A specificarlo è l’INPS con la Circolare n. 74 del 4 maggio 2021, recependo la nuova modalità di calcolo dell’anzianità contributiva, operativa dal 1° gennaio 2021, introdotta dall’art. 1, co. 350, della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).
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Contributi pensione con contratto part-time: la nuova disciplina di calcolo
L’art. 1, co. 350 della L. n. 178/2020 ha disposto che:
“Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione”.
A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando:
- il totale della contribuzione annuale;
- al minimale contributivo settimanale determinato.
Con riferimento, invece, ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima del 1° gennaio 2021, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione.
La nuova disciplina, quindi, introduce due novità per i contratti part-time di tipo verticale o ciclico in corso. In particolare:
- da un lato, la normativa dispone che “il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione”;
- dall’altro lato, prevede “con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione”.
Contributi pensione con contratto part-time: part time verticale in itinere
Nel primo caso, l’INPS procederà al riconoscimento, per l’intera durata del rapporto di lavoro part-time, dei periodi assicurativi interessati dall’applicazione normativa e riferiti a rapporti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico attivi al 1° gennaio 2021
Attesa l’esclusione, sarà necessario che l’assicurato presenti domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite:
- PEC;
- ovvero servizio online di segnalazione contributiva (cd. FASE), secondo le consuete modalità.
La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dall’interessato. Nel documento bisogna indicare:
- gli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione;
- la copia del contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico al quale la stessa si riferisce.
Ciò consentirà all’Istituto di procedere al relativo accredito riferito ai soli periodi non lavorati in ragione del contratto part-time di tipo verticale o ciclico.
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Contributi pensione con contratto part-time: part time verticale esauriti
Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima del 1° gennaio 2021, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda, corredata da idonea documentazione.
In merito, si precisa che per “contratti di lavoro a tempo parziale esauriti” si intendono:
- non solo i contratti part-time di tipo verticale o ciclico che al 1° gennaio 2021 siano conclusi con cessazione del rapporto;
- ma anche quelli per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno precedentemente all’entrata in vigore della medesima norma.
L’applicazione della nuova disciplina ai contratti “esauriti” opera esclusivamente su richiesta dell’interessato, il quale dovrà presentare domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio online di segnalazione contributiva (cd. FASE).
Contributi pensione con contratto part-time: riscatto o versamenti volontari
È fatta salva la possibilità di coprire mediante riscatto o versamenti volontari i periodi assicurativi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, durante i quali non viene prestata attività lavorativa per gli effetti derivanti dal contratto di lavoro part-time, anche a integrazione dei periodi riconosciuti ai sensi del co. 350 dell’art. 1 della L. n. 178/2020.
Poiché la norma in parola non è intervenuta sulla disciplina sopra richiamata, i versamenti già effettuati, debitamente versati e accreditati ai sensi della disciplina vigente in materia di riscatto e versamenti volontari, resteranno acquisiti sulle posizioni assicurative a incremento del diritto e della misura della prestazione pensionistica, mentre potranno essere riconosciuti ai fini del diritto della prestazione pensionistica, in applicazione della modifica normativa in oggetto, i periodi contributivi non coperti da riscatto o versamenti volontari.
Contributi pensione con contratto part-time: trattamenti pensionistici
I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della norma in commento non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della stessa norma. Inoltre, la norma riconosce il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale interamente utile ai soli fini del diritto a pensione e non anche ai fini della misura della stessa.
Pertanto, la norma non si applica ai trattamenti pensionistici liquidati entro dicembre 2020, né ai fini della retrodatazione della decorrenza né ai fini della rideterminazione dell’importo in pagamento.
Contributi pensione con contratto part-time: prestazioni a sostegno del reddito
Trattandosi di riconoscimento utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione, non sono previsti effetti, diretti o indiretti, di tale incremento, con riferimento alle prestazioni diverse da quelle pensionistiche erogate fino al 31 dicembre 2020. Per i periodi successivi, rispetto alle prestazioni a sostegno del reddito, si confermano le disposizioni in essere per quanto attiene all’accesso alle misure e alla durata delle stesse.
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