Dal 1° gennaio infatti, per effetto dell’articolo 1, comma 7, del Dl 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 135/2012 – come novellato dall’articolo 1, comma 494, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) – è mutato radicalmente lo scenario per l’approvvigionamento di talune specifiche tipologie merceologiche, tra cui l’energia elettrica, i carburanti, il gas e i combustibili per il riscaldamento.
Per tali beni di primaria necessità, in base alle novità introdotte dalla legge 208/2015 le amministrazioni e gli organismi pubblici possono procedere con affidamenti al di fuori del regime Consip e delle altre centrali di committenza regionale, ma a condizione di ottenere sconti minimi del 3 per cento sul prezzo praticato dalle convenzioni.
In tale caso sono peraltro richieste ulteriori avvertenze, tra cui l’obbligo di trasmettere all’Anac i contratti stipulati in deroga e l’onere sottoporre i contratti a condizione risolutiva, con possibilità per il contraente pubblico di adeguamento ai migliori corrispettivi nell’ipotesi di sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza, che prevedano condizioni di maggiore vantaggio economico (sopra il 10 per cento) rispetto ai contratti già sottoscritti.
Si consideri che, nel recente periodo, una siffatta possibilità di effettuare acquisti al di fuori del regime Consip è stata intesa in forma restrittiva dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti, che hanno più volte ribadito il tenore imperativo dell’obbligo di legge, fatte salve le deroghe espressamente previste.
Sono cambiate le cose con l’ultimo periodo del suddetto comma 494, per effetto del quale, in vista dei consueti “obiettivi di finanza pubblica” da perseguire con la razionalizzazione delle spese della Pa per le categorie merceologiche sopra citate, si stabilisce che “in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019” non si applicano le norme in deroga all’obbligo di ricorrere alla centrale acquisti per la Pa.
Le ricadute di un simile disposto “sperimentale” sono state forse sottovalutate e sono destinate ad alterare sensibilmente la geografia delle commesse attivate per i fabbisogni della Pubblica amministrazione.
Si pensi all’enorme opera di revisione dei tanti contratti stipulati in base alla cosiddetta “outside option” e aventi per oggetto le categorie merceologiche di cui all’articolo 1, comma 7, del Dl 95/2012, che dal 1° gennaio scorso si trovano destituiti del presupposto normativo di deroga che li giustifica.
Tra i rapporti da rivedere rientrano poi i contratti di servizio che numerosi comuni hanno da tempo sottoscritto con le rispettive società partecipate, specie per la gestione del servizio calore e per l’illuminazione pubblica.
Si tratta in genere di affidamenti misti di lavori, forniture e servizi, che comprendono al loro interno prestazioni per l’erogazione di energia elettrica o la fornitura di combustibili derivanti da gare pubbliche e operatori scelti sul mercato, ossia con modalità diverse dalle convenzioni Consip.
Benché foriera di possibili contenziosi e disservizi, la revisione dei rapporti contrattuali in corso sembra essere una via obbligata, dacché il comma 494 della legge di stabilità 2016 reca un testo chiaro e preciso, che non dà adito a dubbi interpretativi né offre particolari margini di manovra.
Certo è che il legislatore, nel sancire l’obbligo di ricorrere agli acquisti centralizzati per salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, rinuncia per principio alle economie di spesa conseguibili con procedure autonome di acquisto, destando le tipiche perplessità che sorgono dinanzi alle politiche di pianificazione assunte per scelta ideologica o ragioni preconcette.
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