Contributi Inps: versamento e compilazione Quadro RR. Le istruzioni dell’Istituto

I soggetti iscritti all’Inps, (gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, e i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata) devono determinare l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti nella dichiarazione dei redditi.

Devono inoltre effettuare i versamenti a saldo ed in acconto degli stessi contributi entro i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Tali soggetti dovranno inoltre compilare il quadro RR (contributi previdenziali) del modello Redditi 2020 PF. Le istruzioni per la compilazione del quadro, sono state fornite dall’Inps con la Circolare n. 79 dello scorso 1° luglio.

 Novità sui Contributi Inps

Contributi Inps da artigiani e commercianti

I titolari di imprese artigiane e commerciali, e i soci titolari di una posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi, per se stessi e per le persone che lavorano nell’impresa, devono compilare la sezione I del quadro RR del modello Redditi PF. Per l’individuazione del reddito da assoggettare ai contributi, si considerano i redditi d’impresa conseguiti nel 2019, al netto delle eventuali perdite di periodi d’imposta precedenti.

Per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o commercianti, la base imponibile, oltre al reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito della S.r.l. che corrisponde alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

I redditi devono essere integrati anche con quelli che eventualmente derivano dalla partecipazione a società a responsabilità limitata e denunciati con il modello Redditi SC. Il reddito d’impresa del titolare, deve essere diminuito del reddito dei coadiutori o coadiuvanti.

Quest’anno nelle sezioni RR2 e RR3 del quadro RR, nel caso in cui il coadiuvante/coadiutore possegga utili derivanti da partecipazione in S.r.l. diversa da quelle per le quali è stato iscritto alle gestioni autonome, si indicherà l’importo indicato nella colonna 3A, sommato agli altri redditi d’impresa, in RR3, colonna 3.

Nel campo RR1 della colonna 3, si indicherà solo la quota di partecipazione nel caso del titolare, ovvero solo se è presente almeno un rigo nella cui casella “Tipologia iscritto” è indicato il codice 1.

Per i soggetti che, hanno adottato il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, se è barrata la casella “Impresa” o “Impresa familiare” il reddito di riferimento è quello dichiarato nel quadro LM, sezione I, rigo LM6 (reddito lordo o perdita) meno LM9 col. 3 (perdite pregresse).

Per i soggetti che, hanno aderito al regime contributivo agevolato, la base imponibile viene determinata dalla somma degli importi della colonna 1 del rigo LM34, meno le perdite pregresse relative ai redditi indicati nella colonna 1 del rigo LM37.

La base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta dagli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, è data dalla somma dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef, e ad eventuali redditi d’impresa denunciati dalla S.r.l.

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Contributi Inps dai professionisti iscritti alla Gestione separata

La seconda sezione del quadro RR, è compilata dai liberi professionisti che sono iscritti alla gestione separata. Non compilano la sezione, né sono tenuti al pagamento dei contributi, i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (c.d. contributo soggettivo) presso le casse professionali autonome, e coloro i quali, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono assoggettati per l’attività professionale ad un’altra forma di previdenza assicurativa.

Sono invece obbligati al versamento, i professionisti che pur iscritti negli Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza, oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti.

Contributi Inps: determinazione base imponibile

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, è rappresentata da tutti i redditi di lavoro autonomo dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario”.

Il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nei quadri seguenti:

  • quadro RE: rigo RE 23 (reddito o perdita delle attività professionali e artistiche) o RE 25 se presenti perdite al rigo RE 24;
  • quadro RH: rigo RH15 se reddito derivante dalla partecipazione in associazione fra artisti e professionisti, RH17 se occorre indicare la differenza in caso di perdite indicate nel rigo RH16, oppure RH18, colonna 1, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo;
  • quadro LM sezione I se è barrata la casella “autonomo”: rigo LM6 (reddito lordo o perdite) meno LM9 colonna 3 (perdite pregresse);
  • quadro LM sezione II (soggetti forfettari) se è barrata la casella “autonomo”.

Contributi Inps: calcolo del dovuto

Al calcolo del contributo dovuto alla Gestione separata, possono concorrere anche altri redditi percepiti dal professionista e soggetti alla stessa Cassa o ad altre Casse previdenziali obbligatorie.

I redditi che potrebbero incidere sulla formazione del reddito imponibile, devono essere indicati dal professionista con i seguenti codici:

  • codice 1: per la somma dei redditi da lavoro autonomo (quadri RE, RH e/o LM anche se a zero o importo negativo);
  • codice 2: per le indennità in qualità di Amministratore locale e gli enti competenti che hanno versato i contributi alla Gestione separata;
  • codice 3: per gli utili derivanti da associazioni in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, redditi da lavoro autonomo occasionale;
  • codice 4: per i redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca, compensi per i medici in formazione specialistica erogati dalle Università Statali.
  • codice 5: per i redditi prodotti come reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR, e per i quali sono dovuti i contributi previdenziali obbligatori presso Casse previdenziali diverse dalla Gestione separata.

Il contribuente che produce reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR, obbligato alla contribuzione in Gestione separata, deve compilare la sezione II del quadro RR anche nei casi in cui:

  • il reddito sia negativo, o non sia stato prodotto alcun reddito a seguito di eventi particolari;
  • sul reddito da lavoro autonomo è stato calcolato il contributo previdenziale obbligatorio in altra Gestione previdenziale o cassa professionale autonoma;
  • sia stato raggiunto il massimale come parasubordinato (così da non assoggettare a contribuzione anche la parte quale libero professionista) indicando correttamente sia il codice 1 sia il codice 3;
  • quando il reddito da lavoro comprende anche compensi percepiti sui quali il sostituto di imposta ha assolto l’obbligo contributivo, come ad esempio per la gestione ex Enpals. Il reddito esposto con il codice 5 deve essere al netto dei componenti negativi di competenza dello stesso reddito.

Si fa presente che l’indennità di maternità, è dichiarata tra i componenti positivi (RE3 altri proventi) e concorre alla determinazione del reddito ai fini fiscali. L’importo non può essere detratto dalla base imponibile previdenziale da indicare nel quadro RR.

Determinata la base imponibile, il contributo dovuto viene calcolato applicando l’aliquota del 24% e/o del 25,72%, a seconda se il soggetto sia coperto o meno da altra previdenza obbligatoria. Al contributo dovuto vanno sottratti gli acconti versati nel corso dell’anno 2019.

Si dovranno indicare nel quadro RR, eventuali contributi relativi agli anni di imposta precedenti il 2018, che sono risultati indebiti, e non sono stati richiesti né in compensazione, tramite il modello F24, né a rimborso, ma che sono stati riconosciuti in autoconguaglio dall’Inps su richiesta dell’interessato.

Contributi Inps: acconto 2020

Il contributo dovuto in acconto per l’anno di imposta 2020 dai professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria è calcolato sulla base imponibile applicando l’aliquota del 25,72%, fino al raggiungimento del massimale annuo pari a 103.055,00 euro, sempre che nel corso dell’anno non sia stato già raggiunto per l’avvenuta percezione di altre tipologie di reddito per le quali vige l’obbligo contributivo in Gestione separata.

Sospensione dei versamenti Contributi Inps per malattia o infortunio grave

Nelle situazioni di malattia o infortunio, che impediscono lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il professionista ha la possibilità di sospendere il versamento contributivo.

Gli importi sospesi devono essere indicati nel rigo RR5, colonna 18, indicando nella colonna 17 il codice relativo  alla sospensione: 1 – per malattia, 2 – per infortunio grave e 3 – per calamità naturali. I contributi sospesi non possono superare l’importo del contributo dovuto. Eventuali eccedenze, derivanti dall’avere indicato un importo dei contributi sospesi superiore a quello dei contributi dovuti, saranno azzerate.

Si ricorda che qualora non ancora effettuata, i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno 2019 devono inviare, tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale per i Liberi professionisti, la domanda di iscrizione quale libero professionista al fine della corretta implementazione della propria posizione contributiva.

Contributi Inps: termini e modalità di versamento

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata, devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi, entro il 30 giugno 2020 o il 31 luglio 2020 con la maggiorazione dello 0.40% a titolo di interesse corrispettivo ed entro il 30 novembre (secondo acconto 2020).

Quest’anno il D.P.C.M. del 27 giugno 2020 ha previsto il differimento, per l’anno 2020, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali per i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1 del medesimo D.P.C.M., come sotto specificato:

  • entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
  • dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Gli interessi corrispettivi devono essere versati separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:

  • “API” (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
  • “CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
  • “DPPI” nel caso dei liberi professionisti.

In caso di rateizzazione, questa può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel quadro RR, in quanto non versati in tutto o in parte all’atto della compilazione del modello redditi.

Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2019, che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2020. La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto, le altre rate alle scadenze indicate nel modello Redditi 2020. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2020.

Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l’apposita causale (API o CPI o DPPI) e, per gli artigiani e commercianti, la stessa codeline relativa al contributo cui afferiscono. Essi decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell’acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata.

Per la compilazione del modello F24 in caso di pagamento a rate:

  • gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
  • le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR, e per il pagamento degli interessi comprensivi anche della maggiorazione, devono essere utilizzate le causali CPI o API o DPPI;
  • la rateizzazione riguarda i contributi dovuti e la maggiorazione dello 0,40% nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 1° luglio al 31 luglio 2020.

Contributi Inps 2020: compensazione

L’importo che eventualmente risulta a credito, può essere portato in compensazione nel modello F24 (anche a saldo zero) indicando come periodo di riferimento esclusivamente l’anno 2019, e l’importo che si intende compensare.

Le somme a credito, utilizzate in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi tramite il  modello F24 con anno di riferimento 2018, devono essere riportate esclusivamente nelle colonne 21 o 35 del quadro RR del modello redditi.

L’eventuale residuo del credito riferito all’anno precedente al netto di quanto compensato, va indicato nelle colonne 22 e 36, e dovrà essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva.

Per effettuare la compensazione il contribuente indicherà nel modello F24:

  • la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti);
  • il codice sede, e il codice INPS;
  • il periodo di riferimento (l’anno 2018 ovvero il 2019);
  • l’importo che si intende compensare.

Se viene portata in compensazione solo una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, il codice INPS (codeline di 17 caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo. Potrà essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline del sito internet dell’Inps (www.inps.it) al seguente percorso: Servizi on line – Cassetto previdenziale degli artigiani e commercianti – Calcolo codeline.

Tutte le somme a credito riferite ad anni d’imposta precedenti rispetto al 2018, non devono essere esposte in dichiarazione, ma dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva.

Anche i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata possono compensare con il modello F24 l’eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8, colonna 4, del quadro RR, indicando il 2019 come periodo di riferimento, sia con la contribuzione dovuta nella Gestione separata (relativa alla somma da versare come acconto 2020) che con altri tributi.

Le somme a credito riferite all’anno 2018, utilizzate in compensazione nel modello F24 entro la data di presentazione della dichiarazione modello redditi, devono essere indicate esclusivamente nel rigo RR8, colonna 6. L’eventuale residuo del credito riferito all’anno precedente, al netto di quanto compensato, va indicato nel rigo RR8, colonna 7, e dovrà essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (autoconguaglio).

Per gli importi risultanti a credito e non compensati, il professionista deve presentare una istanza di rimborso utilizzando la modalità Online prevista sul sito dell’Inps.

Giuseppe Moschella

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