Criticità della presentazione telematica delle lettere d’intento

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E’ stato emanato con data 12 febbraio 2015 un comunicato stampa, nonché un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con i quali si comunica che sono state approvate, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane, alcune modifiche al modello e alle istruzioni nonché alle specifiche tecniche della dichiarazione d’intento.

In particolare il Provvedimento Prot. 19388/2015  prevede che al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2014, concernente l’approvazione del modello “Dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto”, sono apportate le seguenti modifiche:

  • nel modello, nel riquadro denominato “Dichiarazione” le parole “una sola operazione per un importo pari a euro” che precedono il campo 1 sono sostituite con le parole “una sola operazione per un importo fino a euro”;

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  • alla pagina 2 delle istruzioni, nel paragrafo “Dichiarazione” dopo il periodo “il campo 1, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo.” E’ aggiunto il seguente periodo: “In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente all’ imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L’importo di effettivo impegno del plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento.”;

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  • la modifica si rende necessaria al fine di garantire all’amministrazione finanziaria la possibilità di un miglior controllo dei limiti del plafond, tuttavia ciò ha solo complicato le cose.

La dichiarazione di intento viene presentata

  • ai i fornitori nazionali, i quali provvedono a vendere i propri beni senza il computo dell’imposta (art. 8, comma 1, lettera c, D.P.R. n. 633/1972),
  • alla Dogana, all’atto dello sdoganamento e consegunete ingresso in Italia dei beni provenienti da Paesi extra Ue, con il conseguente esonero dal versamento dell’IVA all’importazione di fatto dovuta.

La differenza sostanziale tra fornitore e Dogana risiede nel fatto che le dichiarazioni di intento emesse nei confronti dei fornitori privati possono avere validità annuale o per determinati periodi stabiliti dal cliente, mentre in dogana l’esportatore abituale è tenuto a utilizzare una singola dichiarazione di intento per ogni operazione di importazione, da presentare contestualmente alla dichiarazione doganale.

 

Secondo le novità introdotte dal decreto Semplificazioni, a partire dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che per i propri acquisti intendono avvalersi della dichiarazione di intento dovranno, preliminarmente, trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, attraverso il sistema Entratel o Fisconline, direttamente o tramite soggetti incaricati, le dichiarazioni di intento emesse.

La dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate, dovrà essere stampata, firmata e consegnata al proprio fornitore (soggetto privato o Agenzia delle Dogane) prima del compimento dell’operazione di acquisto o di sdoganamento.

Sulla dichiarazione doganale il fornitore indicherà il numero di protocollo di trasmissione della dichiarazione di intento.

 

Al momento della trasmissione telematica della dichiarazione d’intento l’esportatore abituale, ai fini dell’indicazione del valore, ha a disposizione solo la fattura che sarà allegata alla dichiarazione doganale di importazione.

In Dogana tuttavia la base imponibile IVA è data dal valore della merce, maggiorato del dazio che su di essa grava; ed è quest’ultimo importo, così calcolato, che la dichiarazione di intento deve coprire.

Questo comporta per il fornitore che già al momento della trasmissione alle Entrate debba essere conosciuto il trattamento daziario applicato alla merce che si importa;

e non solo, la valuta da indicare è quella in euro, per l’importazione, il fornitore dovrà anche, pertanto, sapere quale cambio utilizzare circa l’indicazione del valore della merce.

Si auspicano dei chiarimenti d parte dell’amministrazione finanziaria.

Qui le precedenti indicazioni sul tema

Matilde Fiammelli

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