Tra i soggetti colpiti e danneggiati dalla crisi attuale non ci sono solo imprese e lavoratori dipendenti ma anche le partite IVA. Non a caso, il Decreto legge “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) in vigore dal 17 marzo prevede l’introduzione a livello nazionale di una serie di misure di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi. Vediamole nel dettaglio.
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Coronavirus: 600 euro di indennità
Gli iscritti alla Gestione separata INPS che siano:
- Titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020;
- Collaboratori coordinati e continuativi non pensionati né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.
Hanno diritto per il mese di marzo ad un’indennità (esente da contributi e imposte) pari a 600 euro.
L’indennità è riconosciuta previa domanda all’INPS e nei limiti del plafond di spesa pari a 203,40 milioni di euro per il 2020.
La stessa misura è prevista anche per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria eccezion fatta per la Gestione separata). In questo caso il limite di spesa è 2.160 milioni di euro.
Coronavirus: Fondo per il reddito di ultima istanza
Il decreto istituisce un apposito “Fondo per il reddito di ultima istanza” presso il Ministero del lavoro, volto a sostenere i lavoratori autonomi che, causa il COVID-19, hanno cessato, sospeso o ridotto la propria attività. È prevista l’erogazione di un’indennità specifica, nel limite di spesa di 300 milioni per il 2020.
Successivi decreti ministeriali, da adottare entro i prossimi trenta giorni, definiranno quali soggetti hanno priorità di accesso alla misura e le modalità di attribuzione.
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Coronavirus: congedo parentale per i figli
A decorrere dal 5 marzo scorso e per la restante parte dell’anno, a causa dei provvedimenti di sospensione delle attività didattiche, i lavoratori iscritti alla Gestione separata (non pensionati né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie), genitori di figli di età non superiore a 12 anni hanno diritto di assentarsi dal lavoro in congedo parentale speciale per un periodo non superiore a 15 giorni, continuativi o frazionati, percependo un’apposita indennità.
La prestazione sarà pari, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% di 1/365º del reddito preso a riferimento per il calcolo dell’indennità di maternità.
Identica misura si applica agli autonomi iscritti all’INPS ma in questo caso, per ciascuna giornata indennizzabile, si assume il 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente con apposito provvedimento normativo.
Il congedo spetta alternativamente ad entrambi i genitori nel limite complessivo di 15 giorni e a patto che nel nucleo familiare l’altro genitore non sia:
- Destinatario di forme di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
- Disoccupato o non lavoratore.
Coronavirus: bonus servizi di baby-sitting
In alternativa al congedo è possibile richiedere un contributo di 600 euro per i servizi di baby-sitting resi dal 5 marzo scorso e per il resto dell’anno.
Il bonus è esteso anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS. Tuttavia, le rispettive casse di previdenza, devono comunicare all’Istituto il numero dei beneficiari.
Domande di congedo / bonus
Le modalità di accesso al congedo o al bonus saranno oggetto di apposite indicazioni da parte dell’INPS. Le risorse destinate alle due misure ammontano a 1.261,10 milioni di euro per il 2020.
Coronavirus: sospensione dei versamenti di contributi e imposte
Per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione (compresi i lavoratori autonomi) che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio nazionale ed hanno percepito nel 2019 compensi o ricavi non superiori a 2 milioni di euro, è prevista la sospensione dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 e il 31 marzo 2020, relativi a:
- Ritenute alla fonte in qualità di sostituti d’imposta su redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- Trattenute per addizionali regionali e comunali;
- IVA;
- Contributi previdenziali e assistenziali;
- Premi INAIL.
La sospensione dell’IVA opera a prescindere dal volume dei ricavi e compensi per coloro che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
I versamenti sospesi potranno essere effettuati (senza alcuna sanzione o interesse) in un’unica tranche entro il 31 maggio prossimo o in massimo cinque rate mensili a partire da maggio 2020.
Coronavirus: sospensione adempimenti tributari
I soggetti che hanno domicilio fiscale in Italia godono della sospensione degli adempimenti tributari, diversi dal versamento delle imposte, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Gli stessi potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza alcuna sanzione o interesse.
Coronavirus: ritenute d’acconto
I ricavi e compensi percepiti dai lavoratori autonomi nel periodo compreso tra il 17 e il 31 marzo 2020 non sono soggetti alla ritenuta d’acconto prevista dagli articoli 25 e 25 bis del DPR n. 600/1973 applicata dal sostituto d’imposta:
- Ritenuta d’acconto sui redditi di lavoro autonomo ed altri redditi (art. 25);
- Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari.
La misura si applica a coloro che nel 2019 hanno percepito compensi non superiori a 400 mila euro. Inoltre gli stessi soggetti non devono aver sostenuto nel mese precedente (febbraio 2020) spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Chi si avvale di questa misura deve rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto d’imposta in cui:
- Si afferma che i ricavi / compensi non sono soggetti a ritenuta;
- Ci si impegna a versare l’ammontare delle ritenute non applicate dal sostituto d’imposta in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in cinque rate mensili (senza sanzioni o interessi) a partire dal mese di maggio 2020.
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