La risposta all’interrogativo è fornita da una recente Sentenza della Corte di Cassazione la n. 13218/2015.
I Giudici di Piazza Cavour, confermando la decisione della Corte d’Appello di Milano, dichiaravano inammissibile la domanda di risarcimento dei danni per la perdita di un congiunto, avanzata dal convivente more uxorio e dai parenti del de cuius,in quanto ritenuta nulla la procura alle liti rilasciata allo stesso difensore con un unico atto, nonostante l’ evidente conflitto di interessi tra le parti.
Esaminiamo la vicenda.
I soggetti coinvolti in causa erano il convivente more uxorio e i fratelli di una donna deceduta. Questi avevano congiuntamente fatto causa contro la Casa di Cura in quanto ritenuta responsabile dell’evento mortale occorso alla donna a causa di un intervento operatorio eseguito in modo errato.
Il Giudice di Prime Cure aveva accolto in parte la domanda e condannava la Casa di Cura e il medico al pagamento della somma di euro 50.000 in favore del convivente more uxorio e la somma di euro 60.000 per ciascuno dei fratelli. La sentenza veniva impugnata sia dagli attori che dalla Casa di Cura, ma la Corte di Milano aveva rilevato d’ufficio la nullità dell’appello perché ritenuta nulla la procura alle liti sottoscritta. Più precisamente la Corte d’Appello adduceva quale motivo di nullità dell’appello la circostanza che il medesimo difensore non avrebbe potuto assistere gli appellanti a causa del palese conflitto di interessi tra gli stessi.
Difatti, la qualità di eredi legittimi rivestita dai fratelli risultava essere in conflitto con quella di erede universale del convivente more uxorio, il quale, fin dal giudizio di primo grado, aveva affermato di essere erede universale in forza di un testamento olografo redatto dalla de cuius. La qualità di erede universale avrebbe consentito, difatti, al convivente di ottenere anche il risarcimento del danno“iure hereditatis”che in primo grado gli era stato negato, mentre era stato riconosciuto ai fratelli.
Non sarebbe sorto alcun dubbio e la vicenda non sarebbe giunta in Cassazione se il Giudice di primo grado avesse riconosciuto quale unico erede il convivente more uxorio, sulla base del testamento olografo con il quale la de cuius lo istituiva come tale, e i fratelli quali legittimati a chiedere il solo risarcimento” iure proprio” quale danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. Purtroppo non è andata così!
Sul punto unanime giurisprudenza ritiene che per la nullità del mandato conferito e l’invalidità degli atti conseguenti sia necessaria la sussistenza di un conflitto di interessi attuale, ma anche virtuale tra i clienti assistiti dallo stesso difensore.
Con la sentenza de qua i Giudici di Piazza Cavour hanno confermato l’impugnata sentenza; stabilendo che il carattere attuale del conflitto di interessi può anche venire meno, ma è necessario che dall’iter processuale emerga che la contrapposizione di interessi sia stata concretamente superata. Difatti, dall’esame del contenuto e dell’atto di appello e della comparsa conclusionale risultava, che i ricorrenti avevano chiesto, col patrocinio del medesimo difensore, il risarcimento dei danni “iure hereditatis” e “iure proprio”. Le domande così formulate non lasciavano alcun dubbio sull’esistenza di conflitto di interessi, non sussistendo altre circostanze atte ad escluderlo.
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