Contributo addizionale RdC, domande al via: cos’è e a chi è rivolto

Paolo Ballanti 30/09/21
Scarica PDF Stampa
Al via le domande per il contributo addizionale destinato ai beneficiari RdC che si dedicano ad attività di lavoro autonomo, impresa individuale ovvero sottoscrivono quote di una cooperativa di produzione e lavoro. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio numero 3212 del 24 settembre 2021.

Previo invio del modello “RdC-Com Esteso” l’Istituto provvederà all’erogazione di una somma pari a sei mensilità del sussidio, nel limite di 780 euro mensili.

Il contributo addizionale nasce insieme al Reddito e Pensione di cittadinanza all’interno del Decreto legge numero 4/2019, con lo scopo di incentivare coloro che avviano attività di lavoro autonomo o in cooperativa.

I requisiti di spettanza, nonché le modalità di richiesta e pagamento del beneficio una tantum, sono stati definiti con Decreto ministeriale del 12 febbraio 2021, seguito dal messaggio INPS del 24 settembre scorso con cui si è comunicata la possibilità di inoltrare le domande per accedere al contributo.

Analizziamo la novità in dettaglio.

Reddito di cittadinanza: come funziona la sospensione per i contratti a termine

Contributo addizionale RdC: cos’è

Il contributo addizionale è stato inizialmente disciplinato dal Decreto legge numero 4 del 28 gennaio 2019 (convertito in Legge 28 marzo 2019 numero 26), il quale ha introdotto nell’ordinamento italiano il sussidio economico del Reddito o Pensione di cittadinanza.

Scopo della misura è contrastare la povertà ed il rischio di esclusione sociale di talune fasce deboli della popolazione, attraverso il riconoscimento di una somma mensile erogata dall’INPS a mezzo ricarica della “Carta RdC”.

Accanto agli aiuti economici, l’impianto del Reddito prevede percorsi di assistenza alla formazione e riqualificazione professionale, con l’obiettivo di favorire l’occupazione e la ricerca di un lavoro.

In particolare l’articolo 8, denominato “Incentivi per l’impresa e per il lavoratore”, prevede al comma 4 un contributo addizionale, riconosciuto ai beneficiari RdC che avviano un’attività di lavoro autonomo, impresa individuale ovvero società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Reddito.

La somma, erogata in un’unica soluzione, equivale a sei mensilità RdC, nel limite di 780 euro mensili.

Il D.l. numero 4/2019 ha demandato la disciplina delle modalità di richiesta e pagamento del contributo addizionale ad un apposito Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico.

Il Dm in questione, datato 12 febbraio 2021, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 15 maggio scorso.

Contributo addizionale RdC: destinatari

In base a quanto previsto dal Decreto ministeriale appena citato, il beneficio addizionale (articolo 1) spetta a coloro che congiuntamente:

  • Risultino, al momento della presentazione della domanda, appartenenti ad un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza in corso di erogazione;
  • Abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di spettanza del RdC, un’attività di lavoro autonomo, di impresa individuale ovvero abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa di produzione – lavoro (in cui il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di un’attività lavorativa da parte del socio);
  • Non abbiano terminato, nei dodici mesi precedenti la domanda di contributo addizionale, un’attività di lavoro autonomo / impresa individuale, né tantomeno sottoscritto quote di una cooperativa di produzione e lavoro (eccezion fatta per quella per cui si chiede il beneficio in parola);
  • Non appartengano a nuclei familiari già destinatari del contributo addizionale.

Contributo addizionale RdC: importo

L’ammontare del contributo addizionale è pari a sei mensilità del Reddito di cittadinanza, nei limiti di 780 euro mensili.

Ai fini del calcolo si prende in considerazione il mese in cui è avviata l’attività oggetto di incentivazione.

Contributo addizionale RdC: invio domande

Come reso noto con il messaggio del 24 settembre 2021, la richiesta di beneficio addizionale potrà essere presentata all’INPS inviando il modello “RdC-Com Esteso”, attraverso:

  • Portale “inps.it” se muniti di PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica;
  • Enti di patronato;
  • Centri di assistenza fiscale.

Si ricorda peraltro che dal 1° ottobre 2021 non sarà più possibile accedere ai servizi online del portale “inps.it” tramite PIN.

SPID: dal 16 agosto la delega per l’accesso ai servizi Inps. Come funziona e moduli

Contributo addizionale RdC: Modello RdC-Com Esteso

Come anticipato, le richieste di beneficio addizionale saranno trasmesse all’INPS attraverso il modello “RdC-Com Esteso” – SR181, il quale ha la funzione di segnalare eventuali variazioni da parte dei soggetti beneficiari di Reddito e Pensione di Cittadinanza, tra cui:

  • Modifiche della situazione lavorativa, come avvio di un’attività di lavoro dipendente, autonomo, di impresa individuale ovvero di partecipazione;
  • Reddito presunto per l’anno solare successivo, nel caso in cui l’attività lavorativa già segnalata si protragga nel corso di tale annualità;
  • Sopravvenienza nel nucleo familiare di soggetti in stato detentivo, ricoverati in istituti di cura di lungo degenza ovvero in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato;
  • Dimissioni volontarie dal lavoro, eccezion fatta per quelle per giusta causa, di uno o più componenti il nucleo familiare;
  • Variazioni del patrimonio immobiliare / mobiliare che comportino la perdita dei requisiti;
  • Acquisizione di somme o valori superiori alle soglie previste per il patrimonio mobiliare, a seguito di donazioni, vincite o successioni.

Contributo addizionale RdC: pagamento

Il contributo addizionale (articolo 4 del Decreto ministeriale) è erogato dall’INPS al beneficiario in un’unica soluzione, entro il secondo mese successivo quello della richiesta, a mezzo:

  • Accredito su conto corrente, alle coordinate IBAN comunicate in sede di presentazione della domanda;
  • Bonifico domiciliato presso gli uffici postali, nel rispetto della soglia massima prevista per il pagamento in contanti.

Contributo addizionale RdC: revoca

La revoca del beneficio addizionale (articolo 5 del Dm 12 febbraio 2021) è prevista in caso di:

  • Attività di lavoro autonomo / impresa individuale interrottasi prima dei dodici mesi dall’avvio della stessa;
  • Cessione della quota di capitale sociale, detenuta nella cooperativa di produzione e lavoro, verificatasi prima dei dodici mesi dalla sottoscrizione della stessa;
  • Revoca del Reddito di cittadinanza, spettante al momento dell’erogazione del contributo addizionale;
  • Decadenza dal RdC, oltre alle ipotesi in cui il beneficiario è interessato da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Leggi anche “Reddito di Cittadinanza, una carta per ogni componente del nucleo: come funziona”

Paolo Ballanti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento