Il principio si desume chiaramente dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 19 dicembre 2013, relativa alla causa C – 563/12 che di fatto ha obbligato l’Agenzia delle entrate a fornire una soluzione favorevole ai contribuenti (Cfr Ris. n. 98/E del 12 novembre 2014).
Il tema affrontato riguarda le c.d. esportazioni indirette di cui all’art. 8, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 633/1972. Il problema interessa la disciplina fiscale riservata alle cessioni all’esportazione qualora la merce ceduta, la cui esportazione è a carico del cessionario soggetto passivo d’imposta, non lasci il territorio comunitario entro il termine di 90 giorni. Nel caso in cui l’operazione si perfezioni oltre tale termine il cedente deve regolarizzare l’operazione addebitando al cessionario l’Iva essendo irrilevante la circostanza che la merce sia stata effettivamente esportata. Tale rigido orientamento è stato completamente rivisto alla luce della giurisprudenza comunitaria.
Preliminarmente la Corte di Giustizia ha osservato come risulti compatibile con le disposizioni comunitarie l’indicazione, da parte dei Paesi membri, di un termine entro cui la merce deve lasciare il territorio comunitario. Tuttavia, la mancata previsione della possibilità di dimostrare che la merce sia stata effettivamente esportata senza poter ottenere la restituzione dell’imposta eccede quanto necessario per il conseguimento dell’obiettivo di contrastare fenomeni di elusione ed evasione fiscale.
La Risoluzione n. 98/E del 2014 è di fatto allineata all’orientamento comunitario consentendo il recupero dell’Iva nel frattempo versata, fornendo la prova dell’avvenuta esportazione, mediante l’emissione di una nota di variazione entro il termine della presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è avvenuta l’esportazione.
In alternativa, il contribuente/esportatore può presentare apposita istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrenti dal versamento o dal verificarsi del presupposto del diritto al rimborso. Tuttavia, se la merce è esportata oltre il termine di 90 giorni, ma il contribuente sia in grado di dimostrare entro i 30 giorni successivi (previsti per la regolarizzazione dell’operazione) l’effettiva avvenuta esportazione, sarà possibile esimersi dal versamento dell’imposta senza subire l’irrogazione di alcuna sanzione.
Analoga “visione sostanziale” dovrà essere tenuta presente nella soluzione di un altro problema conseguente all’omessa presentazione della dichiarazione Iva annuale recante l’indicazione di un credito d’imposta successivamente utilizzato in compensazione.
Dovrebbe essere irrilevante l’omissione qualora il contribuente sia in grado di dimostrare l’effettiva esistenza del credito. Fatta salva l’irrogazione della relativa sanzione per l’irregolarità commessa, il contribuente dovrebbe ottenere agevolmente il riconoscimento del credito fornendo la dimostrazione dello stesso e della coincidenza con le risultanze delle scritture contabili.
Un’interpretazione in senso contrario inciderebbe negativamente sull’osservanza del principio di neutralità quale caratteristica fondamentale dell’imposta sul valore aggiunto al fine di evitare distorsioni concorrenziali per la realizzazione di un mercato unico.
E’ dunque auspicabile che la Corte di Cassazione, che dovrà pronunciarsi riunendosi a Sezioni Unite sul problema della dichiarazione Iva omessa (e dei relativi effetti), tenga conto dell’orientamento della giurisprudenza comunitaria.
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