In particolare con questi provvedimenti: il Decreto-legge 17/03/2020 n. 18, conosciuto come il Decreto Cura Italia, che ha per oggetto le “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e della successiva Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/03/2020 Prot. n. 9487, avente ad oggetto la “Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.
Al fine di informare l’utenza stradale, è importante riportare quanto introdotto dall’istituto della proroga sulla validità della patente di guida ed altro.
Alla luce di tali disposizioni, si rende necessario riepilogare, come di fatto avvenuto nella circolare Mit prot. 9478 del 24/03/2020, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida.
Tutte le proroghe delle abilitazioni guida
- patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020, essendo anche documenti di riconoscimento, ai sensi dell’art 35 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sono prorogate di validità, fino al 31 agosto 2020;
- carte di qualificazioni del conducente (CQC), e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati di validità fino al 30 giugno 2020;
- certificati di abilitazione professionale, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;
- i permessi provvisori di guida rilasciati ai sensi dell’art. 59 ai sensi della Legge 29/06/2010 n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020 ai sensi e per gli effetti Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 108, già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2020;
- gli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai sensi dell’art. 115 del C.d.S., ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati fino al 15 giugno 2020. Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione;
- gli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai sensi dell’art. 115 del C.d.S. ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati fino al 15 giugno 2020. Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell’attestazione;
- i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati dall’art. 119 del C.d.S., per il conseguimento della patente di guida, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020;
- gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva comunitaria 2003/59/CE, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020;
- sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020.
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È da ricordare che le succitate proroghe di validità, non richiedono alcun adempimento da parte del titolare della patente di guida e/o degli altri documenti anzi citati.
Con queste disposizioni governative, che hanno interessato la proroga delle scadenze documentali e altro, potrebbero essere allungate in futuro, stante l’emergenza dal Covid-19.
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