Contrattazione integrativa: un percorso ad ostacoli tra Conto Annuale, sanatoria sull’utilizzo dei fondi e misure di contenimento della spesa.

Dario Di Maria 15/05/14

La materia della costituzione e l’utilizzo dei fondi della contrattazione integrativa è interessata in questo mese da importanti appuntamenti: il Conto Annuale e l’approvazione in via definitiva delle misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli posti alla contrattazione integrativa.

Il tutto può essere meglio compreso alla luce della Relazione sulla verifica amministrativo-contabile eseguita tra ottobre 2013 e gennaio 2014 presso un importante Comune Italiano, da parte dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria Generale dello Stato. Tale relazione consta di 326 pagine e 140 allegati (con i quali arriva a contare 675 pagine), e diventa involontariamente una sorta di manuale sugli errori da evitare nella costituzione e l’utilizzo dei fondi della contrattazione integrativa di un Comune, o comunque di una pubblica amministrazione.

Riguardo alle spese del personale, ed in particolare riguardo alla costituzione e all’utilizzo delle risorse dei fondi per la contrattazione decentrata, gli Ispettori hanno contestato:

  1. nell’ambito della costituzione dei fondi:

  1. illegittimo incremento del fondo ex art. 15 comma 5 CCNL EE.LL. 01/04/1999 (disciplinante l’incremento con risorse proprie per attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti), poichè:
    1. è mancato un incremento quali-quantitativo delle prestazioni,

    2. in ogni caso tale incremento non era quantificabile, poichè non erano stati elaborati indicatori, criteri e standard per la misurazione dell’incremento;

    3. gli obiettivi erano riconducibili al lavoro ordinario;

    4. tali risorse variabili che non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi, sono state invece “stabilizzate” destinandole al finanziamento di altri istituti quali, ad esempio, la progressione orizzontale, la turnazione, il rischio, il disagio, la reperibilità o altre indennità.

  2. Le risorse ex articolo 15, comma l, lettera k), del CCNL del 01/04/1999 (compensi incentivanti per la progettazione interna, i compensi ai legali dell’ente, i compensi derivanti dalla riscossione dell’ICI ed i compensi per l’istruttoria delle pratiche di condono edilizio) sono stati inseriti nel fondo solamente nell’anno 2008, mentre sono stati pagati pure gli anni seguenti.

  3. È stato stipulato un accordo sulla quantificazione delle risorse del fondo, invece la quantificazione del fondo è un adempimento che deve essere posto in essere dall’amministrazione e non è oggetto di contrattazione.

B) Nell’ambito dell’utilizzo dei fondi:

  1. non è stato sottoscritto nessun nuovo contratto conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009, e ciò nonostante l’ente ha continuato ad applicare il contenuto di un accordo la cui efficacia è cessata ope legis nel 2012. Infatti l’art. 65 del D.Lgs. n. 150/2009 ha previsto l’obbligo per gli enti di adeguare i propri contratti decentrati alle disposizioni contenute nel medesimo decreto. Successivamente al 31/12/2012, in caso di mancato adeguamento, la disposizione richiamata ha previsto che i contratti integrativi cessassero la loro efficacia.
  2. Gli accordi annuali per l’utilizzo dei fondi risultano sottoscritti solamente al termine dell’anno, oppure oltre l’anno (p.es.: nel 2013 per il fondo 2012). Quindi l’utilizzo delle risorse è avvenuto in assenza di uno specifico accordo.

  3. La distribuzione dei compensi per incentivare la produttività è stata effettuata in maniera generalizzata, “a pioggia”, e non in maniera selettiva e correlata ad effettivi livelli di produttività e di miglioramento dei servizi, misurabili e accertati dal sistema permanente di valutazione. In particolare:

    1. le somme destinate al finanziamento dei progetti di produttività sono state ripartite a fronte di una valutazione genericamente positiva resa in forma cumulativa per tutto il personale, esclusivamente in base alla presenza in servizio, e quindi la maggior parte dei dipendenti ha percepito la medesima somma;
    1. Le somme a titolo di produttività collettiva sono state corrisposte nella pressoché totale assenza di inequivocabili parametri di misurazione tali da rappresentare un adeguato indicatore dell’ attività assegnata. Le attività da svolgere, infatti, non sono mai state quantificate preventivamente in termini numerici.

    2. È stato previsto per i dipendenti che non potevano più beneficiare della progressione orizzontale, in quanto avevano già raggiunto la posizione economica massima prevista per ciascuna categoria, che fossero attivati specifici progetti annuali di produttività. Anche in questo caso le somme sono state distribuite “a pioggia”, tenendo conto esclusivamente della categoria di inquadramento e della presenza in servizio.

    3. Le progressioni orizzontali sono sempre state attribuite a tutti i potenziali beneficiari a prescindere dai risultati della valutazione ottenuta, non rispettando la finalità premiali dell’istituto. Infati le procedure non hanno visto l’esclusione di quasi nessun soggetto per aver conseguito un punteggio insufficiente, facendo registrare una percentuale di valutazioni positive pari al 99,98%.

    4. Sono state corrisposte indennità al di fuori di quelle previste da specifiche disposizioni della contrattazione nazionale e/o da eventuali disposizioni di carattere legislativo, e, a volte, senza attribuzione di maggiori responsabilità o compiti particolari;

    5. Non vi è stata la previsione, tra le destinazioni del fondo, degli incentivi per svolgere le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, letto k), del medesimo CCNL. Di solito tali somme devono transitare per il fondo al solo scopo di essere evidenziate, difatti confluiscono al fondo e da esso vengono ripartite ai beneficiari per il medesimo importo, come se si trattasse di una partita di giro.

    6. i compensi ai legali dell’ente sono stati liquidati in ogni caso di decisione sostanzialmente favorevole, intendendo qualsiasi provvedimento che definisca un giudizio, o anche un procedimento stragiudiziale, quali lodi, verbali di conciliazione, transazioni. Tale liquidazione si presenta illegittima, in quanto estende dal punto di vista oggettivo le fattispecie che possono legittimare la corresponsione degli incentivi. Infatti la liquidazione è possibile nei soli casi di sentenza favorevole all’ente, escludendo ogni procedura stragiudiziale e ogni provvedimento di tipo non decisorio (dichiarazione di incompetenza, difetto di giurisdizione, ecc…). Inoltre la misura degli incentivi da liquidare è stata rimessa alla determinazione del beneficiario;

    7. è stata effettuata nella dotazione organica la riduzione di 500 posti di categoria C ed il contestuale incremento di 500 posti di categoria D, poi coperti mediante concorso interno.

    8. Inoltre è stata appositamente incrementata la dotazione organica al solo scopo di operare la stabilizzazione di personale, peraltro non solo di coloro che possedevano il requisito dei 3 anni di servizio in virtù di contratti sottoscritti antecedentemente al 28/09/2007 (come previsto dall’art. 3, comma 90, letto b), della Legge n. 244/2007), ma anche di coloro che hanno conseguito il requisito in virtù di proroghe successive a tale data.

Probabilmente molti, leggendo questo lungo elenco di contestazioni, riconosceranno parte della prassi utilizzata anche negli enti di appartenenza.

Quindi, diventa importante compilare correttamente i modelli del Conto Annuale 2013 e poter implementare tutte le misure per la corretta costituzione e utilizzazione dei fondi. Alla luce della superiore relazione di visita ispettiva, per esempio:

  • la data di costituzione del fondo non dovrebbe essere nè al termine dell’anno (p.es.: 31/12/2013), nè successiva all’anno;

  • la data dell’accordo annuale e della certificazione del fondo dovrebbe essere riferita all’anno 2013 (e non a diversi anni prima);
  • le somme di premialità “non erogata” in conseguenza dell’applicazione dei criteri di valutazione (cosiddetta premialità non piena), non dovrebbero essere irrisorie, perchè altrimenti sarebbe indice di una distribuzione “a pioggia”

Nel caso in cui ci si accorgesse che si è contravvenuto a qualche disposizione, dovrebbero essere adottate le misure per gli enti che non hanno rispettato le norme in materia di contrattazione decentrata, approvate in via definitiva con la legge di conversione del DL 16/2014 e rinvenibili all’art. 4 del medesimo decreto.

In particolare, sono previste tre tipologie di misure:

1 ) le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincolifinanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa,sonoobbligati a recuperare integralmente nei confronti del personalele somme indebitamente erogate, e sono obbligati ad adottare misure di contenimentodella spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle gia’previste dalla vigente normativa, e ad attuarepiani diriorganizzazionedelle strutture burocratico-amministrative;

  1. le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto distabilita’ interno possono compensare le somme da recuperare anche attraverso l’utilizzo deirisparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazioneorganizzativa;

3) per quei contratti decentrati che non abbianocomportato ne’ il superamento dei vincoli finanziari per lacostituzione dei medesimi fondi, ne’ il riconoscimento giudizialedella responsabilita’ erariale, nè la violazione della vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, non si applica la sanzione della nullità agliatti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottatianteriormente ai termini di adeguamento della “Riforma Brunetta” (D.Lgs. 150/2009).

 

Dario Di Maria

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