Contratto di rioccupazione: indicazioni Inps sull’esonero contributivo

Dopo la conversione in legge del Decreto Sostegni bis (legge 23 luglio 2021, n. 106) e l’ok da parte della Commissione Europea può finalmente partire il contratto di rioccupazione. La misura, che sarà in vigore fino al 31 ottobre 2021, fa parte del “pacchetto lavoro” del Sostegni bis, una serie di norme volte a favorire l’occupazione e ad evitare i licenziamenti.

Con la Circolare n. 115 del 2 agosto 2021 arrivano le prime indicazioni da parte dell’Inps sull’applicazione del contratto di rioccupazione, le condizioni in cui è possibile applicare la misura e la possibilità di coordinare il contratto con altri incentivi. L’Istituto precisa che le istruzioni per usufruire dell’esonero contributivo legato al contratto verranno fornite con un successivo messaggio, mentre il servizio per farne richiesta verrà reso disponibile all’inizio di settembre 2021.

Vediamo quindi nei prossimi paragrafi tutte le indicazioni che riguardano il contratto di rioccupazione, i requisiti, la durata, tutti gli incentivi coordinati.

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Contratto di rioccupazione: cos’è

Il contratto di rioccupazione, previsto dal Decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106) è, come si legge nel testo del decreto, un “contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica“.

Il contratto prevede un periodo di formazione iniziale, della durata di sei mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. Durante questo periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, altrimenti il rapporto proseguirà come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Contratto di rioccupazione: esonero contributivo

I datori di lavoro che assumono con contratto di rioccupazione possono fruire di un esonero contributivo pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro stesso, per un periodo massimo di sei mesi.

Possono accedere all’esonero tutti i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che abbiano effettuato nuove assunzioni mediante il contratto di rioccupazione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021. L’esonero non può essere riconosciuto alle imprese che operano nel settore finanziario.

L’importo dell’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, che va ricalcolato e applicato su base mensile. Quindi, su base mensile, l’importo massimo dell’esonero è di 500 euro (6.000 euro/12 mesi).

Per contratti instaurati e risolti nel corso del mese, si moltiplicherà l’importo massimo dell’esonero su base giornaliera, ovvero 16,12 euro (500 euro/31 giorni), per il numero di giorni di fruizione dell’esonero.

Non sono soggetti all’esonero i seguenti contributi:

  • contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • contributo ai Fondi di solidarietà;
  • contributo ai Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • premi e contributi INAIL.

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Contratto di rioccupazione: quando spetta l’esonero

Per fruire dell’esonero occorre che vengano rispettate le seguenti condizioni:

  • il lavoratore, alla data della nuova assunzione, deve trovarsi in stato di disoccupazione;
  • i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.

Lo sgravio non spetta quando:

  • l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali), la propria volontà di essere riassunto;
  • presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;

Infine, il datore di lavoro decade dal beneficio quando procede:

  • al licenziamento del lavoratore per cui si beneficia dell’agevolazione durante o al termine del periodo di inserimento;
  • al licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con contratto di rioccupazione, nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata.

Contratto di rioccupazione: cumulabilità dell’esonero

Al comma 8 dell’articolo 41 del Decreto Sostegni bis si legge che l’esonero contributivo “è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri
contributivi previsti a legislazione vigente.”

Dunque, durante tutto il periodo in cui il datore di lavoro fruisce dell’esonero contributivo previsto con il contratto di rioccupazione, questo non potrà essere cumulato con altri sgravi. Dal mese successivo a quello in cui ha termine il periodo di fruizione dell’agevolazione, che ricordiamo avere una durata massima di sei mesi, potranno successivamente trovare applicazione gli ulteriori esoneri o agevolazioni eventualmente spettanti, al netto del periodo di fruizione dell’esonero previsto dal Sostegni bis.

Per fare un esempio, un datore di lavoro che vuole avvalersi dell’esonero del contratto di rioccupazione e dell’esonero per l’assunzione di donne svantaggiate previsto dalla legge di Bilancio 2021, potrà fruire per i primi sei mesi del primo sgravio, e avvalersi dell’esonero per l’assunzione di donne svantaggiate per i successivi 12 mesi (anziché i 18 previsti dalla misura).

Come specificato nella Circolare Inps numero 115, si attende una successiva comunicazione per conoscere le modalità attraverso le quali sarà possibile richiedere l’esonero contributivo del contratto di rioccupazione. La procedura dovrebbe comunque essere attiva dall’inizio di settembre 2021.

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E-book utili:

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Alessandro Sodano

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