Si tratta, quindi, di uno strumento creato proprio allo scopo di facilitare la circolazione del credito in modo rapido e sicuro, rendendolo un bene commerciabile proprio per il tramite dell’incorporazione del credito in un documento.
Nel nostro ordinamento, infatti, il documento rappresenta generalmente un semplice strumento di conoscenza o di prova di un credito, ma non della sua esistenza.
Nei titoli di credito, al contrario, il documento sostituisce esso stesso il credito. Il creditore, pertanto, risulta il proprietario del documento e la titolarità di quest’ultimo, di conseguenza, si trasferisce con la proprietà del documento.
Titoli di credito: le tre caratteristiche
I titoli di credito si contraddistinguono per la sussistenza di tre caratteristiche:
- Autonomia: poiché il titolo di credito è destinato a circolare e, quindi, ad essere posseduto da più persone, ne deriva che ogni possessore acquista un diritto autonomo rispetto a quello dei precedenti titolari.
- Letteralità: nel titolo di credito si ha una perfetta corrispondenza tra ciò che risulta scritto nel documento e ciò che il documento permette al suo possessore di esigere. In altre parole, quest’ultimo non potrà richiedere nulla di più di quanto risulta dal documento in suo possesso.
- Astrattezza: Il titolo è astratto quando non menziona la causa da cui nasce l’obbligazione. Tale requisito è proprio solo di alcuni titoli di credito.
Come si classificano i titoli di credito
Una prima distinzione si ha tra i titoli in senso stretto, che incorporano cioè unicamente il diritto ad una prestazione in denaro (cambiale, assegno) e titoli in senso ampio.
In secondo luogo, possono aversi titoli pubblici e titoli privati, a seconda che siano emessi rispettivamente da Stato/enti pubblici oppure da privati.
Infine, i titoli possono essere individuali o di massa: questi ultimi, in particolare, costituiscono elementi di un’unica operazione economica e sono destinati ad essere diffusi tra il pubblico (esempio classico sono le azioni e le obbligazioni).
Come circolano i titoli di credito
- Titoli all’ordine: il loro trasferimento avviene con la consegna, documentata sul titolo dalla presenza della “girata”. La girata è l’ordine impartito all’emittente da parte dell’attuale possessore del titolo (girante) di eseguire la prestazione a favore di colui al quale il titolo viene trasferito (giratario). La classica forma in cui viene espressa la girata è “per me pagate a…”. Un particolare tipo di girata è quella in bianco, in cui cioè non figura il nome del giratario, e che consiste nella semplice firma del girante.
- Titoli al portatore: la legittimazione in tal caso si trasferisce con la mera consegna del titolo. Il possessore è, quindi, autorizzato all’esercizio del diritto acquisito semplicemente esibendo il titolo stesso.
- Titoli nominativi: sono i titoli in cui il possessore può esercitare il suo diritto grazie all’intestazione a suo favore, che deve risultare sia dal titolo che dal registro dell’emittente. Il trasferimento può avvenire per girata (che deve essere autenticata da un notaio o da un agente di cambio, mentre non è ammessa la girata in bianco) o mediante atto separato (cioè un atto pubblico).
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