Contributo a fondo perduto: modello e istruzioni per richiederlo fino al 13 dicembre

Dal 14 ottobre 2021, fino al prossimo 13 dicembre 2021, è possibile inviare le domande per fruire del contributo a fondo perduto “Sostegni” (art. 1 del D.L. n. 41/2021) e/o del contributo a fondo perduto “Sostegni-bis alternativo” (art. 1, co. da 5 a 13 del D.L. n. 73/2021), a favore dei soggetti che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita Iva che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi compresi fra 10 milioni e 15 milioni di euro.

Con un Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, è approvato il modello di domanda, con le relative istruzioni, per richiedere i contributi.

Scarica il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate numero 268440

Contributo a fondo perduto: destinatari

Le nuove agevolazioni spettano ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA e residenti o stabiliti in Italia, che:

  • nel 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi fra 10 e 15 milioni di euro;
  • hanno registrato un calo di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello dell’anno 2019;
  • hanno registrato un calo di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Non possono accedere ai contributi:

  • i soggetti la cui attività e partita IVA non risulti attiva alla data di entrata in vigore dei rispettivi decreti-legge, gli enti pubblici (art. 74 del Tuir);
  • gli intermediari finanziari;
  • le società di partecipazione (art. 162-bisdel Tuir).

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Contributo a fondo perduto: calcolo

Una volta verificato il possesso dei requisiti, per calcolare i contributi spettanti, la differenza tra le medie mensili viene moltiplicata per una percentuale specifica, a seconda dell’oggetto della domanda. Se viene richiesto esclusivamente il contributo a fondo perduto “Sostegni”, l’importo è ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra:

  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020;
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019;

con un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In questo caso viene riconosciuto anche il contributo a fondo perduto “Sostegni-bis automatico” (art. 1, commi da 1 a 3, del D.L. n. 73/2021).

Se si richiede esclusivamente il contributo “Sostegni-bis alternativo” il contributo è pari al 30% della differenza tra:

  • l’ammontare medio mensile del fatturato dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021;
  • l’ammontare medio mensile del fatturato dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Se vengono richiesti entrambi, per il contributo “Sostegni-bis alternativo” si applica la percentuale del 20% alla differenza tra:

  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021;
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Per tutti i soggetti l’importo di ciascun contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

I contributi a fondo perduto sono esclusi da tassazione – sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap – e non incidono sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

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 Contributo a fondo perduto: domanda

I contribuenti possono richiedere i contributi a fondo perduto con apposita istanza, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, fino al 13 dicembre 2021.

Nell’istanza devono essere indicati:

  • il codice fiscale del soggetto richiedente, del soggetto deceduto di cui l’erede richiedente continua l’attività, del rappresentante legale o del tutore firmatario dell’istanza, dell’intermediario delegato alla trasmissione e la partita iva del soggetto cessato in caso di trasformazioni aziendali;
  • i dati relativi alla sussistenza dei requisiti a seconda del contributo richiesto e i dati necessari per il calcolo del contributo spettante;
  • le sezioni dedicate alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti e al non superamento dei limiti massimi di aiuti di Stato previsti per le sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
  • l’importo dei contributi richiesti, se rideterminati ai fini del rispetto dei predetti limiti massimi;
  • l’IBAN del richiedente il contributo;
  • la scelta, irrevocabile, se utilizzare l’importo dei contributi come credito d’imposta;
  • la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza;
  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza;
  • il quadro A con indicazione degli aiuti di Stato ricevuti dal richiedente durante il periodo di emergenza;
  • il quadro B nel caso in cui il soggetto richiedente abbia dichiarato nell’istanza che fa parte di un’impresa unica, con indicazione dei codici fiscali dei soggetti appartenenti alla stessa.

Scarica il modello di domanda

Possono presentare l’istanza, per conto del richiedente, gli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni (art. 3, co. 3 del Dpr. n. 322/1998) che, alternativamente:

  • sono abilitati al cassetto fiscale del richiedente;
  • sono in possesso della delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici” (portale Fatture e Corrispettivi);
  • hanno ricevuto dal richiedente specifica delega per la sola trasmissione dell’Istanza. In tal caso, l’intermediario inserisce nell’Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per il solo invio dell’Istanza stessa.

È possibile, in caso di errore, presentare entro il 13 dicembre 2021 una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa, qualora non sia stato già eseguito il mandato di pagamento dei contributi ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento dei contributi nel caso di scelta di utilizzo degli stessi come credito d’imposta.

L’ultima istanza trasmessa nel periodo utile sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale ai contributi.

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Daniele Bonaddio

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