Così parlava, oltre duemila anni fa, il filosofo greco Aristippo da Cirene, quasi a voler sottolineare come la mancanza di impegno, in tal senso, dei componenti della famiglia facilmente può condurre al suo dissolvimento ed alla necessità di affidarsi alla legge, cioè ad altri uomini che decidano in loro vece.
Oggi più di ieri assistiamo ad una crescente crisi della famiglia, scopertasi fragile ed incapace di essere un luogo autorevole e coerente, preferendo le coppie ricorrere ad esperienze meno impegnative, come la convivenza fuori del matrimonio. A tale fenomeno si è adattata la giurisprudenza, in mancanza di una normativa compiuta sulle unioni di fatto, mostrando di seguire i cambiamenti del costume sociale, attraverso una lettura costituzionalmente orientata del fenomeno, in considerazione della circostanza che nella convivenza more uxorio “ sono ravvisabili significative analogie con la famiglia formatasi nell’ambito di un legame matrimoniale , rendendo possibile il proliferare di doveri derivati dalla morale sociale, che seppure non coercibili, ove rispettati dal convivente more-uxorio, mettono capo alla non ripetibilità di ciò che è stato dato”
Per rimanere nel tema che qui ci occupa , diciamo subito che gli interventi della Cassazione, in funzione nomofilattica, in questi ultimi tempi sono stati numerosi, riconoscendo dignità alle unioni di fatto sulla base di considerazioni che, sono state, per così dire, scolpite nella recente sentenza 11.08.2011 n. 17195, cui hanno fatto seguito due altre, del tutto conformi (12.03.2012n. 3923 e 26.02.2014 n.4539), in cui è stato detto, a chiare lettere, che la “famiglia di fatto, ossia quella caratterizzata da un rapporto stabile e duraturo, portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e di sviluppo della personalità di ogni componente e, come tale, meritevole di garanzia costituzionale, ancorchè indirettamente, quale fenomeno sociale in cui si svolge la personalità dell’individuo, ai sensi dell’art. 2 della Carta Costituzionale, altera e rescinde (n.b. questo è il dato innovativo) la relazione con il tenore ed il modello di vita caratterizzato dalla pregressa convivenza matrimoniale e così il presupposto per il riconoscimento dell’assegno divorzile”.
La conseguenza è chiara: una simile convivenza integrerebbe la ipotesi dei giustificati motivi sopravvenuti che, secondo l’art 9 della L. 898/1970 e successive integrazioni, rendono possibile la revisione dell’assegno di mantenimento. Esemplificando, la coppia di fatto annulla il diritto all’assegno a carico dell’ex coniuge divorziato e nei confronti del beneficiario che ha avviato una relazione di tale tipo, purchè duratura e stabile, in questi termini giudizialmente accertata: e, ciò, fin quando la questione non possa riproporsi in caso di rottura della convivenza more-uxorio, sostanziandosi l’esonero del pagamento, da parte del soggetto obbligato, in una ipotesi di quiescenza del diritto all’assegno postmatrimoniale.
Mette conto di rilevare che nella precedente elaborazione giurisprudenziale, la convivenza more uxorio o non era riconosciuta come fatto sopravvenuto idoneo alla revisione ex art 9 legge citata, perchè non incidente, allo stato della legislazione, sul diritto del/lla consorte legittimo/a al mantenimento previsto dall’art. 156 c.c. (v. Cass.24.04.2001 n. 6017), oppure lo era a determinate condizioni, rappresentate dallo effettivo miglioramento delle condizioni economiche dell’ex coniuge beneficiario, di cui il medesimo possa godere per effetto della convivenza more-uxorio, ovviamente tutte da dimostrare in giudizio, ancorchè il rapporto di fatto non sia assistito da una garanzia di stabilità (v. Cass. 8.7.2004 n. 12557; Cass 10.11.2006 n.24056).
Come si vede, la giurisprudenza è passata da un concezione negazionista circa la estinzione del diritto all’assegno a favore dell’ex coniuge, il quale successivamente al divorzio abbia avviato una convivenza more-uxorio, ad una possibilista, subordinata al dimostrato miglioramento delle sue condizioni economiche per effetto di tale scelta, per approdare -sulla base di un condivisibile criterio di ragionevolezza, corollario del più generale principio di uguaglianza sostanziale e formale di cui all’art. 3 Cost.,- a quella che vede nell’unione di fatto, duratura e stabile, un elemento idoneo per l’esonero da parte dell’ex coniuge obbligato, ancorchè non definitivo, collocandosi il diritto all’assegno divorzile in una situazione di quiescenza.
Quanto sopra, nelle ipotesi in cui la unione di fatto, idonea a determinare la revisione dell’assegno postmatrimoniale, alle condizioni suddette , riguardi la persona titolare del relativo diritto,
Quid iuris, in quella diversa in cui è l’ex coniuge obbligato ad intraprendere una convivenza more uxorio o ad avere figli successivamente al divorzio, venendosi così a trovare nella condizione di dover sopportare maggiori carichi ed oneri economici?
Orbene, anche in quest’ultimo specifico tema la giurisprudenza ha mostrato di adeguarsi al mutamento dei costumi sociali, superando un primo orientamento che considerava tali circostanze del tutto irrilevanti ad incidere sugli assetti economici stabiliti in sede di divorzio, in quanto frutto di una scelta e non di una necessità (v. Cass 22.11.2000 n. 15065)
Ed infatti recentemente è stato stabilito che “la costituzione di una nuova famiglia non rappresenta un automatico presupposto che impone la rideterminazione dell’assegno di mantenimento ed è errato ritenere che il sistema normativo si basi su una considerazione di non necessarietà della scelta del coniuge obbligato, “ non potendo il divorzio, quindi, atteggiarsi – sulla base della circostanza che il diritto alla formazione di una famiglia è un diritto fondamentale nel contesto costituzionale e sovranazionale della Comunità Europea- come limite oltre il quale tale diritto è destinato a degradare a livello di una scelta individuale non necessaria (v.Cass19.3.2014 n. 6289)
In questo senso, le antiche concezioni colpevoliste del divorzio hanno segnato il passo a favore di altre valutazioni, reputandosi ormai che debbano essere comunque tutelati i rapporti all’interno della nuova famiglia.
Quindi, la ricorrenza delle due circostanze in esame (formazione di una nuova famiglia da parte del ex coniuge obbligato e/o nascita di uno o più figli successivamente al divorzio) possono rappresentare un giustificato motivo sopravvenuto idoneo per ottenere la revisione dell’assegno, ma debbono essere esaminate dal Giudice, ai sensi dell’art 9 L.cit., rispettando le valutazioni espresse al momento della determinazione dell’emolumento , verificando in che misura esse abbiano alterato l’equilibrio raggiunto e calibrando di conseguenza la decisione alla nuova situazione patrimoniale. Il tutto, con la doverosa precisazione che in tale contesto debbono essere valutate le potenzialità della nuova famiglia, tenuto conto dell’apporto del nuovo partner nonché dell’effettivo depauperamento delle sostanze o della capacità patrimoniale dell’obbligato in ragione di detta insorgenza (v.ex multis Cass. 1595/2008; Cass. 4551/2012; Cass. 10720/13; Cass.12770/2013; Cass. 23090/2013; Cass.24515/2013). E’ appena il caso di ricordare, sul punto, che comunque il nuovo impegno familiare del ex coniuge obbligato non può costituire, in alcun modo, ragione per un allentamento delle responsabilità genitoriali verso i figli originari in quanto la soddisfazione dei loro diritti non può essere deteriore nella crisi della famiglia rispetto a quanto avviene nella famiglia unita (v.Cass 1595/2013)
Un’ultima annotazione per concludere.
E’ chiaro, in un simile contesto, che l’indispensabile requisito della sopravvenienza di cui all’art 9 L. cit., rappresenta un limite invalicabile per gli eventi antecedenti, che non rilevano ai fini della revisione dell’assegno postmatrimoniale. Detta norma trova il suo collegamento logico con il principio del giudicato, in tema di provvedimenti giudiziari, ed il suo corollario sintetizzabile nella formula secondo cui “ il giudicato copre il dedotto ed il deducibile”, per cui il risultato del primo processo non può essere messo in discussione in un secondo giudizio ivi deducendosi questioni già proposte (dedotto) o che si sarebbero potuto proporre (deducibile) nel primo procedimento.
La preclusione del dedotto e del deducibile non può essere messa in discussione nel caso in cui la parte che la subisce sarebbe venuta a principio del giudicato, in tema di provvedimenti giudiziari, ed il suo corollario sintetizzabile nella formula secondo cui “ il giudicato copre il dedotto ed il deducibile”, per cui il risultato del primo processo non può essere messo in discussione in un secondo giudizio ivi deducendosi questioni già proposte (dedotto) o che si sarebbero potuto proporre (deducibile) nel primo procedimento.
La preclusione del dedotto e del deducibile non può essere messa in discussione nel caso in cui la parte che la subisce sarebbe venuta a conoscenza del fatto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
In buona sostanza, deve evidenziarsi che le pronunce rese in sede di divorzio, seppur parzialmente controvertibili attraverso il giudizio di revisione, sono idonee al passaggio in giudicato ancorchè in relazione ai relativi fatti ci si riferisca ad un giudicato “rebus sic stantibus”, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti nel relativo giudizio (v. Cass. 3149/2001; Cass.14093/2009; Cass. 1096/2010),
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