A darne notizia è Associazione Sindacale Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico (Assindatcolf) con un Comunicato stampa del 25 ottobre 2018. Si tratta di un’operazione di routine – spiega Assindatcolf – che viene avviata con cadenza annuale da parte dell’Inps al fine di regolarizzare le posizioni per le quali risulti una scopertura contributiva del lavoratore.
Contributi domestici non pagati: cosa fare
I datori di lavoro domestici che dovessero ricevere da parte dell’INPS l’avviso bonario per regolarizzare la propria posizione contributiva in relazione al personale domestico impiegato, dovranno recuperare la documentazione relativa al rapporto di lavoro per il quale si è ricevuta la contestazione.
A questo punto, bisogna verificare se effettivamente la richiesta dell’Istituto sia fondata o, al contrario, sia stata generata a causa di un’imprecisione nelle comunicazioni. È bene tenere presente che la comunicazione dell’INPS non è certamente una cartella esattoriale, bensì un avviso bonario, ossia un avviso in cui si chiede che l’interessato debba sanare entro un determinato termine eventuali irregolarità, che di solito è di 30 giorni.
Il datore di lavoro domestico dovrà mettere in chiaro la propria posizione anche se la comunicazione è comunque errata, mediante apposita comunicazione all’INPS, con le modalità indicate nell’avviso di accertamento.
Leggi anche “Inps, contributi previdenziali regolarizzati: il reato penale resta”
Contributi domestici non pagati: stop a cartelle pazze
Rispetto allo scorso anno, in cui si verificarono casi di “cartelle pazze”, con la richiesta di cifre esorbitanti per rapporti di lavoro conclusi anche decenni prima, Assindatcolf fa sapere che le Sedi INPS centrali e periferiche hanno già provveduto a verificare e bloccare le inadempienze non dovute. Pertanto è molto difficile che si ripeteranno gli avvenimenti del 2017.
Contributi domestici, come pagarli: termini e modalità
Come è noto, chi assume una colf, badante, baby sitter o un qualsiasi altro lavoratore domestico è tenuto per legge a versare i contributi previdenziali all’INPS entro determinati termini. Il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi del lavoratore domestico ogni trimestre rispettando determinate scadenze.
Leggi anche “Prescrizione contributi previdenziali: chiarimenti Inps”
I contributi possono essere pagati scegliendo una delle seguenti modalità:
- bollettino MAV precompilato inviato dall’Inps;
- circuito “Reti Amiche”;
- online, utilizzando la modalità “Pagamento immediato pagoPA” con carta di credito o debito, con prepagata oppure con addebito in conto;
- Contact Center, telefonando al numero gratuito 803.164.
Si ricorda che, qualunque sia la modalità scelta, utilizzando il codice fiscale del datore di lavoro ed il codice rapporto di lavoro, è proposto l’importo complessivo per il trimestre in scadenza, calcolato in base ai dati comunicati all’assunzione o successivamente variati con l’apposita comunicazione. I dati esposti (ore lavorate, retribuzione, settimane) e il conseguente importo, calcolato automaticamente, possono sempre essere modificati:
- dichiarando i dati da sostituire all’operatore, se il pagamento avviene tramite Reti Amiche o Contact Center;
- utilizzando la procedura a disposizione sul sito Internet per pagamenti online o per generare un nuovo MAV stampabile.
Contributi domestici: quanto si deve pagare
La retribuzione da considerare ai fini del versamento dei contributi della colf o badante è stabilita dall’art. 5, D.P.R. 1043/1971, che prevede quattro determinate fasce di salario orario convenzionale, cui corrispondono altrettante fasce di retribuzioni effettive.
Per quest’anno, i valori contributivi sono stati così determinati (senza contributo addizionale):
- retribuzione oraria effettiva fino a € 7,97: importo contributo orario € 1,41 (€ 0,35 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,42 (€ 0,35 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
- retribuzione oraria effettiva oltre € 7,97 fino a € 9,70: importo contributo orario € 1,59 (€ 0,40 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,60 (€ 0,40 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
- retribuzione oraria effettiva oltre € 9,70: importo contributo orario € 1,94 (€ 0,49 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,95 (€ 0,49 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
- orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali: importo contributo orario € 1,02 (€ 0,26 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,03 (€ 0,26 a carico del lavoratore) senza quota CUAF.
In caso invece, di versamento del contributo addizionale, i valori contributivi vengono così rideterminati:
- retribuzione oraria effettiva fino a € 7,97: importo contributo orario € 1,51 (€ 0,35 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,51 (€ 0,35 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
- retribuzione oraria effettiva oltre € 7,97 fino a € 9,70: importo contributo orario € 1,70 (€ 0,40 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,71 (€ 0,40 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
- retribuzione oraria effettiva oltre € 9,70: importo contributo orario € 2,07 (€ 0,49 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 2,08 (€ 0,49 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
- orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali: importo contributo orario € 1,10 (€ 0,26 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,10 (€ 0,26 a carico del lavoratore) senza quota CUAF.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento