A decorrere sempre dal 1° luglio i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD).
Con evidenza contabile separata, sono altresì presenti nel FPLD i titolari di posizioni assicurative, i destinatari di trattamenti pensionistici diretti ed i superstiti già iscritti.
In ragione del fatto che, a seguito del passaggio, i contributi in capo a datori di lavoro e giornalisti sono determinati secondo le disposizioni che regolano l’iscrizione all’INPS, lo stesso Istituto è intervenuto con la Circolare del 14 luglio 2022 numero 82, per fornire le indicazioni sul calcolo della contribuzione a partire dal 1° luglio e l’invio dell’UniEmens.
Analizziamo la questione in dettaglio.
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Contributi giornalisti: soggetti interessati
A norma dell’articolo 1 comma 103 della Manovra 2022, a partire dal 1° luglio i giornalisti professionisti, i pubblicisti ed i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, istituita in INPS.
Quanto detto vale anche per i giornalisti assunti dalla già menzionata data (1° luglio), titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
Ciò che assume rilievo, precisa la Circolare dell’Istituto, ai fini dell’iscrizione all’FPLD dell’INPS, è pertanto “la natura giornalistica del rapporto di lavoro subordinato instaurato” indipendentemente dalla tipologia di datore di lavoro, ivi comprese pertanto le Pubbliche Amministrazioni.
Di conseguenza, a prescindere dal contratto collettivo applicabile ed alle caratteristiche dello stesso datore di lavoro (se pubblico o privato), in presenza dello svolgimento di attività giornalistica, opera comunque il regime dell’iscrizione al Fondo pensioni.
Ci riferiamo, in particolare, ai seguenti soggetti:
- Giornalisti professionisti;
- Praticanti giornalisti;
- Giornalisti professionisti tele-cineoperatori;
- Giornalisti pubblicisti;
- Personale iscritto all’Albo nazionale dei giornalisti, assunto presso Pubbliche Amministrazioni.
Fino al periodo di competenza “giugno 2022” nulla cambia rispetto al passato. Dal momento che il passaggio all’INPS ha decorrenza 1° luglio, continuano ad applicarsi le istruzioni INPGI in uso.
Contributi giornalisti: cosa cambia dal 1° luglio 2022
A seguito del passaggio delle funzioni previdenziali ed assistenziali INPGI al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS, con riferimento ai contributi per giornalisti decorrenti dal 1° luglio 2022, i datori di lavoro sono tenuti a:
- Denunciare sulla matricola DM già attiva i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti in forza o che saranno assunti con rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica;
- In mancanza di una matricola DM attiva, sarà necessario crearne una in tempo utile per il versamento dei contributi di luglio 2022.
Da ultimo, precisa l’INPS, la competenza assicurativa, per i periodi a decorrere dal 1° luglio 2022, sino a quel momento in capo al Polo INPGI, sarà attribuita alla singola struttura territoriale INPS competente, presso la quale già esiste o dovrà essere aperta la matricola.
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Contributi giornalisti: quali vanno versati all’INPS
Contributi IVS
Per i soggetti titolari di rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica, il contributo IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) dovuto all’INPS si attesta al 33% della retribuzione imponibile, di cui 23,81% a carico del datore di lavoro ed il 9,19% trattenuto al lavoratore.
È inoltre previsto il versamento di un contributo aggiuntivo dell’1% sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Base imponibile
Sul calcolo della retribuzione imponibile, rammenta la Circolare dell’Istituto, trovano applicazione “le disposizioni generali in materia di determinazione del reddito imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti contenute nell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, come sostituito, da ultimo, dall’articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che ha statuito, fatte salve le ipotesi tassativamente previste, il principio della unificazione delle basi imponibili previdenziale e fiscale”.
Minimale e massimale contributivo
Ai fini della determinazione del minimale contributivo vale la regola per cui la retribuzione da assumere come base di calcolo per i contributi previdenziali ed assistenziali, non può essere inferiore ai compensi definiti da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, nonché da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal suddetto contratto collettivo.
Il minimale deve in ogni caso essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, determinato ai sensi del Decreto – legge numero 463/1983.
Per quanto riguarda l’applicazione del massimale contributivo, nel caso in cui alla data del 1° luglio 2022 l’ultimo contributo risulti accreditato presso la Gestione Sostitutiva dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) dell’INPGI:
- Se emerge una contribuzione accreditata presso l’ex INPGI tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2016 non si applica il massimale;
- Se emerge una contribuzione presso l’ex INPGI post 31 dicembre 2016 (con presenza di anzianità contributiva in qualsiasi altra gestione tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2016) non si applica il massimale;
- Se emerge contribuzione accreditata presso l’ex INPGI post 31 dicembre 2016 (in assenza di anzianità contributiva in qualsiasi altra gestione ante 1° gennaio 2017) si applica il massimale.
Al contrario, se alla data del 1° luglio 2022 l’ultimo contributo risulta accreditato presso una gestione diversa dell’INPGI, si applicano le regole ordinarie in materia di massimale contributivo, di cui alla Legge numero 335/1995.
Contributi minori
Gli obblighi relativi alle contribuzioni cosiddette “minori” a decorrere dal 1° luglio 2022 sono “quelli già previsti con riferimento ai lavoratori iscritti al FPLD” (Circolare INPS), determinati avendo riferimento all’inquadramento previdenziale di cui alla Legge numero 88/1989, tra cui la qualifica del lavoratore e la tipologia contrattuale.
Sotto l’aspetto della qualifica ai fini previdenziali i giornalisti devono essere inquadrati nella categoria degli impiegati.
Ecco di seguito un riepilogo delle aliquote riguardanti le contribuzioni “minori”, fornito dall’INPS.
Contributo | Sottocategoria | Aliquota % (calcolata sull’imponibile contributivo) |
Malattia | Malattia, settore industria | 0 |
Malattia, settore commercio / terziario | 2,44 | |
Maternità | Maternità, settore industria | 0,46 |
Maternità, settore commercio / terziario | 0,24 | |
Cassa unica assegni familiari (CUAF) | / | 0,68 |
Fondo di Garanzia TFR | / | 0,20 |
Fondo Tesoreria | / | Quota TFR |
Contributo di disoccupazione | Dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 (si applicano le regole INPGI vigenti al 30 giugno 2022) | 1,61% cui si aggiunge 1,40% per i rapporti a termine (per i lavoratori a termine assunti dalla Pubblica Amministrazione è dovuto il solo contributo dell’1,61%) |
Dal 1° gennaio 2024 (regole INPS) | 1,61% cui si aggiunge il contributo addizionale dell’1,40% per i contratti a termine (incrementato dello 0,50% per ogni rinnovo) | |
Trattamento di integrazione salariale straordinario | Dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 (si applicano le regole INPGI vigenti al 30 giugno 2022) | 1% |
Trattamento di integrazione salariale straordinario | Dal 1° gennaio 2024 (regole INPS) * | 0,90% |
*I datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del Decreto – legislativo numero 148/2015 sono tenuti al versamento del contributo di finanziamento della CIGO. E’ inoltre previsto un contributo addizionale per le imprese che presentano domanda di CIGO / CIGS.
L’INPS precisa, inoltre, che per i giornalisti dipendenti di aziende che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 25-bis del D.Lgs. numero 148/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli obblighi del datore di lavoro in termini di integrazioni salariali (CIGO, CIGS, FIS e Fondi di solidarietà) sono determinati in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale. |
Contributi giornalisti: flusso UniEmens dal 1° luglio 2022
A decorrere dal periodo di competenza luglio 2022, i datori di lavoro sono tenuti a presentare, per i contributi relativi alle prestazioni lavorative dei giornalisti dipendenti e dei praticanti, il flusso telematico UniEmens all’INPS.
Modalità di invio del modello e scadenze (ultimo giorno del mese successivo quello di competenza) sono identiche a quanto previsto per le aziende con dipendenti.
Fanno eccezione una serie di novità, per quanto riguarda la compilazione dei campi, dettagliate nella Circolare del 14 luglio, tra cui si citano:
- Nel campo “Qualifica1” indicare il codice “P” identificativo di giornalista professionista, praticante o pubblicista;
- Nel campo “Tipo Lavoratore” (di nuova istituzione) saranno presenti i codici G2 “Giornalista professionista iscritto alla evidenza contabile separata FPLD”, G3 “Giornalista professionista iscritto al FPLD (gestione ordinaria)”, G4 “Giornalista pubblicista iscritto alla evidenza contabile separata FPLD”, G5 “Giornalista pubblicista iscritto al FPLD (gestione ordinaria)”, G6 “Giornalista praticante iscritto alla evidenza contabile separata FPLD”, G7 “Giornalista praticante iscritto al FPLD (gestione ordinaria).
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