- avere la partita Iva attiva alla data del 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del Decreto “Sostegni”;
- avere avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019;
- avere avuto nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30% rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019.
Se sono svolte più attività, il limite dei 10 milioni di euro dipenderà dalla somma dei ricavi o compensi riferiti a tutte le attività.
Per la determinazione del fatturato, valgono le seguenti indicazioni:
- devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’Iva) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
- si deve tener conto delle note di variazione ( 26 del D.P.R. n. 633/1972), aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
- i commercianti al minuto devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’Iva) delle operazioni effettuate negli anni 2019 e 2020;
- concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili.
Contributi a fondo perduto 2021: tutte le novità
Contributi a fondo perduto 2021: determinazione degli importi
Gli importi dell’ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019, si determinano dividendo l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni per il numero dei mesi in cui l’attività è stata esercitata nell’anno.
In caso di attivazione dell’attività successiva al 31 dicembre 2018, ai fini del calcolo dei mesi di attività da considerare, il mese nel quale è stata attivata la partita Iva non deve essere conteggiato.
Nel caso di partita Iva attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 per 12 mesi.
Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo a fondo perduto spetta anche a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.
Per quantificare i contributi a fondo perduto 2021, la percentuale di riduzione indennizzabile è applicata alla riduzione della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva.
L’ammontare del contributo si determina applicando le percentuali previste dalla norma, alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello del 2019. Le percentuali sono:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi (nel 2019) non superiori a 100.000 euro;
- 50% per i soggetti con ricavi e compensi (nel 2019) superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- 40% per i soggetti con ricavi e compensi (nel 2019) superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi e compensi (nel 2019) superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi e compensi (nel 2019) superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Prima si calcola il calo di fatturato, poi si applica la percentuale di contributo spettante. Il contributo non può mai essere inferiore a 1.000 euro (per le persone fisiche) o 2.000 euro (per gli altri soggetti), non può inoltre essere superiore a 150.000 euro.
Contributi a fondo perduto: chi resta escluso e non può fare domanda
Contributi a fondo perduto 2021: esempi pratici
Si riportano di seguito alcuni esempi di calcolo per comprendere l’applicazione del meccanismo di calcolo del contributo spettante.
Un’impresa nel 2019 registra un fatturato di 550.000 euro (percentuale applicabile per la determinazione del contributo, 40%), e nel 2020 realizza una riduzione fino a 250.000 euro. Il contributo dovrà essere così calcolato:
- calo di fatturato (550.000 – 250.000) = 300.000, superiore al 30%;
- prima di applicare la percentuale relativa alla propria classe di ricavi e compensi, si dovrà dividere il dato della perdita totale di fatturato per i 12 mesi dell’anno. La perdita media mensile registrata nel 2020 rispetto al 2019 è pari in questo caso a fattispecie a (300.000/12) = 25.000 euro;
- si applicherà la percentuale del 40%, (25.000*40%) = 10.000 euro, che è il contributo spettante.
In un secondo esempio vi è una impresa con un fatturato del 2019 pari 9.600.000 euro (percentuale applicabile per la determinazione del contributo, 20%), e nel 2020 vi è una riduzione pari a 6.200.000 milioni di euro.
In questo caso si avrà:
- riduzione del fatturato = 3.400.000;
- riduzione media di fatturato pari a 3.400.000/12 mesi = 283.333 euro;
- applicando la percentuale del 30% il contributo spettante sarà pari a (283.333*20%) = 56.666 euro.
Un professionista nel 2019 ha registrato un fatturato pari a 90.000 euro (percentuale applicabile, 60%) e nel 2020 lo stesso si è ridotto a 50.000 euro.
Il contributo sarà cosi calcolato:
- riduzione di fatturato (90.000-50.000) = 40.000, superiore al 30%;
- la perdita media mensile registrata nel 2020 rispetto al 2019 è pari (40.000/12) = 3.333 euro;
- si applicherà la percentuale del 60% (3.333*60%) = 2.000 euro che corrisponde al contributo spettante.
Una impresa ha avviato la sua attività a maggio 2019, e in tale periodo ha conseguito 1,5 milioni di euro (percentuale applicabile, 30%), di ricavi che nel corso del 2020 si sono ridotti a 800.000 euro. Nello specifico avremo la seguente situazione:
- fatturato medio del 2019 pari a (1,5/7 mesi) = 214.286;
- fatturato medio del 2020 pari a (800.000/12) =66.666;
La riduzione del fatturato è pari a (214.286-66.666) = 147.620, e il contributo spettante sarà pari a 44.286 euro (147.620*30%).
Si ricorda che chi ha aperto la partita Iva dal 2020 in poi, non ha un parametro di riferimento per calcolare il calo di fatturato, e in questo caso spetta il contributo nella misura minima (1.000 o 2.000 euro). Ad esempio un soggetto che ha aperto la partita Iva i primi di marzo 2021, beneficerà di un contributo nella misura minima di 1000 euro.
Contributi a fondo perduto 2021: utilizzo e richiesta
Alternativamente all’erogazione diretta, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo può essere riconosciuto nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione nel modello F24.
Si ricorda che la domanda potrà essere presentata (anche tramite in intermediario abilitato) entro il 28 maggio 2021. In caso di esito positivo, l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (o il riconoscimento del credito d’imposta).
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Libri utili
Decreto Sostegni (eBook 2021)
Commento analitico di tutte le misure fiscali e sul lavoro del Decreto Sostegni, per aiutare imprese, lavoratori autonomi e famiglie in difficoltà.
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