Gli interventi li troviamo nel decreto “Cura Italia” (D.L. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020), seguito poi dal decreto “Liquidità” (D.L. 23 dell’8 aprile 2020), e in ultimo da quello più corposo di maggio (decreto “Rilancio”).
Le risorse stanziate prevedono aiuti economici elargiti in termini di garanzie per l’accesso al credito, crediti d’imposta, e anche contributi a fondo perduto previsti dall’ultimo decreto.
Uno dei primissimi interventi ad opera del decreto “Cura Italia” ripreso e modificato del successivo decreto liquidità, riguarda l’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI.
La percentuale di copertura diretta sale almeno al 90% per tutti i finanziamenti fino a 6 anni, con possibilità di arrivare al 100% a determinate condizioni.
Nello specifico è prevista una:
- garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito creditizio;
- garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, senza valutazione andamentale;
- garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione andamentale.
Il decreto Liquidità (D.L.n.23/2020) concede alle imprese, la possibilità di accedere al credito con il supporto del Fondo di Garanzia PMI. Sono previste diverse opzioni che si caratterizzano da un diverso approccio in termini di istruttoria che le imprese devono seguire e conoscere per individuare la misura più adatta alle proprie esigenze.
Commercianti e negozianti in crisi: un elenco completo delle
agevolazioni e come richiederle
Aiuti imprese: Finanziamenti fino a 25 mila euro
La misura di accesso al credito che potremo definire la “più semplice”, fa riferimento ad un prestito fino a 25 mila euro, ovvero concesso nella misura massima del 25% dei ricavi dell’impresa, risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della richiesta di garanzia o, per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione o autocertificati.
Il prestito è garantito al 100% dal Fondo di Garanzia per le PMI, il finanziamento prevede l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi, e ha una durata massima 6 anni. Il tasso di interesse applicato dalla banca, tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione.
La garanzia si attiva automaticamente e gratuitamente, e la banca può erogare il finanziamento dopo la verifica formale del possesso dei requisiti, senza dover attendere l’esito dell’istruttoria del Fondo. Per ottenere la garanzia al 100% sui prestiti fino a 25 mila euro, l’impresa o il professionista devono compilare una domanda e presentarla in banca.
La banca utilizzerà i dati dichiarati dall’impresa, limitandosi ad accertare che il richiedente non abbia posizioni classificate come sofferenze, e non sia segnalato per esposizioni deteriorate di altro tipo, prima del 31 gennaio 2020.
Aiuti imprese: Finanziamenti superiori a 25.000 euro
Le imprese fino a 499 dipendenti potranno chiedere la garanzia del Fondo il cui intervento è pari al 90% in garanzia, e al 100% in riassicurazione.
I soggetti (imprese) con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, possono cumulare la garanzia del Fondo del 90% con la garanzia di un confidi o altro fondo di garanzia fino alla copertura del 100% dell’operazione finanziaria.
I prestiti dovranno avere una durata massima di 72 mesi e dovranno rispettare precise caratteristiche in termini di importo, per rispettare i vincoli europei sugli aiuti di Stato.
L’importo totale delle operazioni finanziarie non potrà essere superiore:
- al 25% del fatturato totale registrato nell’esercizio 2019, come risulta dal bilancio. Se questo non è disponibile, si farà riferimento al dato di bilancio ammesso ma non ancora depositato, alla dichiarazione fiscale trasmessa, o per cui c’è già stato un impegno alla trasmissione da parte del soggetto incaricato dall’impresa. In alternativa sarà possibile fare riferimento ad un prospetto contabile timbrato e firmato dal soggetto beneficiario finale o da un suo incaricato;
- al doppio della spesa salariale annua del beneficiario, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa, ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti, per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile, come risultante dalla relativa documentazione contabile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non potrà superare i costi salariali annui previsti per i primi 2 anni di attività.
Se l’importo dell’operazione finanziaria per la quale si richiede l’ammissione alla garanzia del Fondo, è superiore ai sopra citati limiti, si potrà richiedere la garanzia del Fondo qualora l’operazione finanziaria rientra in un piano di copertura del fabbisogno del soggetto beneficiario finale per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.
La garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione previsto dal Fondo di Garanzia. Si fa presente che la finalità dei finanziamenti è quella di sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante, purché riferiti a stabilimenti ed attività imprenditoriali localizzati in tutto il territorio nazionale.
Si ricorda che il fondo garantisce al 90% i prestiti, fino a 5 milioni di euro, con modalità di accesso gratuita.
Aiuti imprese: Crediti d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro
Il decreto rilancio ha previsto nuovi crediti d’imposta per favorire l’adozione di misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del Coronavirus.
Una prima azione riguarda le spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro per riaprire in sicurezza le attività economiche. Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico con riferimento alle spese sostenute per rispettare le prescrizioni sanitarie, e le misure di contenimento contro la diffusione del virus.
Nella platea dei soggetti beneficiari del credito d’imposta, entrano bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. Possono fruire del bonus anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.
Il credito d’imposta, viene riconosciuto sulle spese sostenute per l’adozione di misure legate alla diversa organizzazione del lavoro e all’adeguamento degli ambienti alle disposizioni anti Coronavirus. Sono compresi negli interventi anche quelli edilizi per:
- il rifacimento spogliatoi e mense;
- la realizzazione di spazi medici;
- la realizzazione di ingressi e spazi comuni;
- arredi di sicurezza.
Rientrano nel bonus, anche gli investimenti per acquistare le tecnologie/innovazioni necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa, e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.
La misura del credito d’imposta riconosciuto, è del 60% sulle spese ammissibili, fino ad un massimo di 80.000 euro per beneficiario.
E’ possibile cumulare il credito di imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, ma non si deve superare il limite dei costi sostenuti.
L’agevolazione è utilizzabile in compensazione, e non si applica:
- il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro;
- il limite generale di compensabilità dei crediti di imposta e contributi di cui all’articolo 34 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000.
In alternativa all’utilizzo diretto in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Un provvedimento dell’Agenzia dovrà definire le modalità di fruizione dell’agevolazione.
Aiuti imprese: Credito d’imposta per sanificazione, acquisto di mascherine e DPI
Un’altra agevolazione sempre sotto forma di credito d’imposta, riguarda la sanificazione e l’acquisto di mascherine e DPI. Questo è in pratica una “nuova versione” di quanto già previsto dal decreto “Cura Italia” e ampliato nel decreto “liquidità”, (art.64 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, e art. 30 del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020) ed è finalizzato a sostenere l’adozione di misure per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro.
Il nuovo credito d’imposta spetta ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore, e agli enti religiosi civilmente riconosciuti ed è pari al 60% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi necessari a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Sono ammesse le spese sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale, e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea);
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti che siano conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea. Sono comprese anche le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispostivi necessari a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
Il bonus può essere utilizzato alternativamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione. Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate stabilirà criteri e modalità di attuazione.
Aiuti imprese: Nuovo bonus locazioni anche per gli alberghi
Il decreto “rilancio” prevede un bonus sulle locazioni con un perimetro più ampio rispetto a quello previsto dal decreto Cura Italia, che era limitato ai soggetti esercenti attività d’impresa e agli immobili C/1. Il nuovo credito d’imposta interessa tutti gli immobili a uso non abitativo, ed è riconosciuto anche ai professionisti e agli Enti del Terzo settore.
Il precedente bonus “negozi e botteghe” è valido solo per il mese di marzo 2020, invece il nuovo incentivo riguarda i mesi di marzo, aprile e maggio, inoltre il nuovo credito d’imposta, può essere ceduto anche a banche e altri intermediari finanziari.
I destinatari del bonus, sono gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto “rilancio”(2019).
Accedono al bonus anche le strutture alberghiere, indipendentemente dal volume di affari registrato.
Per i soggetti locatari esercenti attività economica, il beneficio matura solo se, nei mesi di marzo, aprile e maggio, vi è per gli stessi una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta compete per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati:
- allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico;
- all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- allo svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura 60% del canone versato nei mesi di marzo, aprile e maggio (del periodo d’imposta 2020).
Il bonus sugli affitti a pari è al 30% (dei canoni) per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività d’impresa (industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo).
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, o in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
Al posto dell’utilizzo diretto, è possibile cedere il credito al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
In caso di cessione al locatore o concedente, il credito si può utilizzare nella utilizzare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione.
Se i locatori o concedenti sono esercenti attività d’impresa, arte o professione, il credito d’imposta è utilizzabile anche in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n.241/1997, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap, e non è soggetto ai limiti di compensazione.
In relazione ai canoni di locazione del mese di marzo, il credito d’imposta non può essere cumulato con il bonus botteghe e negozi di cui all’articolo 65 decreto “Cura Italia”. Anche in questo caso sarà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, a definire le modalità attuative del bonus.
Aiuti imprese: Contributi a fondo perduto
Il decreto “rilancio” ha previsto l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di imprese e lavoratori autonomi (e titolari di reddito agrario), con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro.
Si dovrà in particolare presentare un’apposita istanza, anche tramite intermediario, entro 60 giorni dall’apertura di un canale telematico da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il contributo viene corrisposto direttamente dall’Agenzia con accredito sul conto corrente.
Il contributo non spetta secondo quanto previsto dalla norma:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 o 44 del decreto “Cura Italia”.
Il contributo non spetta inoltre agli enti pubblici, agli intermediari finanziari, e coloro che hanno diritto ad una indennità come i lavoratori dello spettacolo, i professionisti iscritti alla gestione separata, e quelli con una cassa autonoma di previdenza.
Come di consueto il parametro scelto dal legislatore è il fatturato e i corrispettivi, e a seguito del riscontro di una riduzione degli stessi nel mese di aprile rispetto allo stesso mese nel 2019 (nel testo viene indicata una riduzione dei 2/3), il contribuente può fruire del contributo a fondo perduto. Il contributo spetta in ogni caso ai contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
- 20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- 15% per soggetti con ricavi o compensi compresi fra 400.000 e 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi fra 1 e 5 milioni di euro.
Alle persone fisiche viene comunque riconosciuto un contributo minimo di 1.000 euro, per le società è previsto un importo minimo di 2.000 euro.
Dal punto di vista fiscale, i contributi non partecipano alla formazione dell’imponibile reddituale, né del valore della produzione.
La misura vuole porre rimedio alle molteplici criticità evidenziate con la concessione dei finanziamenti garantiti dallo stato, e dovrebbe avere una maggiore velocità di erogazione. Il contribuente dopo aver autocertificato la sussistenza dei requisiti, otterrà subito il contributo, solo successivamente verranno effettuati i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate assieme alla Guardia di Finanza.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento