L’agevolazione sui canoni di locazione di botteghe e negozi, è stato istituita con lo scopo di sostenere i piccoli imprenditori che a seguito del fermo dovuto per l’emergenza sanitaria da Covid-19, si sono trovati in difficoltà con il pagamento dei canoni di locazione dei locali dove viene svolta l’attività d’impresa.
Viene introdotta inizialmente dal decreto Cura Italia (D.L. 18 del 17 marzo 2020) all’articolo 65, e prevede un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione degli immobili iscritti nella categoria catastale C/1, (negozi e botteghe) da utilizzare in compensazione nel modello F24 solo dalle imprese, e con esclusione dei lavoratori autonomi.
Nel decreto “Cura Italia” l’agevolazione spettava inizialmente solo per i canoni di locazione del mese di marzo 2020, e inoltre come precisato in sede di conversione del decreto, il credito d’imposta non concorreva alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e sull’Irap, e inoltre non influiva sul pro rata di deducibilità degli interessi passivi di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR.
Bonus affitto negozi 2020: il codice tributo da usare
Con riferimento a tale disposizione l’Agenzia delle Entrate, ha istituito con la risoluzione n. 13 del 20 marzo 2020 il codice tributo 6914, necessario per effettuare la compensazione nel modello F24 a partire dal 25 marzo 2020.
Bonus affitto negozi 2020: quando si ha diritto
Sempre l’Agenzia delle Entrate, con successivi documenti di prassi, nello specifico la Circolare n. 8 del 3 aprile 2020, e n. 11 del 6 maggio 2020 ha in particolare chiarito che:
- il credito d’ imposta matura solo a fronte dei canoni effettivamente pagati;
- non vi rientrano gli immobili di categoria catastale D8 “fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”;
- se l’immobile locato è formato da un negozio (C/1) e una pertinenza (C/3), locati con canone unitario, il credito d’imposta spetta sull’intero canone se la pertinenza è utilizzata per lo svolgimento dell’attività;
- le spese condominiali possono essere computate solo se pattuite quale parte integrante del canone di locazione.
Bonus affitto negozi 2020: proroga nel Dl Rilancio
La misura del credito d’imposta per le locazioni, a seguito della continuazione dello stato di emergenza sanitaria, e delle sempre più emergenti difficoltà di liquidità per le imprese, è stata prorogata e nel contempo modificata con il decreto Rilancio (D.L. 34 del 19 maggio 2020) convertito definitivamente in legge a luglio.
Troviamo la disposizione relativa al bonus locazioni nell’articolo 28 del suddetto decreto, misura che dopo la conversione in legge presenta qualche modifica rispetto all’impianto iniziale.
E’ stata ampliata l’agevolazione, e contemporaneamente limitata la fruizione ai soli contribuenti che effettivamente hanno subito una riduzione del fatturato dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Bonus affitto negozi 2020: chi ne ha diritto
Il credito di imposta per come individuato nel decreto Rilancio spetta agli esercenti attività di impresa, arte o professione, a fronte del pagamento dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Rispetto alla norma prevista dal “Cura Italia” aumentano le tipologie di canoni, di immobili e di attività che possono godere del bonus, in particolare, sono inclusi tra i beneficiari anche gli studi professionali, prima esclusi.
Il credito di imposta è esteso agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione ai canoni relativi agli immobili destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Bonus affitto negozi 2020: come funziona
Per la fruizione dell’agevolazione sono previste alcune “nuove” limitazioni. I destinatari del bonus, devono aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, tale limite non vale per le strutture alberghiere e agrituristiche, in più è necessario che vi sia stata una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
La misura del credito è sempre del 60% dell’ammontare dei canoni effettivamente pagati, e si riduce al 30% quando laddove l’immobile è ricompreso in un contratto di servizi a prestazioni complesse, o di affitto di azienda, in questi casi non è agevole stabilire quanta parte del canone è effettivamente riferibile all’immobile.
La novità di maggiore interesse sta nella possibilità di cedere il credito (in tutto o in parte) ad altri soggetti, anche agli istituti di credito e ad altri intermediari finanziari. Questi possono sfruttare il credito ricevuto con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.
La disposizione sulla cessione, la troviamo nell’articolo 122 del decreto rilancio, articolo in cui la cessione viene estesa anche al credito maturato secondo le previsioni dell’precedente decreto “Cura Italia”.
Bonus affitto negozi 2020: le novità nel Dl Rilancio
La Legge di conversione del decreto rilancio (Legge n.77 del 17 luglio 2020) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020.
L’iter di conversione ha confermato l’agevolazione per i canoni di locazione, e inoltre sono state previste alcune variazioni rispetto al testo dell’articolo 28 originario.
Bonus affitto negozi 2020: ricavi sopra i 5 milioni di euro
Una novità viene prevista dal nuovo comma 3-bis inserito nel medesimo articolo. Il comma prevede che alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, il credito d’imposta spetti rispettivamente, nelle misure del 20% (invece del 60), e del 10% (invece del 30%).
Bonus affitti negozi: cessione del credito d’imposta
Altra novità da evidenziare, è la disposizione prevista al nuovo comma 5-bis. Lo stesso prevede che in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
In sede di conversione in legge, scompare solo per le imprese che hanno avviato attività nel 2019, il vincolo di dimostrare la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Identica disposizione viene prevista per i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
Codice tributo in Dichiarazione dei redditi
Secondo quanto indicato dal decreto rilancio, il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o anche in compensazione nel modello F24, in questo caso il codice tributo da utilizzare è il 6920 istituito con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 32 del 6 giugno 2020.
Bonus affitti negozi 2020 non fa reddito
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e allo stesso non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Infine il credito non è cumulabile con il credito d’imposta previsto dal decreto “Cura Italia”, in relazione alle medesime spese sostenute.
Bonus affitto negozi 2020: platea più ampia
In conclusione con il decreto rilancio, è stata ampliata la platea dei soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta del 60% dell’ammontare del canone mensile di locazione di immobili a uso non abitativo Possono in sintesi utilizzare l’agevolazione:
- le strutture alberghiere (ma anche agenzia di viaggi e tour operator) indipendentemente dal volume di affari o compensi registrato nel 2019;
- le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a euro 5 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (2019) nella misura rispettivamente del 20% nel caso di locazione degli immobili ad uso non abitativo, e del 10% di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda;
- ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall’inizio dell’emergenza sanitaria, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, anche in assenza dei requisiti richiesti dalla norma.
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