Sospensione mutuo 2020: aumentano i beneficiari, nuovo modulo, istruzioni, fac simile

Chiara Arroi 07/05/20
Entra nel vivo la possibilità di richiedere la sospensione mutuo 2020 causa emergenza Coronavirus, viene pubblicato un nuovo modulo da utilizzare, e il Fondo Gasparrini di accesso a questa agevolazione amplia la platea dei beneficiari e diventa ancora più accessibile. Questo perché potrà accedere al congelamento rate del mutuo anche chi già beneficia della garanzia con il Fondo prima casa.

E c’è di più: si potrà richiedere la sospensione rate per i mutui fino a 400 mila euro (e non più solo fino a 250 mila euro). Insomma le maglie si allargano, in attesa che il decreto Cura Italia abbia semaforo verde in Parlamento con la sua conversione in legge.

La platea aumenta anche grazie al Decreto liquidità, che ha aperto le porte della sospensione mutui anche a commercianti, artigiani e cittadini che hanno accesso il mutuo da meno di un anno.

Il Ministero dell’economia inoltre ha messo a punto e pubblicato il nuovo modulo (aggiornato al 29 aprile) per fare richiesta di congelamento rate del mutuo.

In attesa della conversione del decreto Cura Italia in legge (e delle modifiche che saranno apportate alla richiesta sospensione rate del mutuo), il Tesoro ha comunicato che “è disponibile il nuovo modulo per la richiesta della sospensione delle rate per i mutui prima casa, che consentirà un ulteriore ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, come previsto dalla Conversione in legge del cosiddetto ‘Decreto Cura Italia’, ovvero la legge 27/2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Vediamo in dettaglio in cosa consiste la sospensione del mutuo, per quanto è possibile richiederla, le condizioni, e il nuovo modello da scaricare e compilare direttamente online.

> Speciale Coronavirus <

Sospensione mutuo 2020: cos’è

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto attuativo dell’art. 54 del Decreto “Cura Italia” che integra la disciplina del cosiddetto fondo Gasparrini, che prevede per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà, la possibilità di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa ha previsto quindi la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 400 mila euro, acceso per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate, qualora dovessero verificarsi situazioni di temporanea difficoltà.

Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

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Sospensione mutuo 2020 per emergenza Covid

L’emergenza Coronavirus ha portato molte famiglie a notevoli difficoltà economiche. Ecco perché l’accesso al Fondo Gasparrini è stato esteso anche ad altre categorie di cittadini, dando così loro la possibilità di ottenere per un determinato periodo di tempo il congelamento delle rate del mutuo prima casa. Vediamo quali.

Sospensione mutuo 2020: chi può richiederla

In sostanza possiamo dire che, con l’ampliamento della platea dei beneficiari introdotta con le modifiche al Cura Italia e con il decreto liquidità, possono ora chiedere la sospensione del mutuo fino a 18 mesi:

  • i titolari di un mutuo fino a 400 mila euro, acceso per l’acquisto della prima casa, che vengano a trovarsi in temporanee situazioni di difficoltà (e non più mutui fino a 250 mila euro),
  • i titolari di un mutuo acceso tramite il Fondo Garanzia prima casa (gestito da Consap)
  • i titolari di un mutuo acceso da meno di un anno (nel rispetto delle condizioni riportate sopra)
  • artigiani e commercianti, ditte individuali. Gli iscritti alle gestioni speciali Ago in perdita

Da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus, possono fare richiesta di sospensione rate anche:

  • i lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni,
  • i lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019,
  • i lavoratori subordinati e parasubordinati che hanno perso il lavoro

MOLTO IMPORTANTE:

  • non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),
  • è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi);
  • è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione,

Come spiega il Mef, restano valide le altre casistiche di temporanea difficoltà economica già in essere per l’accesso al Fondo:

  • La cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • La cessazione dei rapporti di lavoro “atipici”, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • La morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento (legge 104).

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Sospensione mutuo 2020: quanto dura

La sospensione del mutuo potrà durare al massimo per 18 mesi.

Sospensione mutuo 2020: come fare domanda

Per accedere al congelamento delle rate del mutuo, si deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo.

Lo si fa compilando e consegnandole il modulo per la richiesta della sospensione. Vediamo come, seguendo la indicazioni Consap.

Sospensione mutuo 2020: documenti necessari

La domanda deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, corredata di tutta la seguente documentazione:

  • carta d’identità o passaporto e permesso di soggiorno

Inoltre il richiedente deve aggiungere la seguente documentazione:

  • In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione
    • In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa
    • In caso di contratto di lavoro a tempo determinato, copia dello stesso contratto, della sua eventuale proroga, nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto
  • In caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 409 numero 3 del c.p.c., con attualità dello stato di disoccupazione:
    • copia del contratto nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto
  • In tutti i casi di dimissioni per giusta causa:
    • la copia della sentenza giudiziale o dell’atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
    • la copia della lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
    • la copia della lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
  • In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto del mutuo:
    • Il certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso l’ASL competente per il territorio di residenza del richiedente che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%)
  • In caso di sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi (documenti in alternativa tra loro)
  • copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito
  • copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito
  • copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione
  • In caso di riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo (documenti in alternativa tra loro)
  • copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito
  • copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito
  • copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione sia del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione sia della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro

Sospensione mutuo 2020: ecco il nuovo modulo

Il Ministero delle finanze, come già anticipato, ha pubblicato tutta la documentazione aggiornata, contenente il nuovo modulo da compilare direttamente online, da consegnare poi in banca. Il modulo può essere infatti sul portale del Ministero, sul portale Consap e sul portale dell’Abi.

Inoltre LeggiOggi lo mette a disposizione qui sotto:

Scarica qui il nuovo Modulo per sospensione mutuo

Modulo Sospensione mutuo: come si compila 

Per non incappare in errori, scarica il modulo linkato in alto, valido come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, e compilalo in ogni sua parte. Lo si può fare direttamente online, per poi stamparlo e portarlo in banca.

Per compilarlo correttamente occorre riempire tutti i campi richiesti:

  • i dati anagrafici dell’intestatario o degli intestatari del mutuo,
  • dichiarazione di possedere i seguenti requisiti: proprietà dell’immobile, essere intestatario del mutuo, di essere in possesso delle condizioni di sospensione mutuo,
  • dichiarazione di non usufruire di agevolazioni pubbliche (a garanzia del “Fondo prima casa”)
  • dichiarazione che non è stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 dell’art. 2 della legge 244/2007.
  • completare con la propria richiesta, ovvero secondo il fac simile:

TUTTO CIO’ PREMESSO

CHIEDE/CHIEDONO

l’intervento del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, con conseguente sospensione del
pagamento delle rate del mutuo per un periodo pari a ______________________(massimo 18 mesi fruibili in
non più di due periodi, ad eccezione delle ipotesi di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro che sono
fruibili anche in più periodi).

Luogo e data, ……………………………………………………….

 barrare nel caso in cui il mutuatario che sottoscrive il presente modello di domanda (colui che subisce
l’evento) dichiara sotto la propria responsabilità di agire anche in nome e per conto di uno o più cointestatari
e/o garanti per ragioni collegate all’emergenza COVID 19 (Vedi riquadro 1)10

Firma/e del/dei richiedente/i
__________________________
Firma dei garanti
__________________________
Firma terzi datori di ipoteca

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Chiara Arroi

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