La Commissione ha approvato infatti nella giornata del 14 luglio un regime da 2,5 miliardi di euro, nell’ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19.
La proposta del Ministro Andrea Orlando si inserisce nella cornice del Decreto Sostegni Bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), in fase di conversione in legge, e fa parte di un più grande “Pacchetto lavoro” che contiene altre misure per favorire l’occupazione ed evitare i licenziamenti.
Vediamo nei prossimi paragrafi cos’è il Contratto di rioccupazione e come dovrebbe funzionare, insieme a uno sguardo sulle altre misure del “pacchetto lavoro” previsto dal Sostegni Bis.
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Contratto di rioccupazione: cos’è
Il contratto di rioccupazione voluto dal Ministro Orlando è – si legge nel testo del Decreto – un tipo di contratto di lavoro “subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.”
La stipula del contratto è legata a un periodo di formazione, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo, che ha una durata di 6 mesi. In questo periodo si possono applicare le sanzioni previste per il licenziamento illegittimo.
Per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di cui al presente articolo è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Possono accedere all’esonero i datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.
Il datore di lavoro che assumerà con questo contratto non dovrà quindi pagare i contributi per il lavoratore durante il periodo di prova, ma questo sgravio contributivo andrà restituito nel caso in cui il lavoratore non venisse, al termine della prova, assunto.
Il contratto di rioccupazione dovrebbe poter essere applicato a tutti i settori e riguarderà tutte le nuove assunzioni. Nessun limite quindi legato all’età, alla residenza o al genere. L’esonero contributivo invece non potrà essere richiesto dai datori di lavoro del settore agricolo e del lavoro domestico. Il contratto potrà essere stipulato dall’entrata in vigore del decreto fino al 31 ottobre 2021.
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Non solo contratto di rioccupazione: le altre misure del pacchetto lavoro
Mentre la misura sopraccitata riguarda tutti i settori, altre misure previste dal pacchetto lavoro sono indirizzate a settori specifici, in particolare turismo e commercio, quelli più colpiti dalla pandemia.
Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
La misura è alternativa alla cassa integrazione Covid-19, per cui per avere diritto allo sgravio contributivo i lavoratori non solo non devono essere licenziati ma devono anche tornare alla loro occupazione.
Novità anche per quanto riguarda il contratto di solidarietà: le aziende che hanno registrato un calo di fatturato del 50% potranno stipulare un contratto che prevede la riduzione della retribuzione al 70% in cambio dell’impegno a mantenere i livelli occupazionali e quindi a non licenziare. I datori di lavoro potranno presentare, dopo la stipula degli accordi, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per una
durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2021.
La riduzione media oraria non può essere superiore all’80 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, invece, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell’arco dell’intero periodo di durata dell’accordo.
Infine, il pacchetto lavoro interesserà anche il contratto di espansione. Per incentivare il turn over generazionale e promuovere le nuove assunzioni, si abbassa la soglia minima di dipendenti che l’azienda deve avere per poter accedere allo scivolo pensionistico. La soglia passa da 250 a 100 dipendenti e riguarderà sia lo scivolo verso l’uscita che la riduzione dell’orario di lavoro.
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Oltre alla misura del contratto di rioccupazione, la Commissione Europea ha dato il via libera anche all’esonero contributivo per lavoratori autonomi e professionisti previsto dalla Legge di Bilancio 2021 e per il quale il Ministro Orlando aveva già firmato il decreto attuativo, non ancora pubblicato in Gazzetta proprio perché si attendeva l’ok della Commissione.
Si legge nel comunicato stampa della Commissione Europea che:
“Il regime sarà aperto ai lavoratori autonomi il cui fatturato o i cui onorari siano calati di almeno un terzo nel 2020 rispetto all’anno precedente e che nel 2019 abbiano percepito un reddito complessivo assoggettato al versamento di contributi previdenziali non superiore a 50 000 €. Potranno accedere al regime anche gli operatori sanitari in pensione che hanno dovuto riprendere l’attività professionale in risposta alla pandemia di coronavirus nel 2020.
La misura mira a ridurre le spese per i contributi previdenziali in un momento in cui il normale funzionamento dei mercati è gravemente compromesso dalla pandemia.
La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare gli aiuti
- non supereranno il massimale di 225 000 € per impresa nel settore della pesca e dell’acquacoltura, 270 000 € per impresa nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o 1,8 milioni di € per impresa in tutti gli altri settori
- saranno concessi entro il 31 dicembre 2021.
La Commissione ha pertanto concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto necessario per porre rimedio al grave turbamento dell’economia di uno Stato membro in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.”
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E-book utili:
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