Il caso più recente, o che ha recentemente avuto maggiore eco, è quello del comune di Milano.
Prescindendo da ogni valutazione sugli strumenti (ordinanze sindacali, delibere dell’uno o dell’altro organo collegiale), queste iniziative partono dal presupposto di un ampliamento dei diritti, magari di determinate categorie di persone, cui si contrappongono posizioni originate da altre “visioni” della società e, nel dettaglio, della famiglia, spesso partendo dal presupposto che la normativa (statale) non contempli fattispecie di un certo tipo e che, conseguentemente, si debba dare un “segnale” nella direzione di un ampliamento nel riconoscimento di diritti a determinate categorie di persone, in particolare a quelle non (formalmente) coniugate, fino alle famiglie costituite da persone del medesimo sesso.
In realtà, questo ultimo presupposto su una ritenuta carenza normativa è debole, ma si motiva con la non piena conoscenza di alcuni aspetti.
Infatti, l’art. 4 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e s. m., frutto di una serie di proposte, nel corso dei lavori di redazione di tale Regolamento, ha rappresentato la conclusione di una discussione, anche ampia ed approfondita, sul tema della definizione da dare al termine “famiglia (virgola) agli effetti anagrafici”, anche non trascurando una presa di posizione del Ministero dell’interno dell’11 maggio 1984, che affrontava le questioni poste dalla norma precedente al Regolamento anagrafico (che considerava, anche, la presenza di aspetti di ordine economico, come la messa in comune di tutto o parte del reddito). dando una soluzione che, sostanzialmente, andava nella direzione al quale, poi, è giunto il citato art. 4, affermando una logica per cui una famiglia altro non era se non che l’insieme di persone coabitanti nel medesimo alloggio, senza considerare le motivazioni per cui l’aspetto oggettivo della coabitazione si fosse determinato.
Tra l’altro, quest’impostazione era stata largamente condivisa un po’ da tutti quanti partecipavano al gruppo di lavoro per la revisione del regolamento, salvo che da una persona, che aveva espresso proprie posizioni dubitative, con argomentazioni di ordine culturale e leggermente ideologiche.
Le istruzioni sopra richiamate presenti nel volume ISTAT, Anagrafe della popolazione, Metodi e Norme, Serie B, n. 29, edizione 1992 – B – Avvertenze e note illustrative relative al regolamento anagrafico, in particolare al Punto 4, quarto periodo e successivi (pag. 44) sono state successive e sono state redatte, vedi caso, proprio da questa persona, cercando di dare una risposta a quanti chiedessero quale fosse la portata dei c.d. “vincoli affettivi”, dato che, comprensibilmente, questi non hanno prove documentali specifiche, anche se, in certe situazioni, potrebbero esservi prove … indiziarie. Non si trascuri, oltretutto, come, allora, la questione si ponesse, prevalentemente, sotto il profilo delle c.d. “coppie di fatto” o delle “convivenze more uxorio” (per inciso, considerate “peccaminose” dalla persona cui facevo cenno, e su questo presupposto argomentando le remore ed i dubbi sulla formulazione adottata).
Se si considerano tali casi, specie quando vi siano figli della coppia convivente more uxorio è difficile argomentare che manchino i vincoli affettivi (di cui il cenno sulle prove indiziarie), i quali per altro possono sussistere anche prima della nascita dei medesimi.
Oltretutto, all’epoca ben pochi osavano parlare di persone delle stesso sesso, anche se (qualcuno lo trascura), in altri ambienti (tipicamente nelle legislazioni regionali concernenti principalmente, gli alloggi di E.R.P.), si considerano i c. d. “nuclei di stabile convivenza” a determinati fini. Come è stato il caso della deliberazione del C.I.P.E. del 13 marzo 1995, Punto 3.2 (a cui hanno fatto riscontro pressoché tutte le leggi regionali in materia di E.R.P.), che, nel definire il “nucleo familiare” ha previsto che per tale si intenda. “ …… la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, secondo norme da definire a cura della regione.”
Rimanendo, per ragioni di attualità, a Milano, si può ricordare come l’art. 2 reg. reg. (Lombardia) 10 febbraio 2004, n. 1 “Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, definisca il “nucleo familiare” nei seguenti termini: “1. Ai fini del presente regolamento si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno un anno (termine minore) prima della data di presentazione della domanda e sia dimostrata nelle forme di legge. Il termine di un anno non si applica qualora si tratti di soggetti affidati con provvedimento dell’autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66%, riconosciuta ai sensi delle vigenti normative, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infausto. Partecipano altresì ai bandi di concorso i nuclei familiari di nuova formazione costituiti prima della consegna dell’alloggio.
2. Sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone conviventi non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora tali soggetti siano compresi nel nucleo stesso all’atto della domanda. La convivenza deve avere carattere di stabilità, risultare anagraficamente esistente almeno per i due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, essere finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e deve essere dichiarata, da parte del concorrente, e da parte delle persone conviventi, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).”
Questa “ricostruzione storica” può essere utile per collocare l’art. 4 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e s. m.. nel proprio contesto naturale.
Le indicazioni delle Avvertenze e note illustrative non sono condivisibili, ad avviso personale, in quanto il fatto di richiedere una qualche “dichiarazione “ (unilaterale, bi-laterale, pluri-laterale?) sulla sussistenza, o meno, di “rapporti affettivi”, è da ritenere inammissibile, in quanto afferente alla sfera delle relazioni private inter-personali, sfera su cui le “registrazioni amministrative” proprio non potrebbero intervenire, né (credo) esplicitare. Anzi, dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (o, con maggiore precisione, della L. 31 dicembre 1996, n. 675 e s. m.), si dovrebbe considerare come una pretesa richiesta di “dichiarazione” avente un contenuto che andrebbe ritenuto illegittimo, trattandosi (specie se si tratti di c. d. coppie di fatto, conviventi more uxorio, di coppie del medesimo esso a dato orientamento sessuale, ma anche probabilmente in altri casi), di aspetti che sconfinano con i c.d. “dati personali sensibili”, che i soggetti pubblici potrebbero trattare solo se – espressamente – previsto da norma di legge (neppure di regolamento), limitazione eventualmente superabile solo applicando l’art. 20, commi 2 e ss. D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
Da sempre, cioè fin da prima dell’emanazione del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e s. m. era stato sostenuto da alcuni Autori (ed anche più recentemente; si veda I Servizi Demografici, n. 6 – giugno e n. 7-8,luglio-agosto 2011) come il suo art. 4 potesse avere un’unica linea interpretativa, quella che, escludendo a priori ogni “dichiarazione” concernente la sussistenza, o meno, di “vincoli affettivi”, considerava come questi dovessero presumersi sussistenti per il solo fatto, oggettivo ed accertabile, della coabitazione, con la conseguenza che la coabitazione provava la … coabitazione (cosa che può apparire una sorta di corto circuito sotto il profilo logico), ma che porta al risultato di rendere accertabile la situazione di fatto, sulla base della quale individuare le persone facenti parte (e, per questo, da iscrivere) di una scheda di famiglia. Con ciò ottenendosi risultati del tutto positivi sotto più profili, cioè quello di non esporre le persone ad esternare (es. e se del caso) il proprio “orientamento sessuale” (che non tutti intendono ostentare), di non richiedere alle coppie di sesso diverso affermazioni che non sarebbe lecito richiedere, ma anche di evitare che vi siano, o si determinino, situazioni che occultano la situazione, di fatto, di una coabitazione. Ad esempio, pensiamo al caso degli stranieri, che, nell’eventualità di avvio di un procedimento per ottenere il nulla-osta ad un ricongiungimento familiare, potrebbero “far apparire” una situazione diversa da quella effettiva, magari pervenendosi a situazioni di sovra-affollamento che superino i più elementari criteri di accettabilità.
Le esemplificazioni potrebbero proseguire.
Al contrario, se si segue la linea per cui la coabitazione sia, in quanto tale, sufficiente per far operare la seconda parte (i c.d. “vincoli affettivi”) dell’art. 4 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e s. m.. tutte queste problematiche verrebbero superate, le schede di famiglia (e relativi certificati) corrisponderebbero a situazioni di fatto, potendosi, inoltre, affermare come l’Ufficiale di anagrafe non entri in alcun modo sulle motivazioni per cui la coabitazione sussista. Il ché, oltretutto, consentirebbe anche di argomentare come, anche all’esterno, il certificato di stato di famiglia non rappresenti, né provi, le relazioni intercorrenti tra le diverse persone coabitanti, né, men che meno, le motivazioni della coabitazione, principi che, per inciso, trovano conforto anche nella, neanche, più recente circolare del Ministero dell’interno n. 11 del 23 luglio 1996 (e successiva).
Ne consegue, o dovrebbe conseguire, come qualche criticità si abbia nei riguardi degli orientamenti di alcune amministrazioni comunali che, spesso in ciò sollecitate da comitati vari, sono orientate a introdurre, talora anche con ordinanze sindacali (sic!), un ritenuto “riconoscimento” delle famiglie “affettive” (o comunque denominate), laddove il dissenso è dovuto (a parte l’inidoneità dello strumento dell’ordinanza sindacale, così come di altri strumenti amministrativi ….) al fatto che queste iniziative sembrano ignorare che un qualche “riconoscimento” sussiste già e proprio sulla base dell’art. 4 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e s, m.), per cui non occorre proprio un qualche “strumento” comunale, aggiuntivo, per applicare una norma …. esistente (salvo non dare atto come vi possano essere stati Ufficiali d’anagrafe che abbiano disapplicato la sostanza di questa norma regolamentare (e ve ne sono stati). Anzi, il fatto che si ponga questa esigenza, prova proprio come la tenuta delle anagrafi non sia sempre stata del tutto … regolare (art. 4, comma 1 L. 24 dicembre 1954, n. 1228 e s. m.).
Oltretutto, per quanto sopra considerato, mi preoccupa (esprimendo un’opinione del tutto personale che vale per quanto valga, cioè nulla) che si “certifichi” la “motivazione” di una situazione oggettiva, quale la coabitazione, la quale, specie quando sia motivata da alcuni fattori tipo quelli che hanno dato l’occasione per sollevare la questione, viene a porsi in violazione delle norme del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s. m.
Comprensibilmente, nulla esclude che si vogliano offrire “segnali” ideali, fondati sul rispetto delle diverse scelte delle persone, ma ciò non toglie l’inutilità di interventi per “pubblicizzare” quello che dovrebbe essere semplicemente normale applicazione di norme (da tempo esistenti).
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