È quanto affermato dalla Grande sezione della Corte di giustizia europea con la sentenza pronunciata il 2 maggio nella causa 406/10.
L’importante pronuncia trae spunto da una controversia nata in Inghilterra tra la società SAS Institute Inc. e la società World Programming Ltd.
La prima aveva sviluppato il Sistema SAS, un insieme integrato di programmi che consente agli utenti di effettuare operazioni di elaborazione e di analisi di dati. Il componente centrale del sistema è denominato Base S e permette agli utenti di scrivere ed eseguire applicazioni («script») scritte nel linguaggio di programmazione S.
La società WPL si era resa conto che c’erano tuttavia potenziali spazi di mercato per un software alternativo in grado di eseguire applicazioni scritte in linguaggio S e aveva pertanto creato il World Programming System (WPS). Quest’ultimo emulava molte delle funzionalità dei moduli SAS nel senso che, con minime eccezioni, la WPL aveva cercato di garantire che i medesimi input (dati inseriti nel sistema) generassero gli stessi output (dati in uscita). Ciò avrebbe consentito agli utenti del sistema SAS di poter utilizzare in «World Programming System» gli script che essi avevano sviluppato per un impiego con il sistema SAS.
Per creare il suo programma la società W. aveva legalmente acquistato copie della versione per l’apprendimento del sistema S., fornite su licenza in base alla quale i diritti del titolare erano limitati a fini non di produzione.
Il SAS Institute aveva però instaurato un’azione legale dinanzi alla High Court of Justice diretta a far dichiarare che la WPL avesse copiato i manuali e i moduli del sistema SAS, violando i relativi diritti d’autore e i termini della licenza della versione per l’apprendimento.
Da qui, la questione posta alla Corte di giustizia in merito alla portata della tutela giuridica apprestata dal diritto dell’Unione per i programmi per elaboratore, chiedendo, in particolare, se detta tutela si estenda alla funzionalità e al linguaggio di programmazione.
La W. ha in altre parole utilizzato e studiato i programmi di S. per comprenderne il funzionamento, ma non ha mai avuto accesso al codice sorgente dei moduli S. nè è possibile affermare che lo abbia copiato.
La Corte di Giustizia rileva come l’oggetto della tutela conferita dalla direttiva 91/250 sia il programma per elaboratore in tutte le sue forme di espressione, quali il codice sorgente e il codice oggetto, che consentono di riprodurlo in diversi linguaggi informatici. Non costituiscono invece una forma di espressione né la funzionalità di un programma, né il linguaggio di programmazione e il formato dei file di dati utilizzati nell’ambito di un programma per sfruttare talune delle sue funzioni. Di conseguenza, essi non godono della tutela in base al diritto d’autore.
Pertanto, per i giudici europei, il titolare del diritto d’autore su un programma informatico non può impedire, fondandosi sul contratto di licenza, che l’acquirente di tale licenza osservi, studi o sperimenti il funzionamento dello stesso al fine di determinare le idee e i principi su cui si basa ogni elemento di quel programma, quando egli effettua operazioni coperte da tale licenza nonché le operazioni di caricamento e svolgimento necessarie all’utilizzazione del programma e a condizione che non leda i diritti esclusivi del titolare del diritto d’autore sul programma. Inoltre non vi è alcuna lesione del diritto d’autore laddove, come nella fattispecie, il legittimo acquirente della licenza non ha avuto accesso al codice sorgente del programma, ma si è limitato a studiare, ad osservare e a sperimentare tale programma per riprodurne la funzionalità in un secondo programma.
La Corte Ue constata infine che la riproduzione, in un programma per elaboratore o nel manuale d’uso del programma informatico, di taluni elementi descritti nel manuale d’uso di un altro programma tutelato dal diritto d’autore può costituire una violazione del diritto d’autore su quest’ultimo manuale qualora tale riproduzione costituisca l’espressione della creazione intellettuale propria dell’autore del manuale. Spetterà al giudice del rinvio accertare se l’asserita riproduzione costituisce l’espressione della creazione intellettuale propria dell’autore del manuale d’uso del programma informatico, tutelata dal diritto d’autore .
La Corte ha ricordato che la direttiva sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore «estende la tutela conferita dal diritto d’autore a tutte le forme di espressione della creazione intellettuale propria dell’autore di un programma per elaboratore». Quindi, «le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma» di software – «compresi quelli alla base delle sue interfacce – non sono tutelati dal diritto d’autore a norma della stessa direttiva». Per questo, «solo l’espressione di tali idee e di tali principi deve essere protetta dal diritto d’autore». Sulla base di queste considerazioni, la Corte «considera che non costituiscono una forma di espressione nè la funzionalità di un programma, nè il linguaggio di programmazione e il formato dei file di dati utilizzati nell’ambito di un programma per sfruttare alcune delle sue funzioni. Di conseguenza, essi non godono della tutela in base al diritto d’autore».
Qui il testo integrale della sentenza 2 maggio 2012, Cgue, Grande Sezione, Causa C-406/10.
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