Analizziamo le novità in dettaglio, ricordando innanzitutto coloro che, se artigiani o commercianti, sono tenuti ad iscriversi all’apposita Gestione INPS.
Esonero contributi professionisti 2021, firmato il Decreto: a chi spetta, importi
Contributi artigiani e commercianti 2021: obbligo di iscrizione
E’ utile ricordare che in caso di svolgimento dell’attività in forma individuale i soggetti obbligati all’iscrizione INPS sono:
- Per la gestione artigiani, i titolari e contitolari dell’impresa oltre ai familiari collaboratori che lavorano abitualmente e prevalentemente nell’impresa;
- Per la gestione commercianti i titolari o gestori in proprio di imprese che a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e / o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia (l’obbligo si estende anche ai familiari coadiutori preposti al punto vendita).
Per le attività svolte in forma societaria, l’obbligo ricorre per gli artigiani se:
- La maggioranza dei soci svolge in prevalenza lavoro personale (anche manuale nel processo produttivo);
- Il lavoro dei soci deve ha una funzione preminente sul capitale;
- L’impresa è iscritta nell’albo delle imprese artigiane.
Con riferimento ai commercianti invece è richiesta:
- La partecipazione abituale e prevalente dei soci al lavoro aziendale;
- La direzione e / o l’organizzazione della società grazie al lavoro prevalentemente svolto dai soci e loro familiari.
Contributi artigiani e commercianti 2021: calcolo
Le somme dovute all’INPS (tanto per i lavoratori dipendenti quanto per artigiani e commercianti) vengono calcolate in percentuale su un determinato importo cosiddetto “base imponibile”.
Con riferimento ad artigiani e commercianti la base imponibile è rappresentata dall’ammontare dei redditi di impresa dichiarati ai fini fiscali, prodotti nello stesso anno cui la contribuzione si riferisce, nel rispetto di un tetto minimo (cosiddetto “minimale”) e massimo (“massimale”), annualmente rivalutati in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall’ISTAT.
Contributi artigiani e commercianti 2021: S.r.l.
Con esclusivo riferimento ai soci lavoratori di società a responsabilità limitata (S.r.l.) l’INPS ha evidenziato (Circolare numero 102 del 12 giugno 2003) che la base imponibile è rappresentata dal reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, limitatamente alla parte attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili.
L’imponibilità opera a prescindere dalla destinazione che l’assemblea ha riservato agli utili, di conseguenza anche nell’ipotesi in cui gli stessi non vengano distribuiti ai soci.
Sempre nella circolare numero 102 si evidenzia che la quota del reddito d’impresa attribuita al socio, costituisce base imponibile anche nelle ipotesi in cui il titolo all’iscrizione alla Gestione artigiani e commercianti deriva dall’essere imprenditore individuale o socio di società di persone.
Contributi artigiani e commercianti 2021: esclusione dalla base imponibile
La circolare INPS numero 84 del 10 giugno 2021, recependo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e dalle numerose sentenze della Corte di cassazione, afferma che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza esecuzione dell’attività lavorativa, non sono da considerarsi nella base imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali.
Nello specifico, secondo la Corte di cassazione (sentenza numero 23790/2019), il presupposto perché sorga l’obbligo contributivo in capo ad artigiani e commercianti è la loro partecipazione al lavoro aziendale.
Al contrario, si legge nella sentenza, la sola “percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell’attività lavorativa)”.
Contributi artigiani e commercianti 2021: decorrenza
Considerata la complessità della normativa trattata, sottolinea l’INPS, le nuove regole sull’esclusione dalla base imponibile rispetto alle partecipazioni in società di capitali, avranno effetto a partire dal periodo d’imposta 2020.
Resta comunque ferma l’assoggettabilità ai contributi previdenziali in caso di svolgimento dell’attività lavorativa in società di capitali, da parte di soggetti che hanno quote di partecipazione nelle stesse.
Contributi artigiani e commercianti 2021: minimali e massimali
Come sopra anticipato, il versamento dei contributi alle Gestioni artigiani e commercianti dev’essere compreso tra:
- Un minimale annuo (2021) pari a 15.953,00 euro;
- Un massimale 2021 di euro 78.965,00 (i lavoratori privi di anzianità contributiva iscritti a partire dal 1° gennaio 1996 sono soggetti ad un massimale di euro 103.055,00).
I valori appena citati sono da intendersi con riferimento al singolo socio e non all’impresa nel suo complesso.
Contributi artigiani e commercianti 2021: aliquote
Le percentuali da applicare alla base imponibile per il calcolo dei contributi INPS (nel rispetto dei minimali e massimali di legge) sono pari per gli artigiani a:
- 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, compresi nella fascia di reddito fino a 47.379,00 euro (aliquota ridotta al 22,35% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni);
- Titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni, compresi nella fascia di reddito tra 47.379,00 e 78.965,00 euro sono soggetti ad un’aliquota del 25% (ridotta al 23,35% per i collaboratori under 21).
Nei confronti dei commercianti si applicano le stesse aliquote degli artigiani con una maggiorazione dello 0,09%.
Contributi artigiani e commercianti 2021: 20 agosto
La circolare INPS numero 85 del 10 giugno 2021 ha confermato quanto già previsto dal Decreto “Sostegni-bis” (D.l. n. 73/2021), nello specifico la possibilità, per gli iscritti alle Gestioni autonome speciali di artigiani ed esercenti attività commerciali, di versare i contributi previdenziali con scadenza 17 maggio entro il 20 agosto prossimo, senza applicazione di sanzioni civili o interessi.
In particolare la circolare si richiama a quanto già espresso dall’INPS con il messaggio numero 1911 del 13 maggio scorso, con cui era stato definito il differimento al 20 agosto del termine per il pagamento, da parte di artigiani e commercianti, delle rate dei contributi oggetto di tariffazione 2021 in scadenza il 17 maggio.
La misura, in base alle disposizioni della Legge di bilancio 2021, si applica a coloro che nel 2019 abbiano percepito un reddito complessivo ai fini fiscali non superiore a 50 mila euro ed un calo del fatturato e dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33%, rispetto all’anno precedente.
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