Nulla di più semplice e di più banale. Forse troppo semplice per non spaventare quelle correnti conservatrici ancora affezionate alle “strutture” (mi si consenta l’ironia) come i tavoli, i sindacati, i sindacalisti, più necessari ad allungare le cose che non a risolverle.
Se nel nuovo contratto a progetto (art.61 dlgs 276/2003) il risultato specifico diventa elemento essenziale del contratto, mentre prima, grazie alla vecchia formulazione (fasi di programma è l’espressione più facilmente imputabile), rispettosa di quanto Marco Biagi aveva scritto circa la possibilità di creare un’obbligazione mista tra mezzi e risultato, perfino gli sportellisti venivano assunti con contratto a progetto ed orario di lavoro, la tegola che è calata su di esso con i contributi dei senatori che hanno cercato in tutti i modi di rendere inutilizzabili le nuove norme – ad esempio obbligando a rapportare la retribuzione del co.co.pro (o come un sindacato la chiamava erroneamente co.pro) alle mansioni uguali svolte nell’azienda o nel territorio produttivo – è bastata perché i vari datori di lavoro scappassero dal contratto a progetto e si buttassero o in altri contratti a tempo indeterminato o addirittura in nero.
Il risultato e le sue possibilità di comporre nella sua ricerca anche il lavoro straordinario è stato surrealmente dimenticato, nonostante la necessità italiana di aumentare la produttività dei lavoratori stia un giorno sì e l’altro anche sui giornali e che finora la politica del “tavolo”, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori, ha prodotto appunto uno scenario per il quale un giorno sì e l’altro anche si legge sui giornali che bisogni aumentare la produttività dei lavoratori.
Il contratto a progetto risolverebbe anche questo, con una semplicità tale da risultare finanche pericolosa per i cantori del confronto intersindacale e del do ut des, meccanismo per il quale la contrattazione, finanche di un risultato, non deve passare per il datore ed il lavoratore ma attraverso le sue rappresentanze.
Siamo in tempi così poco ideologici che convogliare la progettualità di un lavoratore per le sue rappresentanze fa anche passare la voglia di pensare ad un risultato possibile dentro o fuori dall’azienda.
Col rischio di sembrare troppo semplice si vuole proporre un esempio: un lavoratore si rende conto che aggiungendo una vite ad un macchinario si produrrebbe più velocità nella produzione. Va dal responsabile e dice: facciamo un contratto a progetto per il quale mi paghi se la produzione aumenta? Il datore ragiona, ragiona molto, si rende conto che la cosa non avrebbe rischi per la produttività del momento, scrive il progetto, lo fa firmare al lavoratore, il lavoratore fa quello che aveva detto, la produttività e la produzione aumentano. Il datore percepisce gli introiti derivanti dal miglioramento ed il lavoratore percepisce la retribuzione per il risultato ottenuto, come pattuito nell’obbligazione di contratto a progetto siglata con il datore. È difficile? Minaccia i diritti dei lavoratori? Minaccia la solidità dell’azienda? Deve passare per un contratto collettivo? Devono intervenire le Rsu per definire con precisione il risultato oppure quando esso debba essere ottenuto?
Se la risposta è no, allora va cambiata la legge, magari tornando al testo originario, quello che si leggeva prima che i solerti senatori lo andassero ad emendare, perché un risultato il cui ottenimento possa essere assimilabile alle mansioni già erogate nell’azienda o è un modo per uccidere il contratto e non farlo neanche nascere oppure è un modo per imbastire una farsa, per giunta di poco valore.
Non si tralasci infine che non ha senso stipulare un contratto a progetto “per ogni risultato” visto che in questa visione, che viene implicitamente proposta dagli emendamenti senatoriali, quasi si dice che si può contrattare su di un risultato solo se lo stesso si possa ottenere anche con l’obbligazione di diligenza classica.
L’obbligazione di lavoro di risultato (che non è il cottimo del novecento) in questo momento è solo nel nostro diritto del lavoro e si chiama contratto a progetto (art 61 e ss dlgs.276/2003).
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