Previo invio del modello “RdC-Com Esteso” l’Istituto provvederà all’erogazione di una somma pari a sei mensilità del sussidio, nel limite di 780 euro mensili.
Il contributo addizionale nasce insieme al Reddito e Pensione di cittadinanza all’interno del Decreto legge numero 4/2019, con lo scopo di incentivare coloro che avviano attività di lavoro autonomo o in cooperativa.
I requisiti di spettanza, nonché le modalità di richiesta e pagamento del beneficio una tantum, sono stati definiti con Decreto ministeriale del 12 febbraio 2021, seguito dal messaggio INPS del 24 settembre scorso con cui si è comunicata la possibilità di inoltrare le domande per accedere al contributo.
Analizziamo la novità in dettaglio.
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Contributo addizionale RdC: cos’è
Il contributo addizionale è stato inizialmente disciplinato dal Decreto legge numero 4 del 28 gennaio 2019 (convertito in Legge 28 marzo 2019 numero 26), il quale ha introdotto nell’ordinamento italiano il sussidio economico del Reddito o Pensione di cittadinanza.
Scopo della misura è contrastare la povertà ed il rischio di esclusione sociale di talune fasce deboli della popolazione, attraverso il riconoscimento di una somma mensile erogata dall’INPS a mezzo ricarica della “Carta RdC”.
Accanto agli aiuti economici, l’impianto del Reddito prevede percorsi di assistenza alla formazione e riqualificazione professionale, con l’obiettivo di favorire l’occupazione e la ricerca di un lavoro.
In particolare l’articolo 8, denominato “Incentivi per l’impresa e per il lavoratore”, prevede al comma 4 un contributo addizionale, riconosciuto ai beneficiari RdC che avviano un’attività di lavoro autonomo, impresa individuale ovvero società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Reddito.
La somma, erogata in un’unica soluzione, equivale a sei mensilità RdC, nel limite di 780 euro mensili.
Il D.l. numero 4/2019 ha demandato la disciplina delle modalità di richiesta e pagamento del contributo addizionale ad un apposito Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico.
Il Dm in questione, datato 12 febbraio 2021, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 15 maggio scorso.
Contributo addizionale RdC: destinatari
In base a quanto previsto dal Decreto ministeriale appena citato, il beneficio addizionale (articolo 1) spetta a coloro che congiuntamente:
- Risultino, al momento della presentazione della domanda, appartenenti ad un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza in corso di erogazione;
- Abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di spettanza del RdC, un’attività di lavoro autonomo, di impresa individuale ovvero abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa di produzione – lavoro (in cui il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di un’attività lavorativa da parte del socio);
- Non abbiano terminato, nei dodici mesi precedenti la domanda di contributo addizionale, un’attività di lavoro autonomo / impresa individuale, né tantomeno sottoscritto quote di una cooperativa di produzione e lavoro (eccezion fatta per quella per cui si chiede il beneficio in parola);
- Non appartengano a nuclei familiari già destinatari del contributo addizionale.
Contributo addizionale RdC: importo
L’ammontare del contributo addizionale è pari a sei mensilità del Reddito di cittadinanza, nei limiti di 780 euro mensili.
Ai fini del calcolo si prende in considerazione il mese in cui è avviata l’attività oggetto di incentivazione.
Contributo addizionale RdC: invio domande
Come reso noto con il messaggio del 24 settembre 2021, la richiesta di beneficio addizionale potrà essere presentata all’INPS inviando il modello “RdC-Com Esteso”, attraverso:
- Portale “inps.it” se muniti di PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica;
- Enti di patronato;
- Centri di assistenza fiscale.
Si ricorda peraltro che dal 1° ottobre 2021 non sarà più possibile accedere ai servizi online del portale “inps.it” tramite PIN.
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Contributo addizionale RdC: Modello RdC-Com Esteso
Come anticipato, le richieste di beneficio addizionale saranno trasmesse all’INPS attraverso il modello “RdC-Com Esteso” – SR181, il quale ha la funzione di segnalare eventuali variazioni da parte dei soggetti beneficiari di Reddito e Pensione di Cittadinanza, tra cui:
- Modifiche della situazione lavorativa, come avvio di un’attività di lavoro dipendente, autonomo, di impresa individuale ovvero di partecipazione;
- Reddito presunto per l’anno solare successivo, nel caso in cui l’attività lavorativa già segnalata si protragga nel corso di tale annualità;
- Sopravvenienza nel nucleo familiare di soggetti in stato detentivo, ricoverati in istituti di cura di lungo degenza ovvero in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato;
- Dimissioni volontarie dal lavoro, eccezion fatta per quelle per giusta causa, di uno o più componenti il nucleo familiare;
- Variazioni del patrimonio immobiliare / mobiliare che comportino la perdita dei requisiti;
- Acquisizione di somme o valori superiori alle soglie previste per il patrimonio mobiliare, a seguito di donazioni, vincite o successioni.
Contributo addizionale RdC: pagamento
Il contributo addizionale (articolo 4 del Decreto ministeriale) è erogato dall’INPS al beneficiario in un’unica soluzione, entro il secondo mese successivo quello della richiesta, a mezzo:
- Accredito su conto corrente, alle coordinate IBAN comunicate in sede di presentazione della domanda;
- Bonifico domiciliato presso gli uffici postali, nel rispetto della soglia massima prevista per il pagamento in contanti.
Contributo addizionale RdC: revoca
La revoca del beneficio addizionale (articolo 5 del Dm 12 febbraio 2021) è prevista in caso di:
- Attività di lavoro autonomo / impresa individuale interrottasi prima dei dodici mesi dall’avvio della stessa;
- Cessione della quota di capitale sociale, detenuta nella cooperativa di produzione e lavoro, verificatasi prima dei dodici mesi dalla sottoscrizione della stessa;
- Revoca del Reddito di cittadinanza, spettante al momento dell’erogazione del contributo addizionale;
- Decadenza dal RdC, oltre alle ipotesi in cui il beneficiario è interessato da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
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