Ma non solo: anche medici e infermieri ormai in quiescenza, anche se non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, potranno continuare a lavorare.
Tale opportunità è concessa anche a coloro che si sono collocati a riposo mediante la pensione “quota 100”. In tali casi, quindi, non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all’art. 14, co. 3, del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019.
Con la Circolare n. 41 del 19 marzo 2020, l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative, nonché le indicazioni sulla corretta gestione dell’iter istruttorio nei confronti del personale medico ed infermieristico, titolare di un trattamento pensionistico mediante il sistema “quota 100”.
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Quota 100: aspetti di incumulabilità
Come noto, il cd. “Decretone” (D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019) all’art. 14 ha inserito una nuova modalità di pensionamento anticipato, ossia “quota 100”. La nuova opzione, utilizzabile dagli iscritti all’Ago e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata, è valevole solamente per il triennio 2019-2021.
Ma come funziona la pensione “quota 100”? Il meccanismo è molto semplice: l’interessato deve avere un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.
Tuttavia, siccome con “quota 100” si accede alla pensione in deroga ai requisiti ordinatori, vige una totale incumulabilità con altri redditi sia derivanti da lavoro subordinato che autonomo. Quindi, chi è titolare della pensione “quota 100” e volesse svolgere altra attività, vedrà sospendersi il trattamento previdenziale. Unica eccezione si ha per i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Coronavirus: quota 100 cumulabile per il personale sanitario
L’art. 1, co. 6 del D.L. n. 14/2020 ha disposto che, fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, è possibile conferire incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo.
Agli incarichi appena elencati non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all’art. 14, co. 3, del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019. Pertanto, i pensionati con il meccanismo “quota 100”, laddove siano richiamati al lavoro, possono cumulare il reddito con la pensione.
Ai fini della cumulabilità, si fa presente che il reddito da lavoro autonomo per il quale non opera il divieto di cumulo deve riferirsi esclusivamente all’attività lavorativa autonoma, la cui durata non deve essere superiore ai sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza.
Inoltre, la disposizione in materia di cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro autonomo trova applicazione esclusivamente nei confronti dei titolari della pensione “quota 100”.
Quota 100: comunicazione all’Inps
Al fine di erogare senza soluzione di continuità il trattamento pensionistico con il meccanismo “quota 100” in presenza di redditi da lavoro autonomo connessi agli incarichi conferiti, gli interessati sono tenuti a comunicare alle Strutture INPS competenti territorialmente, attraverso gli indirizzi di posta elettronica istituzionale o di posta elettronica certificata (Pec) delle medesime, di avere ripreso l’attività lavorativa in forma autonoma per emergenza COVID-19.
Nella comunicazione telematica occorre anche indicare la durata del relativo incarico. Al termine dello stato di emergenza sanitaria, gli interessati dovranno integrare tale comunicazione trasmettendo il Modulo “AP139”, reperibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo: “Prestazione e Servizi” > “Tutti i moduli” > “Assicurato Pensionato”.
In particolare, occorre compilare la sezione 4, dedicata alle fattispecie reddituali cumulabili in virtù di espressa deroga normativa, con l’indicazione “Emergenza COVID-19” nel campo relativo all’attività lavorativa. Al modulo occorre allegare la documentazione attestante il conferimento dell’incarico.
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