A decorrere dal 1° luglio 2024, per rispondere all’esigenza di prevenire comportamenti fraudolenti, la compensazione dei crediti Inps e Inail in F24 è soggetta a nuove regole, introdotte con la Manovra 2024, quest’ultima approvata con Legge 30 dicembre 2023 numero 213.
Il testo della legge di bilancio è stato peraltro recentemente modificato ad opera del Decreto Agevolazioni fiscali (D.L. 29 marzo 2024 numero 39).
La riforma delle compensazioni in F24 si caratterizza per una serie di disposizioni restrittive, volte a contrastare il sempre più frequente ricorso a crediti fiscali inesistenti, allo scopo di abbattere o comunque ridurre i debiti di natura previdenziale.
In attesa dei necessari provvedimenti attuativi da parte dei direttori di Agenzia entrate, Inps e Inail, analizziamo in dettaglio quali sono le modifiche del legislatore sui meccanismi di compensazione tra crediti e debiti in F24.
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Indice
- F24 con crediti Inps e Inail: obbligatori i servizi telematici AE
- Quali conseguenze per gli F24 con crediti Inps e Inail?
- Crediti Inps e Inail non utilizzabili: quali sanzioni?
- Niente compensazione se ci sono debiti iscritti a ruolo
- Utilizzo dei servizi telematici a prescindere dal saldo dell’F24
- Riscritte le regole di compensazione dei crediti Inps e Inail
F24 con crediti Inps e Inail: obbligatori i servizi telematici AE
L’articolo 1, comma 94 della Legge numero 213/2023 nel modificare l’articolo 37, comma 49-bis del Decreto – legge 4 luglio 2006 numero 223 (convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 2006 numero 248) estende l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia entrate per effettuare la compensazione con il modello F24 dei “crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro” quindi, per intenderci, Inps e Inail.
Il successivo comma 96 dispone l’applicazione della misura appena citata a decorrere dal 1° luglio 2024.
La decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle novità descritte è comunque subordinata all’adozione di appositi provvedimenti emanati d’intesa dal direttore dell’Agenzia entrate, dal direttore generale dell’Inps e dal direttore generale dell’Inail.
È utile ricordare che la precedente disposizione normativa quella, in sostanza, in vigore fino al 30 giugno 2024, prevede l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’AE per tutti coloro che intendono effettuare la compensazione, con il modello F24, di:
– credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto (IVA);
– crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive;
– crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta;
– crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
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Quali conseguenze per gli F24 con crediti Inps e Inail?
Per effetto della modifica all’articolo 37, comma 49-bis l’Agenzia entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento con modello F24 contenenti compensazioni di crediti Inps e Inail che presentano profili di rischio “al fine del controllo dell’utilizzo del credito” (articolo 37, comma 49-ter).
Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega stessa è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione.
In caso contrario, la delega di pagamento “non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati” (articolo 37, comma 49-ter). In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicati in F24 e non effettua le relative regolazioni contabili.
Crediti Inps e Inail non utilizzabili: quali sanzioni?
Qualora, all’esito dell’attività di controllo dell’AE, i crediti Inps e Inail in F24 si rivelino in tutto o in parte inutilizzabili in compensazione, l’Agenzia entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che l’ha trasmessa.
Con comunicazione da inviare al contribuente è invece applicata la sanzione amministrativa (per ciascuna delega non eseguita) pari:
– al 5% dell’importo, per somme fino a 5 mila euro;
– a 250 euro, per importi eccedenti i 5 mila euro.
Al contribuente che rileva eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, è comunque concessa la possibilità di fornire chiarimenti all’Agenzia entrate, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di irregolarità.
Niente compensazione se ci sono debiti iscritti a ruolo
Il nuovo comma 49-quinquies inserito nell’articolo 37 ad opera della Manovra 2024 esclude, dal 1° luglio 2024, la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti Inps e Inail a mezzo modello F24, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro, per i quali i termini di pagamento sono scaduti e sono ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tale disposizione, ad ogni modo:
– cessa di applicarsi nel momento in cui si registra la completa rimozione delle violazioni contestate;
– non opera con riguardo alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza;
– non opera per i crediti a titolo di:
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Utilizzo dei servizi telematici a prescindere dal saldo dell’F24
Dal 1° luglio 2024, nel caso in cui vengano effettuate compensazioni, i versamenti con modello F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’AE, a prescindere dall’importo del saldo finale.
La novità è figlia dell’articolo 1, comma 95, Legge numero 213/2023 che ha modificato l’articolo 11, comma 2 del Decreto – legge 24 aprile 2014 numero 66.
In virtù del fatto che le modifiche descritte decorrono dal 1° luglio 2024, sino al 30 giugno 2024 l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’AE, opera per le sole deleghe F24 dove, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia pari a zero.
Riscritte le regole di compensazione dei crediti Inps e Inail
A mezzo dell’articolo 1, comma 97 della Manovra 2024, con cui sono stati introdotti i commi 1-bis e 1-ter all’articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997 numero 241, il legislatore ha ridisegnato le regole per la compensazione dei crediti Inps e Inail.
Il nuovo comma 1-bis stabilisce che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inps può essere effettuata:
– dai datori di lavoro non agricoli, a partire dal quindicesimo giorno successivo quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge ovvero dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
– dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola, da cui il credito emerge;
– dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps, a decorrere dal decimo giorno successivo quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge
Con riguardo al terzo punto dell’elenco è bene ricordare che sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata.
Il successivo comma 1-ter dispone che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell’Inail, può essere effettuata a patto che il credito stesso:
– certo;
– liquido;
– esigibile;
sia registrato negli archivi dell’Istituto.
La decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle novità in parola, nonché le relative modalità di attuazione, saranno oggetto di appositi provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’AE, dal direttore generale dell’Inps e dal direttore generale dell’Inail.
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Foto. istock/AndreyPopov