Il decreto ministeriale nell’attuare la legge finanziaria per il 2007, che per erogare i contributi pubblici prevede che tra le scuole paritarie siano preferite quelle “senza fini di lucro”, deduce la mancanza dei requisiti dalla natura soggettiva dell’ente gestore della scuola.
L’Associazione sostiene invece che per ottenere i contributi non si debba guardare alla natura dell’ente ma che occorra far riferimento solo al dato oggettivo dell’attività esercitata in concreto così da verificare se essa abbia, o meno, carattere commerciale.
L’Associazione sostiene infatti che per stabilire se una scuola paritaria ha fine di lucro è sufficiente verificare se gli alunni pagano una retta.
Poiché alcune scuole paritarie sono configurate come enti “no profit”, ma percepiscono comunque rette dagli studenti, il decreto ministeriale andrebbe a determinare un ingiusto vantaggio concorrenziale in favore di queste ultime.
In primo grado, il TAR afferma che se da un lato che effettivamente non si può fare riferimento alla natura soggettiva dell’ente gestore della scuola, dall’altro afferma che :
-l’elemento distintivo della scuola paritaria non avente scopo di lucro è il perseguimento di finalità di solidarietà sociale,
-la finalità solidaristica può implicare anche entrate derivanti da attività commerciali marginali (come le rette scolastiche): ciò che conta è che gli utili non siano distribuiti tra i soci ma reinvestiti nell’attività sociale.
In altri termini, il TAR ritiene che le scuole paritarie senza fini di lucro siano quelle gestite da enti no-profit.
Sia il Ministero, sia l’Associazione, fanno appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR:
-il primo afferma la validità del criterio soggettivo contenuto nel proprio decreto;
-la seconda sostiene che il TAR ha posto comunque a fondamento dell’individuazione degli enti beneficiari dei contributi statali un criterio soggettivo e non oggettivo.
Il Consiglio di Stato respinge il ricorso del MIUR ma accoglie quello di ANUSEI e spiega che:
– il TAR ha giustamente affermato che la qualificazione di scuola paritaria non avente scopo di lucro non può discendere dalla natura soggettiva dell’ente gestore tuttavia, nell’individuare il significato dell’espressione “senza fine di lucro” ha finito con il sostituire ad un criterio soggettivo un altro criterio soggettivo, basato sulla natura no-profit dell’ente;
– come sostiene ANUSEI, invece, occorre fare riferimento alla giurisprudenza comunitaria ed alle decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato, secondo cui per qualificare l’impresa commerciale bisogna attenersi ad un criterio rigorosamente oggettivo,
– la Commissione europea, in particolare, ha chiarito che la nozione di impresa che rileva ai fini dell’applicazione della normativa sugli aiuti di Stato abbraccia qualunque attività che offre sul mercato beni e servizi in concorrenza con altri operatori, a prescindere dalla forma assunta dal soggetto,
– per escludere il carattere commerciale dell’attività non basta che gli utili non siano distribuiti tra i soci: la sola condizione è che essa sia esercitata gratuitamente.
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