Contratti a termine, rinnovo senza limite temporale con causali CCNL

Paolo Ballanti 21/09/21
Il Decreto “Sostegni-bis” nell’ottica di favorire l’occupazione nella fase di ripresa economico-produttiva post emergenza COVID-19, è intervenuto in tema di contratti a tempo determinato, o contratti a termine.

Viene in particolare prevista una terza causale, individuata nelle specifiche esigenze previste dai contratti collettivi, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle loro RSA / RSU.

Il Legislatore consente di fatto alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) di prevedere specifiche condizioni in cui azienda e dipendente possono:

  • Stipulare un contratto di durata iniziale eccedente i dodici mesi;
  • Prorogare un rapporto oltre i dodici mesi;
  • Rinnovare il contratto;

nel rispetto comunque del tetto complessivo di durata rappresentato dal biennio (ventiquattro mesi).

Con lo scopo di fornire chiarimenti in merito all’applicazione delle novità, in vigore dal 25 luglio 2021, è intervenuta la Nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) del 14 settembre scorso.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Scarica il testo della Nota INL del 14 settembre

Contratti a termine: cosa cambia con il “Sostegni-bis”

Il D.l. 25 maggio 2021 numero 73 cosiddetto “Sostegni-bis” (convertito in Legge n. 106/2021) interviene in tema di contratti a termine, modificando la normativa attualmente prevista dal Decreto legislativo n. 81/2015, adottato nell’ambito della più ampia riforma del cosiddetto “Jobs Act”.

In particolare, il “Sostegni-bis” aggiunge (articolo 19 comma 1 lettera b-bis) la possibilità, a decorrere dal 25 luglio 2021, di stipulare un contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi in presenza di “specifiche esigenze previste dai contratti collettivi”.

Viene in poche parole aggiunta, in maniera strutturale, una terza causale, oltre a:

  • Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;

la cui presenza legittima azienda e dipendente a stipulare un contratto di durata eccedente i dodici mesi, nel rispetto comunque del limite massimo di ventiquattro mesi.

Nessuna causale invece è richiesta per quei rapporti a termine che restano sotto il tetto dei dodici mesi.

Come sottolinea la nota INL la novità ha riflessi anche in tema di proroghe e rinnovi.

Contratti a termine: proroghe

Il contratto a tempo determinato può essere prorogato (articolo 21 Dlgs. n. 81/2015) alle seguenti condizioni:

  • Nel rispetto del limite di durata complessiva di ventiquattro mesi;
  • Per un massimo di quattro volte.

Non è richiesta alcuna causale per le proroghe che si collocano nei primi dodici mesi. Successivamente, l’estensione del contratto è ammessa in presenza di una delle condizioni di cui all’articolo 19 comma 1:

  • Esigenze temporanee ed oggettive;
  • Incrementi temporanei dell’attività ordinaria;
  • A decorrere dal 25 luglio 2021, esigenze previste dai contratti collettivi.

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Contratti a termine: rinnovi

È consentita (sempre a norma dell’articolo 21 del Dlgs. n. 81/2015) la riassunzione a termine del lavoratore, a patto che tra il rapporto precedente e l’inizio del nuovo contratto trascorra un intervallo minimo di:

  • Venti giorni di calendario (se il contratto scaduto aveva una durata superiore a sei mesi);
  • Dieci giorni, se il contratto precedente aveva una durata pari o inferiore a sei mesi;

pena la trasformazione a tempo indeterminato del secondo rapporto.

A differenza del sistema delle proroghe, in tutti i casi di rinnovo è richiesta la presenza delle causali di cui all’articolo 19 comma 1, tra cui, come noto, si annoverano attualmente anche le esigenze previste dai contratti collettivi.

Contratti a termine: “specifiche esigenze”

La nota dell’Ispettorato nazionale ricorda che, a differenza delle altre due causali (esigenze temporanee ed oggettive ovvero incrementi temporanei), i contratti collettivi sono chiamati a prevedere esigenze specifiche che individuino “ipotesi concrete senza quindi utilizzare formulazioni generiche (ad es. ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo…”) che richiedano ulteriori declinazioni all’interno del contratto individuale”.

Contratti a termine: i contratti collettivi interessati

La nuova causale introdotta dal “Sostegni-bis” richiama le specifiche esigenze previste dai “contratti collettivi di cui all’articolo 51” del Dlgs. n. 81/2015. Tali si intendono i contratti collettivi:

  • Nazionali;
  • Territoriali;
  • Aziendali;

stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oltre agli accordi aziendali conclusi dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o rappresentanza sindacale unitaria (RSU).

Contratti a termine: deroga al limite dei 12 mesi nel Sostegni bis

Un’altra novità prevista dal D.l. n. 73/2021 è la possibilità di attivare rapporti a termine di durata superiore ai dodici mesi, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, fino al 30 settembre 2022.

La norma, chiarisce la nota ITL, consente di stipulare un primo contratto a tempo determinato la cui durata iniziale superi i dodici mesi (nel rispetto comunque del limite complessivo del biennio), esclusivamente per la nuova causale introdotta dal “Sostegni-bis”.

Il termine del 30 settembre 2022, ancora l’Ispettorato, si riferisce alla “formalizzazione del contratto, il quale potrà prevedere una durata del rapporto che superi tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi”.

Si pensi ad esempio ad un contratto a termine stipulato il 29 settembre 2022, la cui durata iniziale, in base alle specifiche esigenze previste dal CCNL applicato dall’azienda, abbia una durata superiore a dodici mesi, ad esempio:

  • Inizio 1° ottobre 2022;
  • Scadenza 31 dicembre 2023.

Per i contratti siglati dopo il 30 settembre 2022 sarà consentito apporre un termine eccedente i dodici mesi, soltanto in presenza delle altre causali (esigenze temporanee ed oggettive ovvero incrementi temporanei).

La novità in parola non coinvolge tuttavia proroghe e rinnovi. Di conseguenza, ricorda la Nota, sarà “possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022”.

Leggi anche “CCNL e contratto aziendale 2° livello: differenze, regole, come funziona”

Paolo Ballanti

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