- tre giorni di riposo al mese anche frazionabili in ore;
- o, in alternativa, in riposi giornalieri di una o due ore.
Tali permessi lavorativi sono a tutti gli effetti retribuiti in base alla propria paga oraria o giornaliera, sia per lavoratori affetti da disabilità grave sia ai familiari che assistono una persona con handicap in situazione di gravità.
Gli aventi diritto ai permessi sono i lavoratori familiari e parenti fino al 3° grado del disabile. Ma come funzionano i “permessi 104” per le coppie conviventi o per i partner uniti con il rito dell’unione civile? Per rispondere a questa domanda bisogna rifarsi alla Circolare n. 38/2017 dell’INPS, che analizza la L. n. 76/2016 (Legge Cirinnà) la quale riconosce alcuni diritti alle cd. coppie di fatto e a cloro che sono uniti civilmente.
Permessi 104 per coppie conviventi: cosa cambia
La legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, disciplinati dalla L. n. 76/2016, prevede che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
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Tale legge riconosce, quindi, alle coppie conviventi, non legati da vincolo di matrimonio, alcuni diritti, tra cui anche i permessi per assistere il familiare disabile.
Al riguardo, si ricorda che per “conviventi di fatto” s’intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
Al riguardo, con la sentenza n. 213/2016 la Corte Costituzionale ha stabilito che è incostituzionale la Legge 104 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.
La ratio della norma, in tal caso, è quella di “tutelare il diritto alla salute pisco-fisica del disabile grave, nella sua accezione più ampia, collocabile tra i diritti inviolabili dell’uomo ex art. 2 della Costituzione”.
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Permessi 104 per coppie conviventi: assistenza parenti del partner
Le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto possono usufruire di questi permessi per assistere solo il proprio partner e non eventuali suoi parenti, in quanto l’unione civile e la convivenza di fatto non costituiscono rapporto di affinità.
Riepilogando quindi:
- le parti di un’unione civile possono beneficiare: dei permessi da legge 104/1992 e del congedo straordinario. Sul punto, bisogna specificare che questi benefici valgono esclusivamente per assistere il proprio partner e non suoi parenti in possibile stato di handicap grave, in quanto l’unione civile non implica un rapporto di affinità fra parenti;
- i conviventi di fatto, invece, possono beneficiare unicamente dei permessi della legge 104/1992 sempre e solo nei confronti del proprio partner. Non possono usufruire invece del congedo straordinario.
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Permessi 104 per coppie conviventi: come richiederli all’Inps
Per richiedere i “permessi 104”, per l’assistenza a partner convivente o di unione civile occorre compilare e presentare alla Struttura INPS di competenza i modelli messi a disposizione dall’INPS, ossia:
- SR08 (Domanda di permessi per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità);
- SR64 (Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge/ la parte dell’unione civile disabile in situazione di gravità).
Permessi 104 per coppie conviventi: valutazione del diritto
Ai fini della valutazione della spettanza del diritto ai permessi in argomento, si specifica quanto segue:
- per la qualificazione di “convivente” dovrà farsi riferimento alla “convivenza di fatto” come individuata dal commi 36, dell’art. 1, della legge n. 76/2016 in base al quale “per convivenza di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile”;
- per quanto riguarda la qualificazione di “parte dell’unione civile”, dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile.
Trattandosi in entrambi i casi di dati detenuti da altra Pubblica Amministrazione, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente, nella domanda, di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ai sensi del comma 36 della L. n. 76/2016. Sarà cura dell’operatore provvedere, secondo le consuete modalità, all’espletamento dei controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
Infine, è opportuno sottolineare che, mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso.
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