È stato introdotto con il d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, il Codice di prevenzione incendi, che rinnova e semplifica i procedimenti amministrativi di controllo di prevenzione incendi per le attività produttive.
L’obiettivo è quello di assicurare tempi più rapidi per l’avvio delle attività, senza ridurne nel contempo il livello di sicurezza. Pertanto, parte dei controlli antincendio sono stati trasferiti ai professionisti, che si trovano a dover disporre di informazioni relative agli aspetti tecnici e amministrativi della sicurezza antincendio, informazioni che sono schematicamente racchiuse nel “Nuovo manuale prevenzione incendi”.
Con il nuovo procedimento è, inoltre, consentito impiegare più efficacemente i Vigili del fuoco nelle verifiche successive all’avvio dell’esercizio.
Il Codice di prevenzione incendi raccoglie in un unico testo normativo le disposizioni applicabili alle attività a rischio di incendio, fornendo nuovi strumenti di progettazione, più versatili ed accettati a livello internazionale, in grado di individuare le soluzioni tecniche necessarie, che però richiedono ai progettisti una più ampia qualificazione e maggiori competenze su svariate discipline, per le casistiche di cui spesso risulta difficile l’individuazione della soluzione.
Ricapitoliamo le novità introdotte dalla nuova prevenzione incendi:
- non obbligatorietà delle nuove norme tecniche sulla prevenzione incendi, le quali possono essere applicate, per scelta del progettista;
- il Codice può essere applicato sia alle attività di nuova realizzazione che a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto;
- i prodotti per uso antincendio devono avere determinate caratteristiche:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
- b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
- c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto e se sono conformi alle disposizioni comunitarie.
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