Contratti a termine con causali flessibili anche nel 2025. La novità del Milleproroghe

Luce verde anche nel 2025 ai contratti a termine oltre i 12 mesi per esigenze aziendali.

Paolo Ballanti 11/12/24

Anche nel 2025 potranno essere stipulati contratti a termine con causali meno rigide. Il Consiglio dei Ministri dello scorso 9 dicembre ha approvato il tradizionale Decreto Milleproroghe, emanato ogni anno per prorogare alcune scadenze e termini normativi.

Tra le novità del Milleproroghe 2025 figura la proroga al 31 dicembre 2025 del termine (attualmente fissato al 31 dicembre 2024) entro il quale i datori di lavoro del settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e, in ogni caso, non eccedente i 24 mesi.

Ecco le novità sulla proroga 2025 dei contratti a termine.

Indice

Il regime dei contratti a termine

Il Decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81 qualifica (articolo 1, comma 1) il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato come la forma comune di rapporto di lavoro.

Ne consegue che tutte le tipologie contrattuali diverse dal lavoro a tempo indeterminato incontrano una serie di limitazioni previste dal legislatore al fine di incentivare le aziende a stipulare piuttosto contratti di lavoro stabili come, appunto, quelli a tempo indeterminato.

Non è un’eccezione a quanto appena descritto il rapporto di lavoro a tempo determinato, qualificato come una forma precaria di contratto, essendo soggetto a una data di scadenza, raggiunta la quale il contratto stesso si risolve naturalmente, senza necessità di alcun adempimento né da parte dell’azienda né tantomeno ad opera del dipendente.

Tra le limitazioni imposte al contratto a termine, ai sensi dello stesso Decreto legislativo numero 81/2015, figurano, in particolare:

  • la durata massima del rapporto (o dei rapporti) a termine intercorsi tra le medesime parti (datore di lavoro e dipendente) per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, non superiore a ventiquattro mesi;
  • rispetto dei limiti imposti dalla legge o dalla contrattazione collettiva sul numero di dipendenti a tempo determinato in forza in azienda;
  • numero massimo di proroghe pari a quattro, a prescindere dai contratti a termine intercorsi tra le medesime parti;
  • intervallo obbligatorio tra un contratto di lavoro a tempo determinato e la successiva riassunzione (sempre a termine).

A quanto citato si aggiunge l’obbligo di giustificare l’apposizione del termine con una o più causali tassativamente previste dalla legge / contrattazione collettiva nel caso in cui la durata complessiva dei contratti a tempo determinato superi i dodici mesi (il cosiddetto regime delle causali).

Come funzionano le causali dei contratti a termine

La normativa (Decreto legislativo numero 81/2015) permette di stipulare contratti a termine per qualsiasi esigenza e per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, senza ricorrere ad una specifica causale, solo per contratti di durata complessiva pari o inferiore a 12 mesi.
Il termine apposto al contratto può superare la soglia dei 12 mesi, sempre nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi, laddove sussista almeno una delle seguenti causali:

  • Casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA / RSU;
  • In assenza di previsioni dei contratti collettivi di cui al punto a) causali previste dagli accordi collettivi applicati in azienda;
  • In assenza di disposizioni dei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti nel contratto individuale (con riguardo alla scadenza del 31 dicembre 2024 vale la data di stipula del contratto di assunzione, proroga o rinnovo).

Alle causali citate se ne aggiunge una quarta rappresentata dalle esigenze di sostituzione di altri lavoratori.

Causali non rispettate: cosa succede?

La stipulazione o il ricorso ad un contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi, senza una delle causali, descritte comporta la trasformazione del contratto stesso a tempo indeterminato dalla data di superamento della soglia dei dodici mesi.

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Rispetto delle causali anche per proroghe e rinnovi

L’osservanza del regime delle causali è obbligatoria anche a fronte di proroghe e rinnovi successivi che comportano il superamento del limite dei dodici mesi.

Cosa cambia con il Decreto Milleproroghe 2025

Come diffuso nella nota stampa a margine del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2024, nel Decreto Milleproroghe si estende al 2025 la possibilità, per i datori di lavoro, di definire nel contratto individuale le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che consentono, nel rispetto delle regime delle causali, di ricorrere a contratti a termine di durata superiore a 12 mesi, nel rispetto comunque del limite massimo di 24 mesi.

In sostanza i datori di lavoro, in assenza di disposizioni in materia di causali, previste dai contratti collettivi applicati in azienda, potranno stipulare, anche oltre la data del 31 dicembre 2024, contratti di assunzione, proroga o rinnovo che contemplino le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva tali da giustificare il ricorso al tempo determinato oltre la soglia dei dodici mesi.

Il nuovo termine di scadenza è fissato al 31 dicembre 2025, come specificato dall’articolo 14 comma 4 del Milleproroghe.

Ecco di seguito una tabella riassuntiva delle causali di legge che consentono di oltrepassare la soglia dei dodici mesi di contratto a termine:

Regime normativoContratti a termine di durata complessiva (comprese proroghe e rinnovi) non superiore a dodici mesiContratti a termine di durata complessiva (comprese proroghe e rinnovi) superiore a dodici mesiDurata complessiva del contratto a termine (contratti intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore)
Normativa vigenteQualsiasi esigenza e qualsiasi mansioneRegime delle causali (*):   Casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai contratti collettivi aziendali stipulati da RSA / RSU.In assenza di previsioni dei contratti collettivi citati, causali previste dai contratti collettivi applicati in azienda. In assenza di disposizioni dei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti nel contratto individuale24 mesi (pena la trasformazione del contratto a tempo indeterminato dalla data del superamento)
Milleproroghe 2025Cambia la causale c). In assenza di disposizioni dei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro una data successiva il 31 dicembre 2024 (non ancora nota) per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti nel contratto individuale
(*) Esiste una quarta causale rappresentata dalle esigenze di sostituzione di altri lavoratori

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Foto copertina: istock/skynesher

Paolo Ballanti

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