Criticità delle agenzie fiscali: interrogazione parlamentare dell’On.le Rizzetto

L’interrogazione parlamentare dell’On.le Rizzetto (riportata qui di seguito) pone in evidenza in modo inequivocabile le gravi criticità delle agenzie fiscali che permangono, in quanto l’attuale Governo –in continuazione con il precedente– non ha inteso rispettare quanto statuito dalla Consulta da oltre due anni, ovvero: concorsi e reggenze ai più elevati in grado nelle more delle procedure selettive.

È grave che il Ministro dell’Economia, che per legge ha l’alta vigilanza sulle agenzie, non intervenga per ripristinare la legalità infranta da circa un ventennio.

 

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11592
presentato da RIZZETTO Walter
Testo di Venerdì 16 giugno 2017, seduta n. 815

RIZZETTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:

permane un evidente e ormai imbarazzante situazione di illegalità presso le agenzie fiscali, per quanto riguarda le nomine dirigenziali;

tale situazione a parere dell’interrogante è aggravata, da ultimo, da quanto disposto nell’ambito del decreto-legge n. 50 del 2017 (cosiddetto Manovrina 2017) che ha stabilito un ulteriore rinvio a giugno 2018 dell’obbligo dei concorsi per dirigenti e la proroga delle cosiddette posizioni organizzative speciali e a tempo (POS e POT) assegnate in sostanza con modalità conformi alla legge, a parere dell’interrogante, consentendo di fatto a persone scelte discrezionalmente di svolgere funzioni dirigenziali e istituendo, in modo surrettizio, un’area quadri, ossia una carriera intermedia tra dirigenti e impiegati, con retribuzioni che si riconducono a quelle della dirigenza. Di contro, ciò che risulta necessario è l’istituzione regolare di un’area quadri nell’ambito delle agenzie con affidamento delle rispettive funzioni in conformità alla legge, per garantire efficienza, imparzialità e trasparenza della pubblica amministrazione, provvedimento che sconsideratamente, a giudizio dell’interrogante, non è stato inserito nella riforma della pubblica amministrazione;

si legge su Panorama.it del 1o giugno 2017: «Regali di fine legislatura: prorogati i dirigenti senza concorso»; «La norma nella manovra fa slittare a giugno 2018 l’obbligo dei concorsi e la validità delle posizioni a tempo». Al riguardo, la Dirstat denuncia, ancora una volta, che si continua ad aggirare l’articolo 97 della Costituzione, in base al quale «agli impieghi nella Pubblica amministrazione si accede mediante concorso» e da ultimo la sentenza della Corte Costituzionale del marzo 2015, a seguito della quale sono decaduti centinaia di dirigenti delle agenzie fiscali, chiedendo di svolgere i concorsi pubblici;

i concorsi pubblici dovevano essere espletati entro il 2016 ed invece continuano ad essere rinviati con contestuale proroga delle posizioni operative temporanee la cui istituzione da parte del Governo consente ai vertici delle Agenzie – anzitutto quelli dell’Agenzia delle entrate – di assegnare le funzioni dirigenziali a molti dei dirigenti la cui nomina è stata sostanzialmente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale;

ulteriore paradosso di questa incresciosa vicenda è che i funzionari delle Agenzie che hanno tutti i requisiti previsti dalla legge per poter diventare dirigenti non hanno la possibilità di assumere tale carica in mancanza dei concorsi pubblici, mentre, con nomine di fatto ad personam vengono riconosciute le funzioni dirigenziali e la relativa retribuzione a funzionari sprovvisti di tali requisiti, come il possesso del titolo di laurea. Alla luce di ciò, si può immaginare il malcontento che vige nell’ambito del personale delle agenzie;

ulteriore e grave conseguenza del protrarsi delle nomine illegittime è l’invalidità degli atti sottoscritti dai titolari di tali nomine. Sul punto, di recente, è stata anche emessa la sentenza n. 953 dell’8 marzo 2017 della Commissione tributaria regionale di Milano, Sez. XIV, che ha disposto la «nullità degli atti impositivi sottoscritti dai dirigenti decaduti per effetto della Sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, che ha dichiarato illegittima la prassi, secondo cui l’Agenzia delle Entrate nominavano i dirigenti senza effettuazione di concorsi, in violazione delle disposizioni di legge». In particolare, nel caso di specie, è stato dichiarato nullo un avviso d’accertamento sottoscritto da un dirigente decaduto;
nel richiamare i numerosi atti di sindacato ispettivo che, da tempo, l’interrogante ha presentato sui gravi fatti in questione, si evidenzia l’irresponsabilità del Governo nel non avere ancora provveduto ad adottare gli atti idonei a porre fine alla situazione di illegittimità che si protrae nelle agenzie. Si teme, anzi, che vengano promosse ulteriori iniziative volte a disporre una sanatoria permanente dei dirigenti decaduti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, considerando che nell’ambito della predetta «manovrina» erano state avanzate proposte che la prevedevano –:

se e quali iniziative, per quanto di competenza, intendano porre in essere per eliminare l’annosa situazione di illegittimità che vige presso le agenzie fiscali come esposto in premessa;

se e quali iniziative, per quanto di competenza, intendano adottare affinché quanto prima si proceda all’espletamento di concorsi pubblici per l’assegnazione delle posizioni dirigenziali;
se e quali iniziative intendano assumere, per quanto di competenza, affinché nell’ambito delle agenzie fiscali venga istituita l’area quadri, che escluderebbe nomine in violazione della legge da parte dei vertici delle agenzie fiscali. (5-11592)

Pietro Paolo Boiano

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