Contratti di solidarietà, sgravi fiscali: scadenze e regole 2021

Semaforo verde per la decontribuzione dei contratti di solidarietà ex lege n.608/96. Infatti, a partire dal 30 novembre e fino al 10 dicembre 2021, i datori di lavoro privati aventi diritto possono presentare le domande attraverso l’applicativo web “sgravicdsonline”. L’applicativo è operativo dal 2 novembre 2021 al 10 dicembre di ogni anno per la pre-compilazione delle istanze ed è disponibile nel sito istituzionale, nella sezione dedicata “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali”, ove è presente anche la normativa di riferimento.

Si tratta della decontribuzione che spetta per i contratti di solidarietà difensiva di tipo A stipulati ai sensi degli artt. 1 e 2 del DL 726/1984: per i lavoratori con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%, l’impresa può chiedere la riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro (sgravio contributivo ex lege n. 608/96 e s.m.i. – DD.II. n. 2/17 e n. 278/19).

A specificarlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la notizia del 6 ottobre 2021.

Contratto di rioccupazione, domande dal 15 settembre per esonero contributivo

Contratti di solidarietà di tipo A: cosa sono

Il contratto di solidarietà è un accordo, stipulato tra l’azienda e le rappresentanze sindacali, avente ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di:

  • mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi, art. 1 legge 863/84);
  • favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi, art. 2 legge 863/84).
    Questa tipologia ha avuto, però, scarsissima applicazione.

La legge prevede due tipologie di contratti di solidarietà:

  • TIPO A – contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (art. 1 legge n. 863/84);
  • TIPO B – contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane (art. 5 comma 5 legge n. 236/93).

Possono fare ricorso ai contratti di solidarietà di “tipo A” tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS, comprese le aziende appaltatrici di servizi di mensa e pulizie, che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda.

Spetta a tutto il personale dipendente ad esclusione di:

  • dirigenti;
  • apprendisti;
  • lavoratori a domicilio;
  • lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni;
  • lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali.

I lavoratori part-time sono ammessi nel solo caso in cui l’azienda dimostri “il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro”.

I contratti di solidarietà possono essere stipulati per un massimo di 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi (36 mesi per i lavoratori occupati nelle aree del Mezzogiorno).

Qualora il contratto di solidarietà raggiunga la durata massima prevista un nuovo contratto, per le medesime unità aziendali, può essere stipulato trascorsi dodici mesi dal termine del precedente accordo.

Contratti di solidarietà: decontribuzione 

La misura è applicabile per i lavoratori interessati da una riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, in relazione ai quali l’impresa può chiedere la riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Per l’anno 2021 destinatarie della riduzione contributiva al 35% sono:

  • le imprese che al 30 novembre 2021 abbiano stipulato un contratto di solidarietà;
  • le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

Decontribuzione contratti di solidarietà: domanda

Per l’anno 2021, a partire dal 30 novembre e fino al 10 dicembre 2021 decorre il termine per l’inoltro delle domande di riduzione contributiva per l’anno 2021 attraverso l’applicativo web “sgravicdsonline”.

L’applicativo è operativo dal 2 novembre al 10 dicembre di ogni anno, per consentire la precompilazione delle istanze.

L’accesso all’applicativo web è ammesso esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica) e il pagamento dell’imposta di bollo, a partire dall’annualità 2021, è consentito solo mediante il sistema “pagoPA“, utilizzando l’apposita funzione integrata all’interno dell’applicativo medesimo.

Il dicastero puntualizza inoltre che l’applicativo web “sgravicdsonline” non consente l’invio dell’istanza nel termine perentorio dal 30 novembre al 10 dicembre 2021 in caso di omesso pagamento dell’imposta di bollo con il sistema “pagoPA”.

Scarica la guida all’applicativo “sgravicdsonline”

Daniele Bonaddio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento