Ci proponiamo questa volta di analizzare le principali scadenze che ci accompagneranno fino alla fine dell’anno 2013, nella speranza che per almeno un paio di mesi qualcosa rimanga immutato…
IMPORTANTE:
RICORDIAMO CHE NONOSTANTE LO SPESOMETRO SIA STATO PROROGATO CON COMUNICATO STAMPA DEL 7-11-2013, GLI ALTRI ADEMPIMENTI DELLA COMUNICAZIONE POLIVALENTE:
• COMUNICAZIONE ACQUISTI DA SAN MARINO
• BLACK LIST
• OPERAZIONI RELATIVE AL TURISMO
RISPETTANO LE SCADENZE ORIGINARIE.
SOLO LO SPESOMETRO RELATIVO ALL’ANNO 2012 SUBISCE PROROGA
12 novembre 2013
Spesometro per i soggetti mensili IVA – SCADENZA TEMPORANEAMENTE PROROGATA AL 31 GENNAIO 2014, come da comunicato stampa dell’7 novembre 2013.
16 novembre 2013
(posticipato al 18 novembre essendo il 16 un sabato)
Per approfondimenti sui codici tributo da utilizzare http://www.fiscooggi.it/calendar/2013-11-18
Unico e Irap 2013 Persone Fisiche – Versamenti da modello Unico
Le persone fisiche e le società di persone ed enti equiparati, che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore o che partecipano a soggetti “interessati” dagli studi di settore, che hanno versato la prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, devono pagare la quarta rata,
Unico e Irap 2013 Soggetti Ires – Versamenti da modello Unico
I soggetti Ires (società di capitali) con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore o che partecipano a soggetti “interessati” dagli studi di settore, che hanno versato la prima rata entro il 20 agosto devono pagare la quarta rata.
Contribuenti Iva – Versamenti da modello Unico
I contribuenti Iva devono versare la nona rata dell’Iva relativa al 2012 risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione dei codici tributo: 6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
Sostituti d’imposta – Versamento ritenute
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute effettuate nel mese di ottobre sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 presso banche, agenzie postali
Sostituti d’imposta – Imposte su premi di produttività
I sostituti d’imposta devono versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di ottobre, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all’andamento economico delle imprese.
Amministrazioni pubbliche – Versamenti
Le Amministrazioni centrali dello Stato e gli Enti e organismi pubblici devono versare: le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese di ottobre; le addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente
Banche e Poste – Versamento ritenute su bonifici
Le banche e Poste italiane Spa devono provvedere al versamento della ritenuta del 4% eseguita sui bonifici effettuati, nel mese di ottobre, all’esecutore dei lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica degli immobili che danno diritto a detrazioni d’imposta. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con
Soggetti che corrispondono pensioni – Versamenti
I soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi gli enti e gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato, devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro e la rata relativa al canone Rai.
Intermediari autorizzati – Versamento imposta sostitutiva
Banche, SIM e altri intermediari autorizzati sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva applicata nel mese di settembre sulle plusvalenze (regime del risparmio amministrato) utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 1102 (plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte
Tobin Tax – Versamenti
Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono
Imposta sugli intrattenimenti – Versamento
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di ottobre, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
21 novembre 2013
Spesometro per i soggetti NON mensili IVA – SCADENZA TEMPORANEAMENTE PROROGATA AL 31 GENNAIO 2014, come da comunicato stampa dell’7 novembre 2013.
Comunicazione operazioni in contanti legate al turismo
Gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché le agenzie di viaggio e turismo presso i quali sono stati realizzati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva devono inviare la comunicazione analitica
Attività di leasing – Comunicazione
Ultimo giorno a disposizione delle società che esercitano attività di leasing e degli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva, per comunicare all’Anagrafe tributaria i dati anagrafici dei clienti
25 novembre 2013
Elenchi intrastat – Presentazione
Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono presentare in via telematica gli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di ottobre.
30 novembre 2013
Calcolo e versamento del secondo acconto delle imposte derivanti da Unico/2013
Secondo acconto imposte 2013 da ricalcolare dopo l’aumento, disposto dal D.L. 76/2013, delle percentuali di acconto da versare sia per le persone fisiche (IRPEF) che per le società (IRES).
Infatti, l’art. 11 del D.L. n. 76/2013 ha innalzato le misure degli acconti, da applicarsi a chi intende effettuare i versamenti con il metodo storico, rispetto a quelle applicate di consueto. Infatti:
• per le persone fisiche, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, l’acconto IRPEF sarà pari al 100% del rigo RN33 “differenza” del modello Unico;
• per i soggetti IRES l’acconto viene innalzato al 101%, ma soltanto per l’anno d’imposta in vigore al 31/12/2013;
• l’acconto IRAP è dovuto nella misura del 100%, se si tratta di persone fisiche, oppure il 101% se si tratta di società.
Le maggiorazioni riguardano i contribuenti che decidono di versare gli acconti delle imposte con il metodo storico.
Chi invece avesse deciso di applicare il metodo previsionale continuerà ad applicare le relative regole di determinazione dell’acconto.
Regole di calcolo dell’acconto delle imposte da dichiarazione (IRPEF, IRES, IRAP)
• Persone fisiche e soggetti IRPEF – L’IRPEF, se dovuta (Rigo RN33 maggiore di 52 euro), deve essere ricalcolata considerando il 100% del rigo RN33 del modello dichiarativo UNICO P.F. 2013 al netto del 1° acconto già versato con modello F24 codice tributo 4033. L’importo così determinato dovrà essere versato con codice tributo 4034 entro il prossimo 2 dicembre.
• Contribuenti “nuovi minimi” – l’imposta sostitutiva del 5% va ricalcolata considerando come base il 100% del rigo LM14 del modello UNICO P.F. 2013 al netto del 1° acconto già versato con modello F24 codice tributo 1793. L’importo così determinato dovrà essere versato con codice tributo 1794 entro il prossimo 2 dicembre.
• L’IRAP, invece, ove dovuta, va ricalcolata considerando il 100% del rigo IR21 del modello dichiarativo IRAP 2013 al netto del 1° acconto già versato con modello F24 codice tributo 3812. In questo caso il codice tributo da utilizzare sarà il 3813.
• Imposte sulle attività finanziarie estere: IVIE e IVAFE – L’imposta va ricalcolata considerando il 100% del rigo RM30/31 col. 7 o RM33/34 col. 7 del modello Unico P.F. 2013 al netto del 1° acconto già versato con modello F24 codice tributo rispettivamente 4044 o 4047.
• Società di capitali e soggetti IRES – Le società di capitali dovranno, ma SOLO per l’anno d’imposta 2013, ricalcolare l’IRES dovuta in acconto considerando il 101% del rigo RN17 del modello dichiarativo UNICOSC/2013 al netto del 1° acconto già versato con modello F24 codice tributo 2001. L’importo così determinato dovrà essere versato con il codice tributo 2002.
• L’IRAP delle società di capitali, ove dovuta, va ricalcolata considerando il 101% del rigo IR21 del modello dichiarativo IRAP 2013 meno il 1° acconto già versato con modello F24 codice tributo 3812. Anche in questo caso il codice tributo per il versamento sarà il 3813.
ATTENZIONE
Rideterminazione degli acconti a seguito della nuova deducibilità dei costi degli autoveicoli
Per la determinazione degli acconti del 30-11 è necessario tenere in considerazione anche le modifiche apportate dalla Legge Finanziaria 2013, che ha modificato l’art. 164, TUIR, riducendo al 20% la percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati da imprese e lavoratori autonomi a partire dal 2013.
Relativamente ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, la percentuale di deducibilità, è passata dal 90% al 70%.
Sono rimaste invece immutate le percentuali di deducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati da agenti/rappresentanti (80%) e dai contribuenti minimi (50%).
Le nuove percentuali di deducibilità (20% e 70%) devono essere tenute in considerazione ai fini della determinazione degli acconti IRPEF e IRES dovuti per il 2013, dovendo essere assunta, quale imposta del periodo precedente (2012), quella che si sarebbe determinata applicando tali percentuali.
16 dicembre 2013
Per approfondimenti sui codici tributo da utilizzare http://www.fiscooggi.it/calendar/2013-12-18
Vedi scadenze del giorno 16 novembre 2013
27 dicembre 2013
Calcolo e versamento dell’acconto IVA relativo all’ultimo periodo 2013 (dicembre o IV trimestre)
Qualunque sia il tipo di calcolo utilizzato, l’acconto va versato solo se l’importo è superiore ad euro 103,29.
L’acconto Iva può essere calcolato scegliendo, in base alla convenienza, tra tre diversi metodi di calcolo. In particolare, è possibile adottare uno dei seguenti metodi:
• storico
• previsionale
• analitico.
Metodo storico
Applicando il metodo storico, l’acconto Iva è pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente(2012).
Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.
La base di calcolo, su cui applicare l’88%, è pari al debito d’imposta risultante:
• per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente
• per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale Iva o dal modello Unico
• per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.
Metodo previsionale
Con il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.
Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:
• per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili
• in sede di dichiarazione annuale Iva o di Unico, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari
• per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.
Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.
Metodo analitico – liquidazione straordinaria al 20-12
Il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni:
• operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
• operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
• operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
Casi particolari di calcolo dell’acconto iva
IMPORTANTE
Utilizzando il metodo della liquidazione straordinaria al 20.12, il calcolo della liquidazione stessa ed il versamento vanno annotati sui registri Iva.
Casi particolari di applicazione dei metodi di calcolo
Variazione del regime dei versamenti
In caso di modifica delle scadenze di liquidazione tra un anno e l’altro, ai fini del calcolo del dato storico, valgono le seguenti regole:
• per il passaggio da regime mensile a regime trimestrale occorre calcolare l’acconto con riferimento alle liquidazioni degli ultimi tre mesi dell’anno precedente
• per il passaggio da regime trimestrale a regime mensile l’acconto deve essere calcolato su un terzo dell’imposta versata per il quarto trimestre.
Soggetti con contabilità separate
I contribuenti con contabilità separata (articolo 36 del Dpr n. 633/1972) devono determinare distintamente l’importo riferibile a ogni attività svolta e, quindi, sono tenuti a effettuare distinte liquidazioni dell’imposta.
Pertanto, l’acconto Iva deve essere calcolato sommando i dati relativi a ogni attività, compensando in questo modo gli importi a debito con quelli a credito.
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