Qualche dipendente ha sicuramente notato l’assenza dell’ulteriore detrazione, prevista come taglio al cuneo fiscale 2025, assente nella busta paga di gennaio. Perché questo?
Iniziamo col dire che la Manovra di bilancio 2025 ha introdotto a decorrere dallo scorso 1° gennaio due misure di riduzione del cuneo fiscale grazie ad un abbattimento dell’IRPEF a carico dei contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente in possesso di un reddito complessivo non superiore a 40 mila euro.
Il primo intervento (contemplato all’articolo 1, comma 4, Legge numero 207/2024) si traduce in un bonus aggiuntivo in busta paga a beneficio di quanti possiedono un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro.
Al contrario (articolo 1, comma 6) i dipendenti che totalizzano un reddito complessivo superiore a 20 mila euro hanno diritto ad un’ulteriore detrazione fiscale, il cui obiettivo è ridurre l’IRPEF lorda a carico del contribuente, pari a:
- 1.000,00 euro se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20 mila ma non a 32 mila euro;
- Alla seguente operazione 1.000,00 * [(40.000,00 – reddito complessivo] / 8.000,00] se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32 mila ma non a 40 mila euro.
Tanto il bonus quanto la detrazione aggiuntiva vengono riconosciuti in via automatica in cedolino dal datore di lavoro (in qualità di sostituto d’imposta) salvo determinazione della somma effettivamente spettante in sede di conguaglio di fine anno o, se antecedente, di fine rapporto.
Analizziamo in dettaglio cosa deve fare il dipendente che non vede esposta in busta paga la detrazione aggiuntiva prevista dalla Manovra 2025.
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Indice
Detrazione L.207/24 assente in busta paga
La detrazione aggiuntiva prevista dall’articolo 1, comma 6 della Legge numero 207/2024, essendo stata introdotta dal 1° gennaio 2025, trova applicazione, per i dipendenti in possesso dei requisiti reddituali sopra descritti, già nel cedolino paga di gennaio.
La somma è esposta nella parte centrale del cedolino, con una descrizione che reca il riferimento normativo “Legge numero 207/2024” e il tipo di importo “detrazione”.
Se il dipendente non trova indicata alcuna somma a titolo di “Detrazione Legge numero 207/2024” significa che il datore non l’ha inserita in busta paga.
A questo punto non resta che chiedere delucidazioni direttamente al datore di lavoro, al proprio responsabile diretto o all’ufficio risorse umane.
Prima di procedere alla richiesta di informazioni ecco una serie di semplici verifiche preliminari.
Leggi anche > Busta paga 2025: cos’è la voce “ulteriore detrazione L.207/24” al posto di “Riduzione o Esonero IVS”
Detrazione richiesta a conguaglio
In deroga al riconoscimento automatico in busta paga, il dipendente può esprimere la scelta, attraverso il modello cosiddetto “D23 – anno 2025” contenente la “Dichiarazione ai fini delle detrazioni d’imposta spettanti”, di:
- Rinunciare alla detrazione aggiuntiva;
- Chiedere l’applicazione esclusivamente in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
In quest’ultima ipotesi, pertanto, il lavoratore non riceve mensilmente la detrazione in cedolino ma, se spettante, vedrà esposto l’intero importo nella busta paga che sconta gli effetti del conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
In definitiva è necessario controllare quanto dichiarato nel modello “D23 – anno 2025” consegnato al datore di lavoro.
Se il modello in questione non è mai stato compilato è necessario chiedere informazioni al datore di lavoro / responsabile diretto o all’ufficio personale.
Rinuncia alla detrazione
Come anticipato poc’anzi grazie al modello “D23 – anno 2025” è possibile, in deroga al riconoscimento automatico in busta paga, rinunciare alla detrazione aggiuntiva che, in tal caso, non sarà applicata né mensilmente né tantomeno in sede di conguaglio di fine anno / fine rapporto.
La rinuncia alla detrazione non preclude comunque, per onore di cronaca, la possibilità di percepire la somma in questione direttamente in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF).
In definitiva, il dipendente che ha rinunciato alla detrazione aggiuntiva con il modello “D23 – anno 2025” non si ritroverà alcun importo in busta paga.
Al contrario, se la dichiarazione delle detrazioni d’imposta non è stata ancora consegnata è necessario chiedere delucidazioni ai soggetti incaricati dell’elaborazione buste paga.
Mancanza del requisito reddituale
In sede di erogazione automatica il datore di lavoro verifica il rispetto dei requisiti reddituali richiesti dalla Manovra 2025 per il riconoscimento della detrazione aggiuntiva.
Nello specifico non hanno alla misura i contribuenti con reddito complessivo superiore a 40 mila euro.
Nel momento in cui il datore di lavoro elabora il cedolino paga, in assenza di ulteriori informazioni sugli altri redditi totalizzati dal dipendente, simula, sulla base del reddito mensile dallo stesso erogato quello che sarà il reddito complessivo del periodo d’imposta in corso.
Se dalla simulazione risulta un reddito complessivo annuo superiore a 40 mila euro non viene riconosciuta la detrazione aggiuntiva.
Ne consegue che il dipendente è bene che verifichi se il reddito simulato dal datore di lavoro, utile per il calcolo delle detrazioni d’imposta, appositamente indicato in busta paga con la dicitura “Reddito utile al calcolo delle detrazioni”, sia superiore a 40 mila euro.
In caso contrario è opportuno rivolgersi al soggetto che ha elaborato le buste paga.
Al pari di quanto avviene per le detrazioni da lavoro dipendente e il Bonus IRPEF previsto dal Decreto – legge numero 3/2020 le misure di riduzione del cuneo fiscale contemplate dalla Legge numero 207/2024 sono calcolate in funzione dei giorni per i quali spettano le detrazioni fiscali, coincidenti con quelli in cui si produce reddito da lavoro dipendente.
A meno che non si verifichino assunzione o cessazione del rapporto in corso di mese oppure assenze non retribuite, i giorni detrazione coincidono di norma con quelli di calendario del mese.
Ne consegue che un dipendente il cui reddito complessivo annuo simulato nella busta paga di gennaio 2025 sia pari ad euro 23.000,00 avrà diritto ad una detrazione aggiuntiva di:
(1.000,00 euro / 365) * 31 giorni di calendario a gennaio 2025 = 84,93 euro.
Al contrario, il lavoratore che, a parità di reddito complessivo annuo, registra a marzo 2025 (per tutto il mese) un periodo di aspettativa non retribuita non avrà diritto ad alcuna somma a titolo di detrazione aggiuntiva dal momento che i giorni detrazione del mese non saranno 31 ma zero.
La verifica dei giorni detrazione del mese è particolarmente agevole, dal momento che il dato è riportato nell’apposita casella collocata nella parte superiore del cedolino.
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