Ecco la nuova tabella dei compensi che, ricordiamo, sono liquidati dal tribunale “tenendo conto dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, dell’importanza del fallimento, nonche’ della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni”:
a) dal 12% al 14% dell’attivo realizzato, quando l’attivo non superi i 16.227,08 euro;
b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
c) dall’8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
d) dal 7% all’8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
g) dallo 0,90% all’1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro.
Al curatore e’ inoltre corrisposto, sull’ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.
Ricordiamo che fino a ieri valevano le disposizioni (le cifre in lire sono da convertire in euro) contenute nel decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 570 del 1992, vale a dire:
a) dal 12% al 14% quando l’attivo non superi i 20 milioni di lire;
b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 20 milioni fino a 30 milioni di lire;
c) dall’8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 30 milioni fino a 50 milioni di lire;
d) dal 7% all’8% sulle somme eccedenti i 50 milioni fino a 100 milioni di lire;
e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 100 milioni fino a 500 milioni di lire;
f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 500 milioni fino a 1.000 milioni di lire;
g) sino all’1,80% sulle somme eccedenti i 1.000 milioni fino a 3.000 milioni di lire;
h) sino allo 0,90% sulle somme che superano i 3.000 milioni di lire.
In base alla vecchia norma al curatore andava inoltre corrisposto, sull’ammontare del passivo del fallimento, un compenso supplementare dallo 0,15% allo 0,75% sui primi 100 milioni e dallo 0,05% allo 0,37% sulle somme eccedenti tale cifra.
Fortunato Laurendi
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