Coronavirus: chi può riaprire dal 14 aprile in base al nuovo Decreto

Ripartono dal 14 aprile librerie, cartolerie, negozi per bebé, commercio carta e cartone, legno, studi professionali, lavanderie. Scarica qui il testo del Decreto 10 aprile

Chiara Arroi 11/04/20
In un’attesa e discussa Conferenza stampa il premier Giuseppe Conte ha annunciato di aver firmato il nuovo Decreto 10 aprile per la proroga fino al 3 maggio delle misure restrittive imposte a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il lockdown italiano va quindi avanti a oltranza, almeno fino ai primi giorni di maggio, quando il governo sarà chiamato a valutare e decidere se e in quali termini partire con la Fase 2, quella che ci obbligherà alla convivenza forzata con il virus, e quella che porterà a una graduale ripartenza del paese, delle attività e degli spostamenti.

Nel frattempo dal 14 aprile al 3 maggio sono quindi stati confermati i divieti agli spostamenti dei cittadini e la chiusura dei negozi, locali e attività produttive. Ci sono però alcune eccezioni inserite nel Dcpm 10 aprile: alcune attività possono riaprire i battenti.

Conte ha parlato del prolungamento delle restrizioni come di “Una decisione difficile ma necessaria, di cui mi assumo tutte le responsabilità politiche. Il comitato tecnico scientifico ci ha dato una conferma, i segnali sono incoraggianti. Le misure fin qui adottate stanno funzionando. Ma proprio per questo non possiamo vanificare gli sforzi”.

Il nuovo Decreto 10 aprile firmato dal Premier (Dcpm 10 aprile 2020), in corso di pubblicazione in gazzetta, con la proroga delle misure, è stato nel frattempo pubblicato sul sito del Governo.

> Scarica qui il testo del Decreto 10 aprile <

Riepiloghiamo in sintesi quali attività restano chiuse e quali possono riaprire dal 14 aprile in base alle nuove regole, che ci accompagneranno fino al 3 maggio.

Decreto 10 aprile: le restrizioni prorogate al 3 maggio

Il nuovo Dcpm 10 aprile firmato da Conte conferma tutte le misure che limitano spostamenti e attività produttive, con alcune eccezioni inserite.

Ci sono novità sulle riaperture. In sostanza, la maggior parte delle attività resterà chiusa fino al 3 maggio. Entrano nel decreto però alcune deroghe, a cui è concesso entrare nella lista dei negozi e attività produttive che possono restare aperti: riparte il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, riaprono le librerie e i negozi di vestiti per bambini e neonati, così come riparte la silvicoltura e gli studi professionali, e poco altro. Imperativo per tutti però: garantire tutte le regole di sicurezza. Se non si potrà farlo allora si resta chiusi.

In concreto questi sono i divieti prorogati al 3 maggio: Quelli che già conosciamo e che ci stanno costringendo alla doverosa reclusione in casa e all’impossibilità di frequentare luoghi pubblici e locali, oltre alla chiusura di aziende e attività produttive:

  • divieto di spostamenti se non per comprovate necessità, motivi di salute e lavoro,
  • autocertificazione per gli spostamenti concessi,
  • mantenere la distanza minima di un metro tra persone,
  • divieto di andare nelle seconde case,
  • negozi e locali chiusi, ad eccezione di quelli di prima necessità
  • eventi pubblici, manifestazioni e assembramenti vietati,
  • vietate le competizioni sportive,
  • vietati gli allenamenti dei professionisti,
  • vietate le attività produttive, ad eccezioni di quelle essenziali e delle nuove deroghe

> Segui gli aggiornamenti nello speciale Coronavirus <

Decreto 10 aprile: chi può riaprire dal 14 aprile

Vediamo ora invece chi può ripartire dal 14 aprile, con l’apertura delle serrande e delle attività, sempre con l’obbligo di garantire le dovute regole di sicurezza.

Tra le novità sulle riaperture spuntano nel Decreto:

  • il commercio dicarta, cartone e articoli di cartoleria,
  • le librerie e cartolibrerie,
  • negozi di vestiti per bambini e neonati,
  • gli studi professionali,
  • le attività di silvicoltura(taglio boschi) e forestali,
  • la produzione di fertilizzanti e prodotti chimici,
  • l’industria del legno (eccetto i mobili),
  • negozi non specializzati di computer e periferiche,
  • attrezzatura per telecomunicazioni, audio, video, elettrodomestici,
  • negozi specializzati in prodotti medicali e ortopedici,
  • riaprono anche le lavanderie,
  • riparazione e manutenzione di aerei e treni,
  • call center solo per chiamate in entrata
  • cura e manutenzione del paesaggio

Decreto 10 aprile: esclusi dalle riaperture

Dalla possibilità di riaprire restano ancora esclusi ad esempio barbieri e parrucchieri, i bar, i ristoranti, i pub, le attività ludiche. E molto altro.

Decreto 10 aprile: elenco di tutte le attività consentite

Commercio al dettaglio 

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
  • Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
  • Commercio al dettaglio di libri
  • Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Servizi per la persona 

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse
  • Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
  • Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
  • Pesca e acquacoltura
  • Estrazione di carbone
  • Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
  • Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
  • Industrie alimentari
  • Industria delle bevande
  • Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
  • Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
  • Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
  • Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
  • Fabbricazione di imballaggi in legno
  • Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
  • Stampa e riproduzione di supporti registrati
  • Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
  • Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60)
  • Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
  • Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
  • Fabbricazione di vetro cavo
  • Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
  • Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
  • Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
  • Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
  • Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
  • Fabbricazione di computer e unità periferiche
  • Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
  • Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità
  • Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
  • Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
  • Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
  • Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
  • Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
  • Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
  • Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
  • Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
  • Fabbricazione di casse funebri
  • Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92,
  • Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
  • Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
  • Gestione delle reti fognarie
  • Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
  • Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
  • Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)
  • Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
  • Manutenzione e riparazione di autoveicoli
  • Commercio di parti e accessori di autoveicoli
  • Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
  • Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
  • Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
  • Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
  • Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
  • Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
  • Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
  • Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
  • Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
  • Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
  • Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
  • Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
  • Trasporto marittimo e per vie d’acqua
  • Trasporto aereo
  • Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
  • Servizi postali e attività di corriere
  • Alberghi e strutture simili
  • Servizi di informazione e comunicazione
  • Attività finanziarie e assicurative
  • Attività legali e contabili
  • Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
  • Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
  • Ricerca scientifica e sviluppo
  • Attività professionali, scientifiche e tecniche
  • Servizi veterinari
  • Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto
  • Servizi di vigilanza privata
  • Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
  • Attività di pulizia e disinfestazione
  • Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
  • Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatiche delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interatttivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto
  • Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
  • Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
  • Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti
  • Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
  • Istruzione
  • Assistenza sanitaria
  • Servizi di assistenza sociale residenziale
  • Assistenza sociale non residenziale
  • Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
  • Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
  • Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
  • Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
  • Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
  • Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
  • Organizzazioni e organismi extraterritoriali

Tutto ovviamente potrà avvenire solo nel rispetto di tutte le regole di sicurezza.

Chiara Arroi

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento