Contributi Inps sospesi: domanda rateizzazione entro il 30 ottobre. Come fare

Paolo Ballanti 23/10/20
Il 30 ottobre prossimo scadrà il termine per comunicare all’INPS la sospensione dei versamenti in scadenza da marzo a maggio 2020 decisa a seguito dell’emergenza COVID-19.

A chiarirlo è stato l’Istituto qualche giorno fa, specificando come “Aziende, lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) e iscritti alla Gestione Separata (committenti), tenuti a versare i contributi sospesi, possono presentare la domanda di rateizzazione del pagamento dei contributi fino al 30 ottobre 2020. La domanda deve essere inviata tramite il servizio online”.

La procedura, disponibile sul portale telematico INPS, interessa tutti i soggetti (imprese, committenti o lavoratori autonomi) rientranti nelle categorie che, in virtù di un calo di fatturato o del settore di appartenenza, hanno potuto posticipare al 16 settembre 2020 (in un’unica soluzione o a rate) i versamenti di imposte IRPEF, contributi INPS e INAIL.

Peraltro, proprio in tema di ripresa dei pagamenti sospesi, il Decreto “Agosto” ha allungato i termini di pagamento concedendo agli interessati di pagare il 50% entro il 2020 ed il restante 50% non oltre la fine del 2022.

Analizziamo nel dettaglio i soggetti interessati e come presentare istanza all’INPS.

Destinatari con sospensione contributi marzo, aprile e maggio

La normativa, per dare respiro alle imprese colpite dagli effetti economici dell’emergenza COVID-19, ha disposto con una serie di interventi (da ultimo l’articolo 18 del D.l. n. 23/2020 convertito in L. n. 40/2020) la sospensione dei versamenti di:

  • Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ivi comprese le trattenute di addizionali regionali e comunali;
  • Contributi INPS;
  • Premi INAIL.

In scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. Di norma le date interessate sono quindi 16 aprile 2020 e 16 maggio.

Fanno eccezione i seguenti soggetti per i quali i tributi e contributi sospesi sono anche quelli in scadenza il 16 marzo 2020:

  • Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei comuni della ex “zona rossa”;
  • Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro;
  • Soggetti del settore turistico, alberghiero ed altri maggiormente colpiti;
  • Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive.

Destinatari con sospensione contributi aprile e maggio

I seguenti soggetti hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali, INPS e INAIL in scadenza nei mesi di aprile e maggio:

  • Soggetti con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno subito a marzo e / o aprile 2020 una riduzione del fatturato pari almeno al 33% rispetto allo stesso periodo o mese del 2019;
  • Soggetti con ricavi o compensi pari o superiori a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno subito a marzo e / o aprile 2020 una riduzione del fatturato pari almeno al 50% rispetto allo stesso periodo o mese del 2019;
  • Soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1º aprile 2019;
  • Enti non commerciali, quali enti religiosi civilmente riconosciuti.

Contributi Inps sospesi: ripresa versamenti

Le somme non versate a marzo, aprile o maggio potevano essere pagate:

  • In un’unica soluzione entro il 16 settembre scorso;
  • In quattro rate mensili a partire dal 16 settembre scorso (le successive scadenze sarebbero state 16 ottobre 2020, 16 novembre 2020 e 16 dicembre 2020).

In alternativa, il Decreto “Agosto” (D.l. n. 104/2020 convertito in L. n. 126/2020) ha concesso una terza opzione:

  • Versamento del 50% delle somme sospese in quattro rate a partire dal 16 settembre 2020;
  • Versamento del restante 50% in un numero massimo di ventiquattro rate a partire dal 18 gennaio 2021.

Di conseguenza, i soggetti che hanno optato per quest’ultima opzione verseranno metà dei tributi e contributi INPS / INAIL sospesi entro la fine del 2020, mentre il residuo non oltre la fine del 2022.

Contributi sospesi: come fare domanda di rateizzazione

I soggetti interessati dalla sospensione dei versamenti sono tenuti a comunicare all’INPS gli importi non pagati e il numero di rate con cui intendono restituirli. Per farlo, è necessario collegarsi al portale telematico dell’Istituto, sezione Prestazioni e servizi / COVID-19: domanda di rateizzazione dei contributi sospesied inserire le proprie credenziali PIN, SPID, CIE o CNS.

La procedura a quel punto chiederà di precisare l’articolo di legge che ha conferito il diritto alla sospensione. Ad esempio se trattasi dell’azienda Alfa con volume d’affari nel 2019 pari o superiore a 50 milioni di euro che, in virtù di un calo di fatturato superiore al 50%, ha sospeso i versamenti di aprile e / o maggio, si dovrà selezionare “Articolo 18, commi 3 e 4, D.l. n. 23/2020 convertito in L. n. 40/2020”.

Successivamente sarà necessario indicare il codice di sospensione che l’azienda avrà riportato nel flusso UNIEMENS del mese interessato. Riprendendo l’esempio precedente Alfa inserirà il codice “N971” già contenuto nella comunicazione UNIEMENS di aprile e maggio 2020 dov’è stato indicato l’importo dei contributi non versati.

A quel punto la procedura INPS chiederà i periodi in cui i contributi non sono stati pagati, il loro importo ed il numero di rate con cui l’azienda intende riprendere i versamenti.

Versamento contributi INPS

I contributi oggetto di sospensione devono essere versati con modello F24 adottando i codici tributo comunicati dall’INPS con il messaggio n. 3274 del 9 settembre 2020.

Per le aziende con lavoratori dipendenti, ad esempio Alfa di cui al paragrafo precedente, le rate dei contributi dovranno essere indicate in F24 con il codice “DSOS”, seguito dalla matricola aziendale INPS unitamente al codice di sospensione (nel nostro caso “N971”) e il periodo di riferimento delle somme non versate originariamente (ad esempio aprile e/o maggio).

Istanza di sospensione INAIL

I soggetti interessati dalla sospensione dei versamenti sono tenuti ad inoltrare apposita istanza anche sul sito dell’INAIL, qualora nei mesi di aprile o maggio 2020 non siano stati versati contributi o premi assicurativi, ad esempio le rate dell’autoliquidazione 2019/2020.

Per accedere alla procedura è necessario collegarsi al portale www.inail.it – “Accedi ai servizi onlinemuniti delle credenziali dell’ente o SPID / CNS. Tuttavia, a seguito di apposita convenzione, i servizi online INAIL sono accessibili anche tramite i codici di accesso dell’INPS.

Una volta entrati nell’area riservata si selezionerà dal menù a sinistra la funzione relativa alle comunicazioni di sospensione, sottocategoria riservata al COVID-19.

Il sistema chiederà di riportare l’articolo di legge che ha disposto la sospensione ed il numero di rate con cui l’azienda intende riprendere i versamenti.

Versamento premi e contributi INAIL

È opportuno ricordare che INAIL ha pubblicato recentemente i nuovi codici tributo (Circolare n. 35 del 14 settembre 2020) da utilizzare nel modello F24 per il versamenti rateale delle somme oggetto di sospensione.

Riprendendo l’esempio dell’azienda Alfa che ha optato per il versamento dei contributi con la formula del pagamento del 50% in quattro rate oltre al restante 50% in ventiquattro rate ai sensi dell’articolo 18 commi 3 e 4 del D.l. n. 23/2020, il numero di riferimento da utilizzare in F24 sarà “999237”.

Paolo Ballanti

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