche) penale sarà opportuno, quindi, custodire i nostri amici, a quattro zampe, anche temporaneamente affidatici non essendo rilevante, dal punto di vista penale, la proprietà degli stessi, secondo le linee guida che la Suprema Corte ha delineato con altre decisioni, parametri che altro non sono che quelli indicati nell’ art. 672 del Codice Penale (vedasi Cassazione Penale n. 43420 del 17 luglio 2009): debite cautele.
Se inizieremo a considerare il nostro cane come una sorta di estensione della nostra persona la cosa non dovrebbe essere particolarmente difficile.
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