Contributo al mantenimento dei figli: spettano anche gli interessi anatocistici

Una recentissima sentenza della Suprema Corte ha chiarito che il contributo per il mantenimento dei figli va pagato entro la scadenza, pena l’applicazione degli interessi decorrenti dalle scadenze, calcolati in modo “composto”; in altri termini, interessi sugli interessi.

Secondo la Cassazione, “l’assegno di mantenimento in favore del coniuge integra un credito pecuniario, come tale produttivo, a norma dell’art.1282 cod. civile, di interessi corrispettivi ope legis, salvo diversa previsione del titolo, dalla data in cui diventi liquido ed esigibile (Cass., sez. 1, 14 febbraio 2007, n.3336; Cass., sez. 1, 9 agosto 1985, n.4411), si osserva che, una volta determinato, esso è soggetto alle regole ordinarie in tema di mora debendi; inclusa, quindi, la produzione di interessi legali sugli interessi scaduti dal giorno della domanda giudiziale: e cioè, nella specie, dalla notificazione del precetto di pagamento, atto di natura giuridica e contenuto equivalenti ad un’ordinaria domanda di condanna. La liquidazione giudiziale di un’obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, determina infatti la conversione del debito di valore in debito di valuta, con il riconoscimento, da tale data, degli interessi corrispettivi (Cass., sez.2, 14 aprile 2011 n. 8507; Cass., sez.3, 8 marzo 2005, n.5008).

Un utile chiarimento per gli avvocati che, dalla data di notifica dell’atto di precetto, potranno esigere interessi composti con decorrenza dalle singole scadenze ed uno stimolo per i genitori inadempienti ad evitare ritardi nel pagamento del contributo dovuto per il mantenimento dei figli.

Qui il testo integrale della sentenza

 

Maria Giuliana Murianni

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