Per andare sui dettagli: le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto comunicare ai creditori, entro il 30 giugno 2013, l’importo e la data entro la quale provvederanno ai pagamenti dei debiti; entro il 5 luglio 2013, poi, dovranno pubblicare, nel proprio sito internet, “l’elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali e’ stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l’importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore”.
Ciò è quanto risulta dall’articolo 6, comma 9, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 (pubblicato in GU n. 82 dell’ 8 aprile 2013), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n. 64 (pubblicata in GU n. 132 del 7 giugno 2013) .
Considerando che dalla lettera della norma anzidetta non si evince se il termine del 30 giugno 2013 fosse il termine di invio (per l’amministrazione) o di ricezione (per i creditori), nè risulta obbligato l’uso della posta elettronica certificata, per coloro i quali – e saranno tantissimi – non hanno ancora ricevuto l’agognata comunicazione – che potrebbe essere ancora in viaggio -, non c’è motivo di disperare, poiché potrebbe anche darsi che i propri crediti li vedranno comunque riportati nell’elenco che dovrà essere pubblicato, entro il 5 luglio 2013, da ciascuna amministrazione nel proprio sito.
Quindi, occhio ai siti delle amministrazioni verso cui si vantano crediti già certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 o per i quali, comunque, era stata emessa la fattura.
Non solo. Ma per chi vantasse crediti verso gli enti locali, in sede di conversione è stato previsto il pagamento anche dei debiti che, sebbene non riconosciuti (fuoribilancio), presentavano al 31 dicembre 2012 i requisiti per la riconoscibilità (cfr. articolo 1, comma 1, lett. c), D.L. 35/2013, così come modificato in sede di conversione).
Quanto alla tempistica dei pagamenti, va precisato che per gli enti che hanno ottenuto le anticipazioni di liquidità dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., prevista dall’articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013, il pagamento, a tutti i creditori censiti, dovrà avvenire entro i successivi trenta giorni dall’erogazione (cfr. articolo 1, comma 14, del D.L. 35/2013, così come modificato in sede di conversione).
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