La vicenda
Un commerciante olandese di prodotti freschi ed ortofrutticoli aveva creato nel 2007 un formaggio spalmabile alle erbe. Successivamente, il commerciante ha ceduto i diritti di proprietà intellettuale su tale prodotto a una società. Nel 2014 entra in scena altra società che inizia a produrre un formaggio dal nome diverso e ben distinguibile, ma dal medesimo “sapore”. La prima società, reputando che la produzione e vendita del nuovo prodotto violasse il proprio diritto d’autore sul “sapore” del caratteristico formaggio spalmabile, ha depositato un ricorso ai giudici del suo Paese affinché intimassero lo stop alla produzione del prodotto concorrente. Motivo del ricorso è dunque il “sapore” dei due formaggi, che a giudizio del ricorrente è perfettamente sovrapponibile, con violazione del proprio diritto d’autore acquistato già dal 2007.
La ricostruzione
Chiamata a pronunciarsi sulla controversia, la Corte d’appello territoriale olandese ha rimesso alla Corte di Giustizia europea il quesito se il “sapore” di un alimento potesse beneficiare di adeguata tutela. Investita della questione, la Corte di Lussemburgo sottolinea che per essere tutelato dal diritto d’autore a norma della normativa europea, il sapore di un alimento deve poter essere qualificato come “opera”. Tale qualificazione presuppone, anzitutto, che l’oggetto di cui trattasi costituisca una creazione intellettuale originale. Ai sensi dell’Accordo sui diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, adottato nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e al quale l’Unione ha aderito e del Trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sul diritto d’autore, del quale l’Unione è parte, sono le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici a poter costituire oggetto di tutela in virtù del diritto d’autore.
Le conclusioni della Corte
La nozione di “opera” di cui alla normativa europea, implica necessariamente un’estrinsecazione dell’oggetto della tutela ai sensi del diritto d’autore, che lo renda identificabile con sufficiente precisione e obiettività. La Corte rileva che non vi è possibilità di procedere a un’identificazione esatta e neutrale per quanto riguarda il sapore di un alimento. A differenza ad esempio di un’opera letteraria, pittorica, cinematografica o musicale, che è un’espressione precisa e obiettiva, l’identificazione del sapore di un alimento si basa essenzialmente su sensazioni ed esperienze gustative soggettive e variabili. Queste ultime dipendono da fattori connessi alla persona che assapora il prodotto, come la sua età, le sue preferenze alimentari e le sue abitudini di consumo, nonché l’ambiente o il contesto in cui tale prodotto viene degustato. Il precipitato logico è che non è possibile, con i mezzi tecnici disponibili allo stato attuale dello sviluppo scientifico, procedere ad un’identificazione inequivocabile e non personale del sapore di un alimento, che consenta di distinguerlo fedelmente dal sapore di altri prodotti dello stesso tipo e qualità. Tutto ciò considerato, la Corte conclude dichiarando che il sapore di un alimento non può essere qualificato come “opera” e, quindi, non può beneficiare della tutela del diritto d’autore ai sensi della normativa europea.
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