L’obbligo entrato in vigore il 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400 mila euro, dal 1° gennaio 2020, riguarda tutti i contribuenti con volume di affari inferiore alla sopra citata soglia.
Oltre ai commercianti, rientrano anche quelli che attualmente emettono ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.).
Il consumatore finale già non riceve più uno scontrino, ma un documento commerciale, che non ha valore fiscale, ma che potrà essere conservato ad esempio come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, ecc.
Sono esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica, le operazioni individuate dal DM 10 maggio 2019, e tra queste, vi sono le operazioni per le quali anche in precedenza l’esercente non era obbligato ad emettere scontrino o ricevuta (per esempio le corse dei taxi, le vendite di giornali, le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale).
Altra ipotesi di esonero sono quelle relative all’effettuazione di operazioni imponibili verso consumatori finali, certificate su base volontaria o su richiesta del cliente con la fattura.
Corrispettivi telematici: come correggere gli errori
L’Agenzia delle Entrate, in alcune Faq pubblicate sul sito istituzionale nella sezione fatture e corrispettivi, ha chiarito come comportarsi in caso di un errato invio dei corrispettivi telematici nell’ambito della memorizzazione e trasmissione dello scontrino elettronico.
In caso di anomalie o di errori nell’invio automatico (che riguardano il registratore Telematico), il contribuente dovrà tempestivamente avvisare il tecnico abilitato del registratore di cassa telematico affinché apporti le modifiche necessarie alle impostazioni che hanno determinato gli errori. La liquidazione Iva periodica va sempre e comunque effettuata sulla base ai dati reali e corretti.
Relativamente agli errori, nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, vi è un’apposita funzione attraverso la quale può essere segnalata la trasmissione errata dei corrispettivi.
Nello specifico sarà necessario accedere alle funzioni del portale “Fatture e Corrispettivi”, entrare nella sezione “monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi” dell’area consultazione, e poi selezionare la voce “Ricevute file corrispettivi telematici”.
Da qui bisognerà risalire alla trasmissione errata con i parametri di ricerca (data o indentificativo della trasmissione). Dopo aver individuato il file, andando nel dettagli si dovrà fleggare la casella “trasmissione anomala”, compilare il campo motivazione e procedere all’invio.
Errato invio corrispettivi telematici: quali sanzioni
La mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o se gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, determina l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997 (articolo 6, comma 3, e articolo 12, comma 2).
La sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro.
È prevista inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi di recidiva, quando cioè nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi.
Errato invio corrispettivi telematici: sanzioni a luglio
La legge ha previsto una moratoria delle sanzioni che durerà per sei mesi. I contribuenti di minori dimensioni, con volume d’affari dell’anno precedente inferiore a 400.000 euro, sono tenuti ai nuovi obblighi dal 1° gennaio 2020.
Per i primi sei mesi, dunque fino al 30 giugno prossimo, tali contribuenti possono avvalersi di una moratoria e in particolare, se i corrispettivi sono trasmessi in ritardo, ma entro la fine del mese successivo rispetto a quello di esigibilità del tributo, non sarà irrogabile alcuna sanzione.
Se ad esempio non si invieranno i corrispettivi del mese di gennaio 2020 entro i dodici giorni successivi, ma entro il 29 febbraio, (entro la fine del mese successivo), il contribuente non risulterà destinatario di alcuna penalità.
La moratoria opera a condizione che il contribuente memorizzi giornalmente i corrispettivi e trasmetta i dati entro il mese successivo a quelli di effettuazione dell’operazione.
L’Agenzia delle Entrate di recente ha pubblicato una la risoluzione (n. 6 del 10 febbraio) con la quale ha previsto che i contribuenti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi nel secondo semestre dell’anno 2019 (prima fase di avvio dello scontrino elettronico), potranno regolarizzare l’operazione omessa senza l’irrogazione di sanzioni.
Per usufruire dell’ulteriore beneficio (ricordiamo che per tali contribuente la moratoria è terminata il 31 dicembre 2019) si dovrà effettuare l’adempimento da regolarizzare, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020.
L’invio dei predetti dati potrà essere effettuato, anche tardivamente, a condizione di osservare la data ultima del 30 aprile 2020.
Si precisa che la regolarizzazione è limitata alla sola violazione consistente nella mancata trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi. Non si potrà regolarizzare ad esempio una mancata memorizzazione, ovvero gli eventuali errori commessi nelle liquidazioni periodiche qualora i predetti corrispettivi non trasmessi non fossero stati presi in considerazione nel computo dell’Iva da versare periodicamente.
Si ricorda che trascorso il termine per la presentazione della dichiarazione Iva 2020, sarà possibile avvalersi del ravvedimento operoso (ex articolo 13 decreto legislativo n. 472/1997), istituto al quale ricorrere anche nelle ipotesi di ulteriori inadempimenti od omissioni (ad esempio, in rifermento al corretto versamento dell’Iva) di cui ci si sia avveduti direttamente o tramite le comunicazioni che l’amministrazione finanziaria, nell’ambito della attività per favorire l’adempimento spontaneo, ha inviato.
Lettere dell’Agenzia sul mancato invio dei corrispettivi telematici: come comportarsi
L’Agenzia delle Entrate ha di recente inviato delle lettere “amichevoli” agli operatori del commercio al minuto e attività assimilate, i quali non risultano aver trasmesso i corrispettivi certificati e memorizzati con il registratore telematico o tramite la procedura web sita nel portale Fatture e corrispettivi.
Gli operatori possono utilizzare il canale di assistenza CIVIS per fornire all’Agenzia chiarimenti e segnalazioni. Va tuttavia ricordato che la mancata trasmissione dei corrispettivi, risulta del tutto normale se si è scelto di certificare le operazioni nei confronti dei consumatori finali con la fattura.
A seguito di ciò, l’Agenzia ha chiarito che chi pur operando nel commercio al dettaglio e attività assimilate, ha deciso di certificare le proprie operazioni esclusivamente con fattura, non dovrà effettuare alcun chiarimento o segnalazione.
La comunicazione necessita degli opportuni chiarimenti, da fornirsi mediante CIVIS, ove si sia omessa invece la trasmissione telematica dei corrispettivi in assenza di fattura elettronica.
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