I contratti a termine sono un esempio di rapporto di lavoro che opera in deroga alla forma comune di contratto tra datore di lavoro e dipendente, nello specifico il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per il motivo appena citato il ricorso al rapporto a tempo determinato è limitato sia in termini di durata che di motivazioni che ne legittimano l’utilizzo, le cosiddette causali.
Analizziamo quindi in dettaglio le regole che i datori di lavoro devono osservare per poter stipulare contratti a termine nel corso del 2024.
Indice
- Contratti a termine: le causali per legge
- Durata massima dei contratti a termine
- Le proroghe nei contratti a termine
- Contratti a termine: regole sui rinnovi
- Stop and go dei contratti a termine
- Contratti a termine oltre 24 mesi: maggiorazione retributiva
- Si può interrompere il contratto a termine in anticipo?
Contratti a termine: le causali per legge
La normativa, rappresentata dal Decreto 81 del 15 giugno 2015, riconosce al datore di lavoro e al dipendente di ricorrere liberamente al contratto a termine per qualsiasi esigenza e per lo svolgimento di ogni tipo di mansione, solo per contratti di durata fino a 12 mesi.
Il termine di scadenza può oltrepassare i 12 mesi, nel rispetto comunque della durata massima di 24 mesi, soltanto in presenza di una delle seguenti causali:
- Casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dai contratti collettivi aziendali stipulati da RSA / RSU;
- In assenza di previsioni dei contratti collettivi, si fa riferimento alle causali previste dai contratti collettivi applicati in azienda;
- In mancanza di previsioni da parte degli accordi collettivi, le casistiche di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustificano il ricorso al contratto a termine oltre i 12 mesi, devono essere individuate dalle parti (datore di lavoro e dipendente).
Quest’ultima fattispecie è comunque limitata ai soli contratti siglati entro il 31 dicembre 2024 (termine recentemente esteso, rispetto alla precedente scadenza del prossimo 30 aprile, in sede di conversione in Legge 23 febbraio 2024 numero 18 del Milleproroghe, approvato con D.L. 30 dicembre 2023 numero 215).
Da notare che in caso di stipula di un contratto di durata superiore a 12 mesi, senza una delle causali, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.
Da ultimo è opportuno ricordare che una quarta causale attiene al ricorso al contratto a termine per esigenze di sostituzione di altri lavoratori.
Durata massima dei contratti a termine
Il contratto a termine, eccezion fatta per le attività stagionali, può avere una durata massima di 24 mesi.
Allo stesso modo non è possibile superare i 24 mesi di durata con riguardo a tutti i rapporti a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro.
Se il tetto di 24 mesi viene superato, per effetto di uno o più contratti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data del superamento stesso.
Le proroghe nei contratti a termine
All’interno dei 24 mesi complessivi di rapporto a termine tra azienda e dipendente, il contratto può essere prorogato (quindi senza soluzione di continuità) per un massimo di 4 volte.
Da notare che, se il numero di proroghe eccede il limite citato, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
Le causali
Il contratto a termine può essere prorogato liberamente se la sua durata complessiva non eccede i 12 mesi.
Al contrario, in caso di durata superiore, la proroga stessa (eccezion fatta per i contratti siglati per attività stagionali) è possibile soltanto in presenza delle causali sopra descritte, da indicare in un apposito atto scritto.
Tuttavia, ai fini del computo dei 12 mesi per l’obbligatorietà delle causali si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023.
Assenza delle causali
In caso di proroga del contratto priva delle causali (qualora le stesse siano obbligatorie) il rapporto si trasforma a tempo indeterminato.
Per approfondire il tema dei contratti alle dipendenze di un datore di lavoro consigliamo Il lavoro subordinato, libro che analizza l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile.
Contratti a termine: regole sui rinnovi
Una volta raggiunta la data di scadenza del rapporto a termine, lo stesso, se non prorogato o trasformato a tempo indeterminato, si interrompe senza necessità di alcuna comunicazione o azione da parte del datore di lavoro o del dipendente.
Nel rispetto del tetto di durata di 24 mesi, il lavoratore può essere riassunto a tempo determinato. In queste situazioni si parla di rinnovo.
Nel caso in cui a causa del rinnovo, la durata del (o dei) rapporto / i intercorso / i tra le medesime parti ecceda i 12 mesi è necessario giustificare il rinnovo con le causali di legge (eccezion fatta, al pari delle proroghe, per i contratti stipulati per attività stagionali).
La fissazione delle causali deve risultare da apposito atto scritto.
Nelle ipotesi di rinnovo del rapporto senza le causali obbligatorie, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
Sempre sulla falsariga delle proroghe, per il computo dei 12 mesi ai fini dell’operatività delle causali si considerano i soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023.
Stop and go dei contratti a termine
Nelle situazioni di riassunzione del lavoratore a tempo determinato, deve trascorrere un determinato periodo di tempo imposto dalla legge, tra la scadenza del rapporto precedente e l’avvio di quello successivo. L’istituto è anche detto stop and go.
La normativa impone di rispettare uno stacco temporale di:
- 20 giorni di calendario, se il contratto scaduto aveva una durata superiore a 6 mesi;
- 10 giorni di calendario, se il rapporto scaduto aveva una durata pari o inferiore a 6 mesi.
Se lo stop and go non viene rispettato il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato.
Gli intervalli minimi non operano tuttavia nei confronti dei lavoratori impiegati in attività stagionali o nelle fattispecie individuate dai contratti collettivi.
Contratti a termine oltre 24 mesi: maggiorazione retributiva
Ferma restando l’osservanza del limite massimo di durata di 24 mesi, il rapporto a termine può proseguire di fatto oltre la data di scadenza, a patto che venga corrisposta al dipendente interessato una maggiorazione retributiva.
La prosecuzione di fatto, pena la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato (a partire dalla scadenza del termine) può estendersi fino a:
- 50 giorni, per i contratti di durata iniziale pari o superiore a 6 mesi;
- 30 giorni, per i contratti di durata inferiore a 6 mesi.
La maggiorazione della retribuzione è fissata in misura pari al:
- 20% per ogni giorno successivo la scadenza fino al decimo giorno;
- 40% per ciascun giorno ulteriore a quelli sopra citati.
Se il rapporto prosegue oltre i citati periodi di tolleranza lo stesso si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei termini.
Si può interrompere il contratto a termine in anticipo?
Il contratto a termine si qualifica come un rapporto che prosegue sino alla data di scadenza. Per questo motivo l’interruzione anticipata del contratto è possibile solo al ricorrere di condotte del datore di lavoro o del dipendente talmente gravi da ledere il vincolo fiduciario con la controparte, giustificando la risoluzione del contratto.
Di conseguenza, la cessazione anticipata del contratto a termine, prima della data di scadenza, è ammessa per:
- Dimissioni per giusta causa del lavoratore;
- Licenziamento da parte del datore di lavoro per giusta causa o impossibilità sopravvenuta della prestazione se l’evento, pur se prevedibile, non era evitabile.
Per restare aggiornato sulle novità in tema di lavoro puoi iscriverti gratis alla Newsletter LeggiOggi, compilando il form qui sotto: