Ora l’Istituto fornisce ulteriori istruzioni per il primo versamento in scadenza il 16 settembre 2020. Lo fa con l’ultimo messaggio (messaggio 3274 del 9 settembre). Oggetto: la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
In questo articolo facciamo prima una breve panoramica sulla ripresa dei versamenti contributivi dopo lo stop causa Covid. Dopidiché forniamo in dettaglio le istruzioni Inps sul primo versamento al 16 settembre.
Contributi Inps sospesi: si ricomincia a pagare
I decreti emanati dal Governo in piena emergenza hanno prima introdotto la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi:
- previdenziali,
- assistenziali,
- dei premi per l’assicurazione obbligatoria
Dopodiché hanno stabilito la proroga degli stessi, differendo la ripresa degli adempimenti e dei versamenti al 16 settembre 2020, ad eccezione dei contributi sospesi per le aziende del settore vivaistico, che hanno mantenuto la scadenza originaria del 31 luglio 2020.
E’ tempo quindi cominciare a pagare i contributi che erano stati sospesi causa Covid
Contributi Inps sospesi: come pagare
Si può pagare in unica soluzione o mediante rateizzazione in quattro rate mensili a partire dal 16 settembre 2020.
L’articolo 97 del Decreto Agosto ha introdotto, in alternativa, un’ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi prevedendo la possibilità per i contribuenti di effettuare i versamenti beneficiando di una diversa modulazione dell’adempimento rateale, come di seguito riportata:
- per un importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- il restante importo, pari al rimanente cinquanta per cento delle somme dovute, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Resta confermato che non si fa effettua il rimborso di quanto già versato.
Contributi Inps sospesi 2020: le istruzioni Inps per il versamento del 16 settembre
Le nuove indicazioni INPS (nel messaggio 9271 del 9 settembre) sono parziali e riguardano il versamento del 50% delle somme qualora si intenda effettuare il pagamento in modalità rateale, la prima delle quali da versare entro il 16 settembre 2020, come previsto dal decreto Agosto.
Le successive e ulteriori rate dovranno essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo. Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per il pagamento del restante importo, pari al residuo cinquanta per cento delle somme dovute, il cui versamento della prima rata è da effettuarsi entro il 16 gennaio 2021.
Contributi sospesi 2020: come richiedere il versamento rateale
Per la richiesta di versamento in forma rateale, l’Inps richiede la presentazione di una richiesta telematica, utilizzando l’applicativo “Rateazione contributi sospesi emergenza epidemiologica Covid-19”, presente nella sezione “prestazioni e servizi” sul sito Inps.
Il percorso online da effettuare è quindi il seguente:
- > “Prestazioni e servizi”
- > “Tutti i servizi”
- > “Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”.
Contributi sospesi:
Ecco allora un riepilogo delle scadenze e delle istruzioni Inps da seguire per:
- aziende con dipendenti
- artigiani e commercianti
- iscritti a gestione separata Inps
- committenti
- aziende agricole.
>> Contributi Inps: versamento e compilazione Quadro RR. Istruzioni
Aziende con dipendenti
Come riportato nel precedente messaggio Inps 2871, Il pagamento deve essere effettuato tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 – N967 – N968 – N969 – N970 – N971- N972 – N973). Le aziende beneficiarie della sospensione devono aver preliminarmente trasmesso la denuncia Uniemens entro le stesse scadenze. Per la compilazione del flusso Uniemens, le aziende interessate inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il valore “N9xxx” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).
Qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano assolto gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens, si ribadisce, come anticipato in premessa, che gli stessi dovranno essere assolti entro il 16 settembre 2020 (entro il 31 luglio 2020 per le imprese del settore florovivaistico).
Artigiani e commercianti
Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data del 16 settembre 2020 (in unica soluzione oppure tramite versamento di 4 rate in caso di rateizzazione) i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato e da utilizzare per il versamento.
Si fa presente che, al fine di usufruire della sospensione, i contribuenti che hanno inteso o intendono effettuare il versamento di quanto dovuto in unica soluzione utilizzando i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione nel mese di maggio, sono comunque obbligati a presentare domanda di sospensione indicando il codice fiscale dell’impresa che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione di competenza.
Committenti che versano alla Gestione separata Inps
I Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, che intendano avvalersi della rateazione prevista del Decreto Agosto, devono continuare ad utilizzare il format di cui al messaggio n. 2871/2020 indicando gli importi totali oggetto di sospensione.
Per il versamento delle prime 4 rate di pari importo, pari al 50% delle somme dovute, i contribuenti provvederanno ai relativi versamenti utilizzando i codici F24 e le modalità riportate nel medesimo messaggio.
Le indicazioni nel precedente messaggio 2871 erano queste:
- i committenti tenuti al versamento nella Gestione separata devono versare la contribuzione riferita ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione e denunciati nel flusso Uniemens con il codice 31 “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 78 comma 2-quinquiesdecies”.
- invece i committenti tenuti al versamento nella Gestione separata con riferimento ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione e denunciati nel flusso Uniemens con i codici 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, devono versare la contribuzione dovuta entro il 16 settembre 2020. La causale da indicare nel modello “F24” è CXX/C10.
Domanda di rateizzazione
Ecco le istruzioni sulla domanda di rateizzazione per Aziende con dipendenti, Artigiani e Commercianti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata
La comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione deve essere trasmessa, esclusivamente online, direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati, per i datori iscritti alle seguenti gestioni:
- Datori di lavoro con dipendenti;
- Artigiani e Commercianti;
- Gestione separata committenti.
A tal fine è disponibile nel sito internet dell’Istituto il format da inoltrare, reperibile al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”.
Nelle sezioni “Datore di lavoro con dipendenti” e “Gestione separata committenti”, devono essere compilati i campi relativi ai codici di sospensione di appartenenza -Periodo di sospensione – contributi dovuti – numero delle rate e l’importo totale da rateizzare.
I codici di sospensione esposti sono:
- per i Datori di lavoro con dipendenti: N966, N967; N968, N969, N970, N971, N972, N973;
- per la Gestione separata: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
(Fonte: Inps)
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