L’AVCP mentre istituisce un tavolo tecnico di consultazione, con gli ordini professionali e le categorie economiche interessate, per approfondire, sul piano tecnico-giuridico, le problematiche connesse alla corretta applicazione delle innovazioni introdotte dall’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, nel settore dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, adotta una deliberazione, nelle more di tali approfondimenti, partorisce una serie di soluzioni e vara, sotto il profilo interpretativo, nuovi principi che mancavano nel già complesso e ingrovigliato settore di servizi disciplinati dal codice (D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) e dal relativo regolamento (D.P.R.207/2010 e ss.mm.ii.) di attuazione ed esecuzione.
Intanto che si discute se i parametri del D.M. 4 aprile 2001, rappresentativi per oltre un decennio del mercato dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, possano continuare a svolgere il loro ruolo, si badi bene, non come tariffe ma come veri e propri costi standardizzati di tali prestazioni, il Consiglio dell’AVCP (delibera n.49/2012) ritiene che “…alla luce della abrogazione totale delle tariffe disposta dall’articolo 9, le stesse non possono essere più indicate nemmeno quale possibile riferimento per l’individuazione del valore della prestazione……” nonostante l’articolo 255 (1) del codice, che è giusto ormai definire disposizione “fantasma”.
Tale affermazione perché il predetto articolo 9 della legge 27/2012 stabilisce:
- al comma 1, l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico;
- al comma 5 che “Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.”.
Seri dubbi di legittimità costituzionale e compatibilità con i principi del trattato UE, privi di rilievo per l’AVCP, suscita la disposizione del medesimo articolo 9 (comma 2) secondo cui “….nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali….”
Per l’AVCP “tali parametri riguardano solo il caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale del compenso del professionista (ad esempio spese giudiziali, liquidazione di una CTU, compenso non stabilito dalle parti, ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile).”
Com’è possibile che in una democrazia avanzata possa una tariffa costituire elemento di equità per un giudice e non per una stazione appaltante? E ancora. Non sembra esservi dubbio che il legislatore, abbia preferito in tema di tariffe professionali, ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità, il principio della conflittualità permanente secondo cui le parti portatrici di interessi contrapposti, in questo settore, non devono trovare un accordo se non davanti al giudice. Pur essendo stata abrogata infatti, la tariffa (divenuta parametro di riferimento) rimane in vigore, indipendentemente dal nomen utilizzato, in caso di mancato consenso tra le parti sul corrispettivo della prestazione.
Diversamente dall’AVCP, sulla sorte delle tariffe professionali, si era espressa la presidenza della sezione di Palermo della Corte di Appello (e si ha notizia di analoghe iniziative di altre sezioni) che nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale recante i parametri per la determinazione del compenso del professionista in sede di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, con apposita nota-circolare del 6-2-2012 prot.2124 chiede, anche con riferimento alle disposizioni del codice civile (art.2233), ai Presidenti delle sezioni civili e penali della propria sede ed ai Presidenti dei tribunali ordinari del distretto, di uniformare i procedimenti di liquidazione degli onorari secondo i valori delle tariffe abrogate. Soluzione logica e ragionevole.
La deliberazione dell’AVCP preferisce non si esprimersi sugli effetti abrogativi della novella normativa sulla specifica disposizione contenuta all’art.92, comma 2 del codice dei contratti che prevede l’emanazione di un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, , analogo a quello previsto dal comma 2 dell’articolo 9 della L.27/2012, che determina le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento.
Secondo tale disposizione i corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, applicando le aliquote, che il predetto decreto stabilisce, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto dovrebbero essere rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto al responsabile del procedimento nonché le attività del responsabile dei lavori e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza previsti dal legislativo n. 81 del 2008. Le aliquote sono poi fissate dalla medesima disposizione. Solo una disposizione transitoria (2) consentiva l’utilizzo dei parametri del D.M. 4-4-2001 per determinare il prezzo base nei bandi o inviti (3). Nella deliberazione l’AVCP era chiamata, tra l’altro, a formulare una prima soluzione, ritenendo applicabili gli effetti abrogativi della legge 27/2012 nella disciplina dei servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria, interpretando, in termini ordinari e normali, le condizioni che possono portare alla formazione dei prezzi di un appalto di tale tipologia di servizi da parte di una stazione appaltante (4). Com’è noto tale “costo” è cosa ben diversa rispetto al “costo tecnico” di acquisizione del medesimo servizio, che discende dalla verifica operatori economici, che operano sul mercato, sono chiamati a compiere, in considerazione delle individuali e specifiche capacità, tenuto conto della propria disponibilità al rischio e delle esigenze di profitto.
L’AVCP nella deliberazione non distingue il costo di acquisizione del servizio dal costo tecnico di acquisizione del medesimo servizio ritenendoli coincidenti nei parametri del D.M. 4-4-2001 e non considera pertanto che:
- le disposizioni dell’art. 92 del Codice non rinviano espressamente al D.M. 4.4.2001 per la determinazione del compenso minimo da corrispondere al professionista, ma disciplinano, in termini ordinari, normali e specialmente imparziali, solo le modalità di “calcolo” dei corrispettivi (ritenuti adeguati secondo l’Ordinanza della Corte Cost. del 30 ottobre 2006, n. 352), per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, che costituiscono l’importo a base di gara nelle procedure di affidamento (cfr. art. 90 Codice);
- che le medesime disposizioni distinguono nettamente il termine “corrispettivi”, che determinano il prezzo del servizio da porre a base di gara, dal termine “tariffe”, utilizzate dal codice come meri parametri di riferimento, come una sorta di prezzario, (cfr. art. 89 del Codice).
La determinazione dell’importo a base di gara secondo l’AVCP
Ritenuto che l’integrale abrogazione delle tariffe professionali, nonostante la disposizione preclusiva dell’art.255 del Codice, incida anche sulle disposizioni del Codice e del Regolamento attuativo, che prevedono il riferimento alle tariffe professionali per la stima del corrispettivo, l’AVCP suggerisce alle stazioni appaltanti un percorso per la determinazione dell’importo a base di gara per tali servizi.
Secondo tali indicazioni le stazioni appaltanti provvedono:
- alla determinazione accurata e analitica dei singoli elementi che compongono la prestazione con l’indicazione dei servizi di cui all’art.252 del regolamento, posti a base di gara con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie, compresa direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione;
- ad indicare nel bando, ai sensi dell’articolo 264, comma 1, lett. d) (5) del Regolamento, le modalità di calcolo dell’importo a base di gara specificando l’articolazione (6) degli elaborati richiesti in base a quanto previsto dal d.P.R. n. 207 del 2010 e redigendo il “computo metrico estimativo della prestazione di progettazione”, che diverrebbe un allegato ai documenti di gara;
- a censire gli importi dei compensi corrisposti ai progettisti negli ultimi anni, rapportati all’importo dei lavori progettati, eseguiti e collaudati incrementandoli della media dei ribassi ottenuti nel passato; tenendo conto delle diverse tipologie ed importi di lavori e di opere individuate sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate alla determinazione n. 5 del 7 luglio 2010 e per uguali livelli progettuali;
- a riferirsi ai costi sostenuti dalla propria amministrazione, o da amministrazioni consimili, negli ultimi anni per individuare, attraverso i responsabili del procedimento, gli importi a base di gara;
- a determinare la percentuale di incidenza del costo della fase progettuale sul totale dell’importo dei lavori; tale percentuale, rapportata poi al costo preventivato dei lavori e delle opere da progettare, determinerebbe l’importo da porre a base di gara per i servizi tecnici.
In definitiva con il metodo proposto dall’AVCP non sembra ci si allontani parecchio, nella determinazione della base di gara, dagli importi ricavati dai parametri del D.M. 4-4-2001 che hanno costituito la base di riferimento, per tanti anni, per la maggior parte delle stazioni appaltanti. Occorre tuttavia evidenziare che, operando secondo i suggerimenti dell’AVCP, la media dei ribassi ottenuti nel passato deve, comunque, tener conto dell’importo e della categoria dei singoli lavori progettati. Non avrebbe alcun senso, infatti, procedere al calcolo della media dei ribassi formulati dai progettisti indipendentemente dalla tipologia e dall’importo dei medesimi lavori.
Al costo tecnico di acquisizione del servizio l’AVCP propone di aggiungere la media dei ribassi ottenuti; non è specificato altro. Il risultato si ottiene attraverso una sorta di back analysis e, utilizzando gare basate sull’applicazione del D.M. 4-4-2001, si dovrebbe pervenire ad un valore teorico del costo di acquisizione del servizio pressoché identico a quello tabellato dal D.M. 4-4-2001.
L’esempio che segue utilizza le modalità operative suggerite dalla deliberazione dell’AVCP.
Importo lavori (I.L.) |
Onorario a base di gara |
ribasso % |
corrispettivo netto (C.N.) |
% C.N./I.L. |
|
1 |
1.000.000,00 |
100.000,00 |
20,00% |
80.000,00 |
8,00% |
2 |
850.000,00 |
87.000,00 |
15,00% |
73.950,00 |
8,70% |
3 |
750.000,00 |
79.000,00 |
45,00% |
43.450,00 |
5,79% |
4 |
2.600.000,00 |
|
26,67% |
197.400,00 |
7,59% |
Esempio applic. |
|||||
5 |
950.000,00 |
98.354,90 |
26,67% |
72.126,92 |
7,59% |
La stazione appaltante deve affidare un servizio tecnico completo (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva oltre alla D.L.) attinente all’architettura e all’ingegneria per un’opera d’importo stimato pari a 950.000,00 €. procede secondo le seguenti fasi:
- Determina i singoli elementi che compongono la prestazione con l’indicazione dei servizi (in questo caso la progettazione completa e la D.L.);
- redige il “computo metrico estimativo della prestazione di progettazione”, da allegare ai documenti di gara (specificando le aliquote della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva oltre che le parzializzazioni della D.L.). Per le aliquote parziali può fare riferimento alle tabelle 4.1 e seguenti della determinazione n.5/2010
- rileva gli importi dei compensi corrisposti per servizi analoghi negli ultimi anni, rapportati all’importo dei lavori progettati, eseguiti e collaudati tenendo conto delle diverse tipologie ed importi di lavori e di opere individuate sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate alla determinazione n. 5 del 7 luglio 2010 e per uguali livelli progettuali; nel caso in esame le righe 1, 2 e 3 della precedente tabella riportano nella prima colonna l’importo dei lavori analoghi rilevati, nella seconda l’importo posto a base di gara per i servizi tecnici analoghi, nella terza colonna il ribasso offerto dall’aggiudicatario, nella quarta colonna il corrispettivo netto del servizio tecnico depurato del ribasso ed infine nell’ultima colonna la percentuale d’incidenza del corrispettivo netto sull’importo dei lavori corrispondenti.
- Somma l’importo dei lavori censiti (€.2.600.000,00), media i ribassi offerti (26,67%), somma i corrispettivi netti (€.197.400,00) e media l’incidenza % dei corrispettivi netti (7,59%).
- Applica all’importo stimato dei lavori (€.950.000,00) l’incidenza media calcolata (7,59%) ottenendo un primo importo del corrispettivo depurato dalla media dei ribassi (€. 72.126,92 )
- Per ….una corretta procedura concorrenziale, l’importo degli oneri di progettazione da porre a base di gara, come prima determinato, andrebbe incrementato della media dei ribassi ottenuti nel passato della media dei ribassi ottenuti nel passato;… incrementa l’importo ottenuto (€.72.126,92) della media dei ribassi offerti nelle gare analoghe (26,67%) ricavando il definitivo importo del servizio tecnico da porre a base del contratto da affidare.
Se i dati utilizzati sono sufficientemente omogenei l’importo finale non dovrebbe essere molto distante da quello banalmente ricavabile dalla mera applicazione dei parametri del D.M. 4-4-2001. Naturalmente l’esperienza applicativa regalerà svariate originali applicazioni della proposta dell’AVCP. Non mancherà la stazione appaltante che selezionerà dalle gare di servizi tecnici più recenti solo quelle che a base di contratto utilizzavano importi più o meno fantasiosi senza alcuna seria ed accurata analisi delle prestazioni professionali. Allora che senso avrà, all’interno del codice dei contratti e del suo regolamento di esecuzione, continuare a parlare di soglie economiche (40.000, 100.000, 200.000) e di norme “speciali” dedicate al mercato dei servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria? Non è il momento di allineare le disposizioni “speciali” a quelle di tutti gli altri servizi dell’allegato IIA del Codice? Al posto delle classi e categorie della legge 143/1949, che l’AVCP ritiene abrogate, non può essere semplicemente applicata la codifica del vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato dal regolamento (CE)n. 213/2008, in vigore dal 17.09.2008?
___________________
(1) Cfr. Art. 255. Aggiornamenti
1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.
(2) Cfr. art.253, c.17, codice
(3) Cfr. art.89, codice
Art. 89. Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi
1. Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di valutare la convenienza o meno dell’aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se l’offerta è o meno anormalmente bassa, laddove non si applica il criterio di cui all’articolo 86, comma 1, le stazioni appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione i costi standardizzati determinati dall’Osservatorio ai sensi dell’articolo 7, gli elenchi prezzi del Genio civile, nonché listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.
(comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
3. Nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato ai sensi dell’articolo 87, comma 2, lettera g).
4. Alle finalità di cui al presente articolo le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze.
(4) E’ la definizione di costo di costruzione di un opera o di acquisizione di una fornitura o servizio.
(5) b) l’indicazione dei servizi di cui all’articolo 252 con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del direttore dei lavori e del coordinatore per la progettazione di cui all’articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e del coordinatore per l’esecuzione di cui all’articolo 92 del medesimo decreto legislativo;
(6) L’AVCP suggerisce un riferimento operativo nelle tabelle 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 allegate alla determinazione n. 5 del 2010, depurate dei riferimenti alla tariffa professionale.
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