Il sussidio, previsto dalla Manovra 2021, spetta nella misura massima di 500 euro netti mensili per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a beneficio del genitore disoccupato o monoreddito, appartenente ad un nucleo familiare monoparentale.
I soggetti in possesso dei requisiti descritti dal DM, di cui si attende peraltro la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, potranno presentare domanda telematica all’INPS, secondo le modalità e nel rispetto delle scadenze che saranno comunicate dall’Istituto con apposita circolare.
Analizziamo la novità in dettaglio.
Assegno mensile invalidità, solo a chi non lavora: i requisiti obbligatori
Contributo genitori con figli disabili: Legge di bilancio
La Legge 30 dicembre 2021 numero 178 (Legge di bilancio 2021) prevede all’articolo 1 comma 365 un contributo mensile “nella misura massima di 500 euro netti per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023” a beneficio delle madri disoccupate o monoreddito “facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento”.
Il successivo comma 366 demandava ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della medesima legge, la disciplina sui “criteri per l’individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso”.
Contributo genitori con figli disabili: Decreto “Sostegni”
Il Decreto 22 marzo 2021 numero 41, cosiddetto D.l. “Sostegni”, come modificato in sede di conversione in Legge 21 maggio 2021 numero 69, è intervenuto (articolo 13-bis) ritoccando la Legge di bilancio nella parte in cui prevede quali destinatarie della misura le “madri disoccupate”.
Il nuovo testo dell’articolo 1 comma 365 individua pertanto come potenziale beneficiario del sussidio mensile il “genitore disoccupato o monoreddito”.
Contributo genitori con figli disabili: Decreto ministeriale
Con una news pubblicata il 14 ottobre 2021 sul portale “lavoro.gov.it” il Ministero del lavoro ha comunicato la firma, da parte del Ministro Andrea Orlando, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze Daniele Franco, del Decreto riguardante il contributo previsto per i genitori disoccupati o monoreddito con figli in condizioni di disabilità.
Il provvedimento, per il quale si attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, fissa i criteri per l’individuazione dei destinatari nonché le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.
>> Scarica il testo del Decreto <<
Contributo genitori con figli disabili: requisiti
Possono accedere al contributo in parola (articolo 4 comma 2 del Decreto interministeriale) coloro che, al momento della presentazione della domanda, presentano cumulativamente i seguenti requisiti:
- Residenza in Italia;
- ISEE in corso di validità non superiore a 3 mila euro;
- Essere disoccupati o monoreddito, facenti parte di un nucleo familiare monoparentale;
- Appartenere ad un nucleo familiare (come individuato ai fini ISEE) in cui siano presenti figli a carico con disabilità riconosciuta non inferiore al 60%.
Genitore disoccupato o monoreddito
Ai fini dell’accesso al sussidio, si considera “genitore disoccupato” (articolo 1 comma 1 lettera a) la “persona priva di impiego oppure la persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi le 8.145 euro all’anno o 4.800 euro annui da lavoro autonomo”.
E’ definito invece “genitore monoreddito” colui che riceve reddito esclusivamente dallo svolgimento dell’attività lavorativa, nonostante questa “sia prestata in favore di una pluralità di datori di lavoro” ovvero l’interessato percepisca “un trattamento pensionistico previdenziale”, con l’esclusione di eventuali altri trattamenti assistenziali. Si prescinde inoltre dall’eventuale proprietà della casa di abitazione.
Nuclei familiari monoparentali e figli a carico
Per nucleo familiare monoparentale si intende il nucleo composto da uno solo dei genitori con uno o più figli a carico con disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.
La vivenza a carico ricorre per i figli con un reddito annuo non superiore a 4 mila euro, ridotti a 2.840,51 euro se di età superiore a 24 anni.
Contributo genitori con figli disabili: modalità di pagamento
Il sussidio è riconosciuto mensilmente dall’INPS per un importo pari a 150 euro mensili, a partire dal mese di gennaio e per l’intera annualità.
Per i genitori con due o più figli a carico, in possesso di una disabilità non inferiore al 60%, il contributo è pari, rispettivamente, a 300 euro ed a 500 euro mensili complessivi.
Il contributo mensile, per espressa disposizione ministeriale (articolo 2 comma 2 del Decreto), non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario ed è altresì cumulabile con il Reddito di cittadinanza.
Contributo genitori con figli disabili: ammissione
L’istanza per accedere al contributo dev’essere inviata annualmente dal genitore (articolo 4 comma 1 del DM) secondo le “modalità e le scadenze definite con propria circolare dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per via telematica secondo i modelli predisposti dal medesimo Istituto”.
La richiesta dovrà essere corredata dalla dichiarazione, resa ai sensi del DPR. n. 445/2000, con cui il genitore afferma, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti richiesti.
Una volta verificata la regolarità dell’istanza, l’INPS provvederà al pagamento.
Il beneficio è riconosciuto nel rispetto di un limite di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Qualora le risorse (sempre il DM articolo 4 comma 4) non “fossero sufficienti ad esaurire le domande che soddisfino i criteri” l’INPS darà “la priorità ai richiedenti con ISEE più basso”. A parità di reddito ISEE sarà data poi priorità “ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti”. A seguire assumeranno rilevanza i “nuclei con figli con disabilità di grado grave” ed infine “i richiedenti con figli con disabilità di grado medio”.
Contributo genitori con figli disabili: decadenza e sospensione
Il beneficiario decade dal sussidio (articolo 5) in mancanza di uno dei requisiti di spettanza, oltre alle seguenti cause:
- Decesso del figlio;
- Decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
- Affidamento del figlio a terzi.
L’interessato è tenuto a segnalare immediatamente all’INPS il verificarsi di una delle cause di decadenza. L’Istituto, una volta accertato il mancato possesso dei requisiti, provvede a:
- Revocare immediatamente il sussidio, ferma restando la “restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente”;
- Interrompere l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo quello in cui si è verificata la causa di decadenza.
Il beneficiario è altresì tenuto ad informare tempestivamente l’INPS in caso di ricovero del figlio presso istituti di cura di lunga degenza ovvero altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. L’Istituto provvederà a sua volta a sospendere il sussidio per tutto il periodo di ricovero.
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