Questo provvedimento ministeriale, dopo una nutrita premessa che delinea le normative europee di riferimento, specificando proprio nella parte conclusiva che la stessa norma trova applicazione della disciplina comunitaria in tema di “conducenti” si riferisce non solo all’autotrasporto merci e viaggiatori in conto terzi, ma anche all’attività in conto proprio, ha suddiviso in diversi capitoli le varie fasi di corsi di formazione.
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La circolare esplicativa mette in primo piano i destinatari dei corsi di formazione, specificando che . quanto previsto dall’articolo 7 del decreto, in relazione all’assolvimento da parte delle imprese degli oneri di informazione e controllo, che può costituire oggetto di valutazione da parte delle Autorità competenti ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 174, comma 14, del Codice della Strada, non possa applicarsi a quelle persone fisiche che, pur con mansioni di guida dei veicoli, rivestano nell’ambito dell’impresa posizioni di direzione o comunque di organizzazione dell’attività di impresa.
Per quanto concerne i soggetti erogatori dei corsi, per gli stessi sono state delineate le linee guida sulla loro docenza.
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La durata e programma dei corsi di formazione, sono stati così delineati. “ Al fine di garantire una efficace e esauriente attività formativa, viene definita una durata minima dei corsi non inferiore a 8 ore, ferma restando la facoltà dei soggetti erogatori di strutturare il corso su un maggiore numero di ore.
I corsi potranno essere suddivisi in moduli, ognuno di durata non inferiore a 2 ore, ed articolati su una o più giornate.
Il programma dei corsi dovrà essere strutturato in modo da svolgere i contenuti descritti nell’allegato 1 al decreto.
La parte pratica di cui al punto 9 del programma potrà essere svolta avvalendosi di apparecchi tachigrafici veri e propri utilizzati a fini didattici ovvero, in alternativa, di simulatori dell’apparecchio, possibilmente interattivi, resi disponibili anche a mezzo di supporti informatici proiettabili su schermo riproducenti situazioni reali”.
Interessante è la parte dedicata al Certificato individuale di partecipazione al corso. In essa è stato definito che al termine del corso è rilasciato il certificato individuale di partecipazione al corso che ha validità per un periodo di cinque anni dalla data della sua emissione.
La circolare del 13 febbraio 2017 termina con i capitoli dedicati all’assolvimento degli oneri d’istruzione, assolvimento degli oneri di controllo e indicazioni finali.
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